CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10813-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2888/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di liquidazione relativo ad IVA per l'anno d'imposta 2013 (dal momento che in data 11 giugno 2013 aveva acquistato una abitazione a Piacenza), con il quale l'Agenzia delle entrate accertava che l'immobile acquistato non poteva godere delle agevolazioni per la prima casa in quanto di 287 mq, superiore al limite dei 240 mq sopra il quale una abitazione viene definita di lusso. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso ritenendo che nel conteggio della superficie dell'abitazione non potesse considerarsi il sottotetto. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che il sottotetto non potesse essere considerato al fine del conteggio della complessiva superficie abitativa come dimostrato dal contribuente mediante deposito di perizia di stima di un architetto e dalle fotografie di tale locale che dimostrano la sua inagibilità per la vita ordinaria del proprietario e la sua mancanza di potenzialità abitativa. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo perché il ricorso sia respinto. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Ric. 2020 n. 10813 sez. MT - ud. 21-10-2021 -2- Zar con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 3 della Tabella A, parte seconda, punto n. 21, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell'art. 1, nota II bis, Tariffa prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 in quanto, pur tenendo conto che l'altezza del sottotetto è inferiore ad un metro e mezzo e dunque priva del requisito dell'abitabilità, la superficie complessiva dell'immobile va calcolata tenendo conto dell'effettiva utilizzabilità degli ambienti a prescindere dall'astratta abitabilità degli stessi ed il sottotetto non è compreso nell'elenco tassativo dei locali che non devono essere considerati al fine del calcolo della superficie complessiva dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]firc4 DepGsít