CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13224/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03D5X54) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 055B0Y3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 30 novembre 2021, in parziale riforma della decisione con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in data 31 marzo 2021 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato di rapina, in forma tentata e consumata ed ha applicato agli imputati la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato. Considerato che tutti i motivi dei ricorsi, presentati mediante unico atto dal difensore di entrambi gli imputati, sono aspecifici ed invocano una rivalutazione delle fonti probatorie ed un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); osservato che, relativamente al primo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in ordina alla penale responsabilità degli imputati per il reato di cui al capo 3), i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento in ordine alla riconducibilità del fatto ai ricorrenti (si vedano pagg. 13 e 14 in ordine alla ritenuta attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, riscontrato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza); ritenuto, quanto al secondo e al quarto motivo, con i quali la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 2 e 3, che la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste, ha affermato che la condotta dell'imputata non sia contraddistinta dalla minima importanza del contributo concorsuale necessaria per il riconoscimento dell'invocata attenuante (si vedano, in particolare, pag. 12 sulla costante presenza della Forbes in tutte le fasi dell'iter criminoso della tentata rapina di cui capo 2) e pagg. 14 e 15 sul significativo contributo prestato dalla ricorrente nella realizzazione della rapina di cui al capo 3); considerato che il terzo motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti eccepiscono il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione nel reato di tentato furto con strappo, è in realtà articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), le ragioni della sussistenza del reato di rapina (si veda pag. 12 della sentenza, ove la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la violenza, caratterizzata da immobilizzazione e strattonamento, è stata esplicata direttamente sulla persona offesa e non sul bene da sottrarre); i giudici di appello hanno implicitamente applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il furto con strappo non è mai configurabile in tutte le ipotesi in cui la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa - e non lo "strappo" -a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina (vedi Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558; Sez. 2, n. 1736 del 11/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massímata). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma dì euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle