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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42534/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale, K. Tassone, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'opposizione proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale, in data 13 aprile 2021, il medesimo Tribunale ha respinto la richiesta di riabilitazione del condannato, in relazione alla pena irrogata dal Tribunale di Palermo, in data 29 gennaio 2004, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 1.1.

Il Tribunale ha osservato che, in mancanza di elementi nuovi rispetto a precedente istanza, nel medesimo senso, già respinta, tale non potesse considerarsi il versamento di trenta euro, operato da Vella in favore dell'associazione Libera, quale socio sostenitore, a titolo risarcitorio e quale manifestazione di allontanamento dal contesto di criminalità organizzata, sebbene simbolico.

Tanto, in quanto si tratta di versamento a titolo di donazione, privo di riscontro da parte dell'associazione destinataria di esso, esiguo e, dunque, non espressione univoca della congruità e consistenza della somma, quanto alla prospettata finalità risarcitoria.

2. Avverso il provvedimento descritto propone ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv.

S. Virgone, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178 e 179 cod. pen. 2.1.

L'istanza di riabilitazione, proposta nell'interesse del condannato, risale al 13 gennaio 2021; in essa veniva sottolineato il percorso di maturazione del ricorrente, a fronte di sentenza di condanna alla pena di anni sei di reclusione per aver fatto parte dell'associazione criminale denominata cosa nostra quale uomo di fiducia del capo del mandamento di Favara.

L'istanza era stata rigettata e il provvedimento di rigetto aveva, comunque, dato atto della buona condotta serbata dal condannato negli ultimi tre anni, del riconoscimento da parte del Magistrato di sorveglianza del buon comportamento del Vella, soggetto al quale, per tale ragione veniva anche rimesso il debito relativo alle spese di giustizia e mantenimento in carcere.

Il rigetto, infine, veniva motivato sulla base della rilevata assenza di segni di allontanamento dalla compagine criminale e di iniziative, anche simboliche, risarcitorie.

A fronte di tale motivazione del rigetto, si era proceduto al versamento della somma simbolica in favore di Libera, onde manifestare anche il maturato allontanamento dal contesto associativo in cui sono maturati i fatti.

Si sottolinea, poi, che l'ordinanza di remissione del debito è prova dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti da reato, di qui l'insussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 179, secondo comma, cod. pen., che le mere frequentazioni non possono essere significative dell'assenza di rescissione del condannato, rispetto a modelli illegali, ove siano sporadiche e non significative e che il comportamento tenuto dal condannato post delictum, era stato caratterizzato da pieno ravvedimento.

Si deduce, infine, il difetto di motivazione sotto il profilo dell'apparenza, per essere quella resa nel caso in esame, carente sotto il profilo dell'esame di elementi decisivi ai fini di una più favorevole decisione.

3. Il S. Procuratore generale presso questa Corte, K. Tassone, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Va premesso che, secondo la formulazione testuale dell'art. 179 cod. pen., la concessione della riabilitazione, istituto annoverato tra le cause estintive delle conseguenze penali della condanna e di piena reintegrazione della capacità giuridica del condannato, postula quale condizione la dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile dai comportamenti regolari tenuti nel periodo minimo previsto dalla legge e sino alla data della decisione sull'istanza, nonché dalla sua attivazione per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli, derivate dalla condotta criminosa.

La norma indica, espressamente, che la riabilitazione può essere concessa "quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta" e il condannato, nello stesso arco temporale, abbia dato prova di buona condotta, dovendosi intendere il relativo termine come decorrente dal momento di conclusione dell'espiazione della pena detentiva e dal pagamento effettivo della pena pecuniaria e il destinatario del provvedimento come colui che ha già riportato condanna con sentenza dibattimentale o emessa nel giudizio abbreviato.

1.1. Inoltre, si deve osservare che l'istituto della riabilitazione si caratterizza, rispetto alle cause di estinzione del reato o della pena, per la sua efficacia generale e residuale, essendo astrattamente idoneo ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta.

Alla riabilitazione, infatti, consegue, la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica: essa è quindi concedibile quando il condannato stesso abbia dimostrato, con la sua positiva condotta, segni inequivocabili di ravvedimento.

Essendo questa la ratio che informa l'istituto, l'adempimento delle obbligazioni civili ex delicto assume specifico rilievo in funzione del suo valore dimostrativo dell'emenda voluta dalla legge in relazione alla condotta successiva alla condanna tenuta dal condannato.

1.2. Orbene, il provvedimento di rigetto pone a base del diniego, oltre a tutte le argomentazioni già svolte dal medesimo Tribunale, in sede di rigetto dell'istanza di riabilitazione che sono espressamente richiamate (a pag. 1), anche la carenza di elementi di novità devoluti in sede di opposizione a fronte dell'irrilevanza del dato documentato (anche se non compiutamente quanto alla data indicata come parzialmente illeggibile) del versamento della somma di euro trenta in favore dell'associazione Libera, ai fini di provare l'allontanamento effettivo dell'istante dal contesto in cui si sono svolti i fatti di cui alla condanna.

Il Tribunale, invero, ha riscontrato con motivazione non apparente e logica, nel periodo di tempo indicato, l'esistenza di frequentazioni con soggetti pregiudicati non sporadica e significativa in quanto relativa a persone descritte come inserite proprio nel contesto associativo di cui alla pronunciata condanna, circostanza rispetto alla quale il ricorrente sollecita una diversa lettura degli atti, non consentita a questa Corte.

Inoltre, si sottolinea, come dato significativo, l'assenza di attività risarcitoria, che il Tribunale, in sede di rigetto dell'istanza, aveva indicato anche che potesse essere simbolica.

Rispetto all'intervenuto versamento della somma di euro trenta, poi, con motivazione congrua e logica, il provvedimento censurato sottolinea la assoluta incongruità in quanto cifra irrisoria e, in ogni caso, priva del carattere di serietà che necessita all'uopo.

Sul punto la decisione è in linea con l'indirizzo di questa Corte secondo il quale, in tema di riabilitazione, l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, o comunque l'attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato, costituisce condizione imprescindibile per la concessione del beneficio, anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (tra le altre, Sez. 1, n. 49446 del 7/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261276).

2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale, K. Tassone, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'opposizione proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale, in data 13 aprile 2021, il medesimo Tribunale ha respinto la richiesta di riabilitazione del condannato, in relazione alla pena irrogata dal Tribunale di Palermo, in data 29 gennaio 2004, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 1.1. Il Tribunale ha osservato che, in mancanza di elementi nuovi rispetto a precedente istanza, nel medesimo senso, già respinta, tale non potesse considerarsi il versamento di trenta euro, operato da Vella in favore dell'associazione Libera, quale socio sostenitore, a titolo risarcitorio e quale manifestazione di allontanamento dal contesto di criminalità organizzata, sebbene simbolico. Tanto, in quanto si tratta di versamento a titolo di donazione, privo di riscontro da parte dell'associazione destinataria di esso, esiguo e, dunque, non espressione univoca della congruità e consistenza della somma, quanto alla prospettata finalità risarcitoria. 2. Avverso il provvedimento descritto propone ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. S. Virgone, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178 e 179 cod. pen. 2.1. L'istanza di riabilitazione, proposta nell'interesse del condannato, risale al 13 gennaio 2021; in essa veniva sottolineato il percorso di maturazione del ricorrente, a fronte di sentenza di condanna alla pena di anni sei di reclusione per aver fatto parte dell'associazione criminale denominata cosa nostra quale uomo di fiducia del capo del mandamento di Favara. L'istanza era stata rigettata e il provvedimento di rigetto aveva, comunque, dato atto della buona condotta serbata dal condannato negli ultimi tre anni, del riconoscimento da parte del Magistrato di sorveglianza del buon comportamento del Vella, soggetto al quale, per tale ragione veniva anche rimesso il debito relativo alle spese di giustizia e mantenimento in carcere. Il rigetto, infine, veniva motivato sulla base della rilevata assenza di segni di allontanamento dalla compagine criminale e di iniziative, anche simboliche, risarcitorie. A fronte di tale motivazione del rigetto, si era proceduto al versamento della somma simbolica in favore di Libera, onde manifestare anche il maturato allontanamento dal contesto associativo in cui sono maturati i fatti. Si sottolinea, poi, che l'ordinanza di remissione del debito è prova dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti da reato, di qui l'insussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 179, secondo comma, cod. pen., che le mere frequentazioni non possono essere significative dell'assenza di rescissione del condannato, rispetto a modelli illegali, ove siano sporadiche e non significative e che il comportamento tenuto dal condannato post delictum, era stato caratterizzato da pieno ravvedimento. Si deduce, infine, il difetto di motivazione sotto il profilo dell'apparenza, per essere quella resa nel caso in esame, carente sotto il profilo dell'esame di elementi decisivi ai fini di una più favorevole decisione. 3. Il S. Procuratore generale presso questa Corte, K. Tassone, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Va premesso che, secondo la formulazione testuale dell'art. 179 cod. pen., la concessione della riabilitazione, istituto annoverato tra le cause estintive delle conseguenze penali della condanna e di piena reintegrazione della capacità giuridica del condannato, postula quale condizione la dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile dai comportamenti regolari tenuti nel periodo minimo previsto dalla legge e sino alla data della decisione sull'istanza, nonché dalla sua attivazione per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli, derivate dalla condotta criminosa. La norma indica, espressamente, che la riabilitazione può essere concessa "quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta" e il condannato, nello stesso arco temporale, abbia dato prova di buona condotta, dovendosi intendere il relativo termine come decorrente dal momento di conclusione dell'espiazione della pena detentiva e dal pagamento effettivo della pena pecuniaria e il destinatario del provvedimento come colui che ha già riportato condanna con sentenza dibattimentale o emessa nel giudizio abbreviato. 1.1. Inoltre, si deve osservare che l'istituto della riabilitazione si caratterizza, rispetto alle cause di estinzione del reato o della pena, per la sua efficacia generale e residuale, essendo astrattamente idoneo ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta. Alla riabilitazione, infatti, consegue, la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica: essa è quindi concedibile quando il condannato stesso abbia dimostrato, con la sua positiva condotta, segni inequivocabili di ravvedimento. Essendo questa la ratio che informa l'istituto, l'adempimento delle obbligazioni civili ex delicto assume specifico rilievo in funzione del suo valore dimostrativo dell'emenda voluta dalla legge in relazione alla condotta successiva alla condanna tenuta dal condannato. 1.2. Orbene, il provvedimento di rigetto pone a base del diniego, oltre a tutte le argomentazioni già svolte dal medesimo Tribunale, in sede di rigetto dell'istanza di riabilitazione che sono espressamente richiamate (a pag. 1), anche la carenza di elementi di novità devoluti in sede di opposizione a fronte dell'irrilevanza del dato documentato (anche se non compiutamente quanto alla data indicata come parzialmente illeggibile) del versamento della somma di euro trenta in favore dell'associazione Libera, ai fini di provare l'allontanamento effettivo dell'istante dal contesto in cui si sono svolti i fatti di cui alla condanna. Il Tribunale, invero, ha riscontrato con motivazione non apparente e logica, nel periodo di tempo indicato, l'esistenza di frequentazioni con soggetti pregiudicati non sporadica e significativa in quanto relativa a persone descritte come inserite proprio nel contesto associativo di cui alla pronunciata condanna, circostanza rispetto alla quale il ricorrente sollecita una diversa lettura degli atti, non consentita a questa Corte. Inoltre, si sottolinea, come dato significativo, l'assenza di attività risarcitoria, che il Tribunale, in sede di rigetto dell'istanza, aveva indicato anche che potesse essere simbolica. Rispetto all'intervenuto versamento della somma di euro trenta, poi, con motivazione congrua e logica, il provvedimento censurato sottolinea la assoluta incongruità in quanto cifra irrisoria e, in ogni caso, priva del carattere di serietà che necessita all'uopo. Sul punto la decisione è in linea con l'indirizzo di questa Corte secondo il quale, in tema di riabilitazione, l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, o comunque l'attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato, costituisce condizione imprescindibile per la concessione del beneficio, anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (tra le altre, Sez. 1, n. 49446 del 7/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261276). 2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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