CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 1964
Cassazione n. 09605/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 3045 /20 2 2 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AV) il 29.01.1964 e residente a Battipaglia (SA), alla V ia Spineta n 14 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64A29B374V ) , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il 12/11/1964 ed ivi residente,alla V ia Olevano n. 267 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64S12A717L ) , presso il cui studioè elett ivamen te dom icilia to in Battipaglia , alla V ia Olevano n. 267 (pec:[OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; Avviso intimazione Irpef – Cessazione materia contendere -controricorrente – e Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimata - - avverso la sentenza 1094 /0 5 / 20 2 2 emessa dalla CTR Campani a i l 28/01/2022e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, dinanzi alla CTP di Salerno, ricorso avverso un avviso d'intimazione notificatogli dall'Agenzia di Riscossione di Salerno in relazione a pregressa cartella esattoriale per IRPEF ed altro del 2014 di spettanza dell'Agenzia delle Entrate di Salerno, dolendosi del mancato accoglimento di istanza formulata ex art. 1, commi 184-198, della legge n. 145/2018 ed eccependo la decadenza e la prescrizione dei vantati crediti. 2. L’adìta C.T.P., declinata la giurisdizione in ordine ad esposizioni debitorie di natura non tributaria, rigettava il ricorso, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato i propri assunti. 3. Sull’impugnazione del contribuente, la CTR dichiarava inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi esposti a sostegno del medesimo, essendosi l'appellante limitato a ribadire puramente e semplicemente le deduzioni esposte davanti ai primi giudici, senza addurre puntuali ragioni censorie avverso il loro decisum. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto difese. 5. Con ordinanza interlocutoria del 2.10.2023, questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo la causa per il seguente motivo: considerato che non risulta, allo stato, né la prova del pagamento della prima rata del condono, che può ancora essere effettuato nel termine di cui all’art. 1, commi 194 ss., della l. n. 197 del 2022, né l’adozione di un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che può intervenire entro il 30 settembre 2024 ai sensi dell’art. 1, comma 200, della l. n. 197 del 2022, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al provvedimento di estinzione . Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 342 c.p.c., con riferimento all’art 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. citato, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nonché dell'art. 36, n. 2, del d.lgs. n. 546/1992, per essere la gravata sentenza affetta, a suo dire, da motivazione meramente apparente. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTP ritenuto, in relazione all’avviso di accertamento numero 250TE3M001176, che la prescrizione delle ragioni creditorie in materia di imposte dirette o indirette debba intendersi decennale, anzichè quinquennale. 4. Con istanza del 17 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha invocato la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/92. A sua volta, il ricorrente, con memoria del 12 dicembre 2024, premesso di aver aderito alla “rottamazione-quater” accettata dall’AER con un piano di rateizzazione in 18 rate, di aver pagato la prima rata e quelle successive a scadere dal 31.10.2023 al 30.11.2024, essendo quindi regolare nei pagamenti e che la successiva rata (la n. 7) sarebbe scaduta il 28.02.2025, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. 5. Di recente, questa Corte (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024) ha chiarito che In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex legeesclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta. . La Corte costituzionale, con sentenza del 28 novembre 2024 ha, poi, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, sollevate in riferimento agli artt.3, 24, 53 e 111 Cost., affermandoche la declaratoria di estinzione del processo, che il comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 correla al deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, risulta frutto di una scelta non irragionevole nell'ottica di favorire l'immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti e di incentivare i pagamenti non ancora eseguiti, e neppure comporta alcun effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa o lesione delle condizioni diparità delle parti nel processo. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole che, con ordinanza interlocutoria n. 5830 del 2025,questa Sezione ha rimesso la causa alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., in relazione al quesito: Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse . Tuttavia, nel caso di specie, è la stessa Agenzia delle Entrate ad aver chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. 6. Alla luce dei principi esposti, pur non sussistendo i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, va, comunque, dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, laddove la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018). P.Q.M Dichiara estinto il giudizio, lasciando le spese a