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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 29526/2026

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te di appello di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 18 dicembre 2025 la Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con cuiAndrea [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, in riferimento al provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti emesso dal pubblico ministero in data 29 luglio 2025, ilriconoscimento della fungibilità di un periodo di carcerazione presofferta dal16/07/2017 al 01/01/2018 e dal 12/02/2019 al 13/02/2020 in relazione allapena a lui inflitta con la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di ReggioCalabria in data 29 luglio 2022 per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.Il giudice ha ritenuto sussistente il divieto di cui all'art. 657, quarto comma,cod. proc. pen., essendo la condanna intervenuta per un reato ritenutocommesso sino al 25/02/2021, ed ha respinto le affermazioni della difesa,secondo cui dal contenuto della sentenza emergeva l'assenza di condottespecifiche tenute dopo il 2016 o, quanto meno, dopo il 2018, richiamando iprincipi giurisprudenziali della non scomputabilità dei periodi di presofferto inepoca anteriore alla cessazione della permanenza di un delitto permanente, edella valutabilità di una diversa data di cessazione della permanenza, da partedel giudice dell'esecuzione, solo in caso di contestazione aperta e non quando,come in questo caso, la contestazione riporta una precisa data di cessazione, cheil giudice del merito non ha escluso né modificato.

Nel procedimento inquestione, poi, i giudici della cognizione non avevano esaminato specificamentel'epoca di cessazione della permanenza del delitto associativo, ed avevanovalutato solo al fine di escludere la recidiva che l'imputato non aveva tenutocondotte di rilievo successive al 14/02/2020, senza mai affermare, però, che intale data fosse anche cessata l'affiliazione dell'imputato al clan.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo deisuoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando ununico, articolato motivo, con il quale lamenta la violazione di legge penale eprocessuale in relazione agli artt. 666 e 657 cod. proc. pen.2.1.

Il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto il proprio potere/dovere diverificare in concreto l'effettiva data di cessazione della permanenza, ma haaffermato che esso è limitato all'ipotesi di una contestazione aperta.

Taleaffermazione è errata, perché nessuna pronuncia giurisprudenziale detta unsimile principio, né esso è sorretto da una norma, e il solo fatto che non vi sianosentenze di legittimità che lo affermino non è sufficiente per ritenere che taleverifica sia vietata nel caso di una contestazione “chiusa”, come invece sostenutonella sentenza impugnata.

Né una simile verifica costituisce violazione delgiudicato se, come richiesto in questo caso, il giudice dell'esecuzione develimitarsi a prendere atto che l'individuazione di una diversa epoca diconsumazione del reato permanente, rispetto a quella indicata nell'imputazione,è stata effettuata dal giudice del merito, e da lui implicitamente affermata nelcorso della motivazione, essendo stato attribuito al giudice dell'esecuzione ilcompito di interpretare il giudicato e di renderne esplicito il contenuto nei casi,ad esempio, di discrasia tra il dispositivo e la motivazione, ed anche di incertezzasul tempus commissi delicti.2.2.

L'ordinanza incorre in un evidente errore di diritto anche nelsovrapporre i concetti di adesione all'associazione criminosa e di partecipazionead essa, così introducendo una presunzione di protrazione della permanenza delreato.Essa non tiene conto dello stato ininterrotto di detenzione del ricorrente adecorrere dal 2016, benché esso costituisca un indice della possibile interruzionedella “partecipazione” al sodalizio, che è concetto ben diverso da quello di“adesione” ad esso, ritenendo la giurisprudenza che l'adesione cessi solo con ladissociazione, mentre una condotta partecipativa sussiste solamente se ilsoggetto aderente tiene una condotta, anche solo morale, che dimostri ilprotrarsi di un contributo materiale reso all'associazione.Inoltre l'ordinanza non tiene conto dell'accertamento incidentale compiutodal giudice della cognizione, da cui deriva un implicito riconoscimentodell'assenza della permanenza del delitto dopo il 14/02/2020: la contestataprotrazione della sua consumazione sino al 25/02/2021 avrebbe dovutocomportare la sussistenza della recidiva, risultando il reato commesso anchedopo il passaggio in giudicato, in data 14/02/2020, di una precedente condanna,mentre i giudici del merito hanno ritenuto di escludere l'aggravante, non essendoprovate condotte partecipative successive a tale data.

L'ordinanza ha preso attodi tale decisione, ma l'ha ritenuta irrilevante sostenendo, con evidentecontraddittorietà, che i giudici non hanno però escluso la protrazionedell'appartenenza del ricorrente all'associazione, così sovrapponendo il concettodi adesione a quello di partecipazione.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il motivo di ricorso, nel suo complesso, è infondato, e deve essererigettato.2.

Il giudice dell'esecuzione ha esercitato in modo corretto il propriopotere/dovere di verifica del contenuto della sentenza in esecuzione e dellaportata del giudicato, ribadendo la diversa possibilità di intervento perdeterminare la data di cessazione della consumazione di un reato permanente,nel caso di una contestazione “aperta” e di una contestazione “chiusa”, inapplicazione del principio costantemente dettato da questa Corte.La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha sempre sostenuto che, nel caso diuna condanna per un reato permanente contestato nella forma cosiddetta"aperta", «qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effettogiuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisatanella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamentomediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione» (Sez. 1, n. 21928del 17/03/2022, Rv. 283121): il potere del giudice dell'esecuzione si giustificacon il fatto che, nel caso di un reato permanente contestato in forma “aperta”,l'indicazione della data di emissione della sentenza di primo grado qualemomento di cessazione della permanenza è una convenzione processuale, chenon deve andare a detrimento dei diritti del condannato, qualora l'effettivomomento di cessazione della condotta criminosa sia stato in realtà individuatodal giudice della cognizione, pur non essendo stato esplicitato mediante unaformale modifica dell'imputazione.

In tal caso, di fatto, l'intervento del giudicedell'esecuzione non consiste in una violazione del giudicato o in una sua radicalemodifica, ma in una corretta interpretazione di questo, dovendo egli ricavare dalcontenuto della sentenza di merito la data di cessazione della permanenza, comeemersa dalle prove esaminate dal giudice della cognizione per la decisione.

Talepotere di intervento, pertanto, corrisponde a quello previsto nel caso di discrasiatra il dispositivo e la motivazione della sentenza, in cui il giudice dell'esecuzionesolo apparentemente modifica il giudicato come cristallizzato nel dispositivo, inquanto fa prevalere la reale decisione del giudice di merito, contenuta nellamotivazione e riportata nel dispositivo in modo non preciso o non chiaramentecomprensibile (si vedano Sez. 1, n. 7512 del 31/01/2025, Rv. 287559, e le moltepronunce precedenti citate nella sua motivazione).Nel caso di una contestazione “chiusa” di un delitto permanente, invece,l'intervento del giudice dell'esecuzione modificativo della data di cessazione dellapermanenza si risolve, inevitabilmente, in una violazione del giudicato, in quantoil giudice del merito ha condannato l'imputato per la condotta descritta nel capodi imputazione, comprensiva sia delle modalità esecutive sia della data diconsumazione del reato stesso.

L'eventuale accertamento, nel corso del giudizio,di una diversa data di inizio o di cessazione della permanenza devenecessariamente portare alla esclusione di responsabilità per il maggiore arcotemporale contestato, dovendo l'imputato impugnare la sentenza che, a fronte diun simile accertamento, non procedesse a limitare la condanna alle vicendeaccertate e all'effettivo tempo di consumazione del reato.

Questa Corte,pertanto, ha costantemente affermato che «Non è consentito al giudicedell'esecuzione modificare il giudicato nei suoi elementi essenziali, fra i quali èinclusa la data di commissione del reato, essendo possibile la modificasostanziale del dictum della sentenza solo nel giudizio di cognizione attraverso ilrimedio dell'impugnazione» (Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Rv.238380; vedi anche Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Rv. 266283, e Sez. 1, n.28457 del 21/04/2026, n.m.).Nel presente caso, l'ordinanza dà atto che la sentenza in esecuzione hacondannato il ricorrente per un delitto associativo contestato come commessosino al 25/02/2021, facendo coincidere la cessazione della permanenza conl'applicazione all'imputato di una misura cautelare relativa a quello stessoprocedimento, e quindi ancorandola ad un elemento fattuale concreto especificamente indicato.

L'ordinanza precisa che i giudici del merito non hannospecificamente esaminato la questione della permanenza dell'affiliazioneall'associazione criminale, ma nella loro decisione hanno confermato la data diconsumazione riportata nell'imputazione, per cui su tale data deve ritenersiformato il giudicato: l'eventuale emersione, dalle prove, di una diversa data diconsumazione avrebbe dovuto essere oggetto di specifica doglianza, e quindi diuna richiesta di accertamento da effettuare nel corso del giudizio di cognizione.La motivazione dell'ordinanza è corretta e logica: la condanna per il delittocosì come contestato, e l'assenza di un diverso accertamento della cessazionedel reato associativo, individuata nel momento di privazione della libertàdell'imputato a seguito della esecuzione di una misura cautelare, sono statelogicamente interpretate come una precisa individuazione, da parte dei giudicidel merito, del periodo di consumazione di detto reato, decisione sulla quale si èformato il giudicato.

Non risulta, pertanto, neppure che il tempus commissidelicti sia stato indicato nell'imputazione in modo impreciso o senza riferimentifattuali, circostanza che può astrattamente giustificare un interventochiarificatore del giudice dell'esecuzione (vedi Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008,Rv. 240475, citata nel ricorso), essendo esso, al contrario, contestato in formachiara e precisa, e con riferimento ad un evento, quale la privazione della libertàin relazione al procedimento in questione, che può essere, logicamente, valutatocome il momento di cessazione della condotta criminosa per la sopravvenutaimpossibilità di continuare a fornire all'associazione un contributo attivo.3.

Il ricorso è infondato anche nella parte in cui sostiene sussistere unadifferenza tra i concetti di “adesione” e di “partecipazione” ad un'associazionecriminosa, e lamenta l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione,di uno stato di detenzione del ricorrente sin dal 2016, e della ritenuta, insentenza, insussistenza di condotte di rilievo dopo il 14/02/2020.L'associazione criminosa, in particolare quella di tipo mafioso, ècaratterizzata dal pactum sceleris e dalla affectio societatis, cioè dall'esistenza diun solido legame che vincola i vari membri all'associazione, in virtù del qualeessa sussiste in modo stabile e al di là della consumazione di singoli reati.

Lacondotta di colui che aderisce ad essa, e vi partecipa, consiste nell'accettazionedel patto e nella propria “messa a disposizione”, cioè nella manifestazione dellapropria disponibilità ad agire permanentemente per la realizzazione degliinteressi dell'associazione stessa, commettendo i singoli delitti che gli venganorichiesti, ma anche semplicemente rafforzando il legame criminoso conl'assicurare tale disponibilità.

Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermatoche «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizzaper lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativadell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, adperseguimento dei comuni fini criminosi. (Vedi: Sez.

U, n. 16 del 1994, Rv.199386-01, e Sez.

U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01)» (Sez.

U, n. 36958 del27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).

Non vi è dubbio che «La condotta dipartecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non puòesaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire allaassociazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da partedello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e diqualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimentoin vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa» (Sez. 1, n. 8064del 24/06/1992, Rv.191309): tale contributo, però, può essere anche solo di tipomorale, specialmente nel caso delle associazioni di tipo mafioso, caratterizzateda una particolare forza del vincolo associativo, al quale solitamente non èconsentito sottrarsi se non attraverso una esplicita dissociazione (vedi Sez. 6, n.6262 del 17/01/2003, Rv. 227710).

Tale vincolo, pertanto, permane anche incaso di arresto e detenzione del singolo membro (vedi Sez. 6, n. 1162 del14/10/2021, dep. 2022, Rv. 282661-02: «In tema di associazione per delinqueredi stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenzadella partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione dellaconsorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso oesclusione del singolo associato»).Nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., pertanto,la permanenza del reato non è interrotta dallo stato di detenzione dell'imputato,né dalla mancata consumazione di reati-fine da parte di questi: l'affermazionedel ricorrente, secondo cui il prolungato stato di detenzione, in corso dal 2016,costituirebbe un indice significativo della interruzione della sua permanenzanell'associazione mafiosa, non è pertanto fondata, dovendo questo essereaccompagnato da altri segnali inequivocabili, quali l'assoluto isolamento e latotale mancanza di contatti con altri membri della cosca, l'assenza di condotte disostegno anche solo morale all'attività dei membri ancora in libertà, la mancanzadi interessamento da parte di questi ultimi.In ogni caso, la sussistenza di indici dimostrativi di una cessazione dellapartecipazione all'associazione mafiosa costituisce un accertamento che deveessere compiuto dal giudice della cognizione, richiedendo l'acquisizione dispecifiche prove e la valutazione di una pluralità di elementi, attività che ilgiudice dell'esecuzione non ha il potere di compiere.

Nel caso di specie, taleaccertamento è stato, di fatto, compiuto dai giudici del merito, i quali hannopreso atto dello stato di detenzione del ricorrente sin dal 2016 e dell'assenza disue «condotte di rilievo» successive al 14/02/2020, ma hanno ugualmenteritenuto provata e dichiarato la permanenza del reato sino al 25/02/2021: larilevanza dello stato detentivo e della mancanza di condotte attive, per ritenerecessata la permanenza del reato, è stata pertanto, di fatto, esclusa dal giudicedella cognizione, per cui il giudice dell'esecuzione non può intervenire su taledecisione, perché violerebbe il giudicato, sostituendo alla valutazione, anche soloimplicita, compiuta dai giudici di merito, una propria, diversa valutazione,peraltro fondata sui medesimi fatti.

Correttamente, pertanto, l'ordinanza rilevache, nonostante l'accertata assenza di «condotte di rilievo» tenute dal ricorrentedopo il 14/02/2020, la Corte di appello «non ha, tuttavia, mai affermato cheGiungo abbia cessato di appartenere all'associazione prima della data predetta»:il giudice dell'esecuzione, infatti, ha interpretato la motivazione della sentenza,prendendo doverosamente atto della sua valutazione circa la non incidenza sullapermanenza del reato di tale mancanza di condotte di rilievo, valutazione che haormai formato oggetto di giudicato.Deve anche evidenziarsi che la doglianza del ricorrente circa taleinterpretazione è manifestamente inammissibile per carenza di interesse.Secondo il ricorrente, dalla valutazione dei giudici di merito dell'assenza dicondotte di rilievo dopo il 14/02/2020, e dalla loro decisione di escludere per talemotivo la recidiva, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto trarre la prova dellacessazione della permanenza del reato prima della data cristallizzatanell'imputazione.

La valutazione della fondatezza di tale interpretazione èmanifestamente irrilevante per il ricorrente, in quanto essa avrebbe consentito algiudice dell'esecuzione solo di retrodatare la cessazione della permanenza al14/02/2020, non risultando accertate in sentenza, per quanto asserito nelricorso, altre date precedenti ad essa; tale epoca di cessazione del reato, però,non consentirebbe ugualmente di concedere la fungibilità richiesta, essendo ilpresofferto relativo a periodi di detenzione subiti antecedentemente a tale data.Anche sotto tale profilo, pertanto, il motivo di ricorso deve essere rigettato.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 18 dicembre 2025 la Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con cuiAndrea [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, in riferimento al provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti emesso dal pubblico ministero in data 29 luglio 2025, ilriconoscimento della fungibilità di un periodo di carcerazione presofferta dal16/07/2017 al 01/01/2018 e dal 12/02/2019 al 13/02/2020 in relazione allapena a lui inflitta con la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di ReggioCalabria in data 29 luglio 2022 per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.Il giudice ha ritenuto sussistente il divieto di cui all'art. 657, quarto comma,cod. proc. pen., essendo la condanna intervenuta per un reato ritenutocommesso sino al 25/02/2021, ed ha respinto le affermazioni della difesa,secondo cui dal contenuto della sentenza emergeva l'assenza di condottespecifiche tenute dopo il 2016 o, quanto meno, dopo il 2018, richiamando iprincipi giurisprudenziali della non scomputabilità dei periodi di presofferto inepoca anteriore alla cessazione della permanenza di un delitto permanente, edella valutabilità di una diversa data di cessazione della permanenza, da partedel giudice dell'esecuzione, solo in caso di contestazione aperta e non quando,come in questo caso, la contestazione riporta una precisa data di cessazione, cheil giudice del merito non ha escluso né modificato. Nel procedimento inquestione, poi, i giudici della cognizione non avevano esaminato specificamentel'epoca di cessazione della permanenza del delitto associativo, ed avevanovalutato solo al fine di escludere la recidiva che l'imputato non aveva tenutocondotte di rilievo successive al 14/02/2020, senza mai affermare, però, che intale data fosse anche cessata l'affiliazione dell'imputato al clan.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo deisuoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando ununico, articolato motivo, con il quale lamenta la violazione di legge penale eprocessuale in relazione agli artt. 666 e 657 cod. proc. pen.2.1. Il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto il proprio potere/dovere diverificare in concreto l'effettiva data di cessazione della permanenza, ma haaffermato che esso è limitato all'ipotesi di una contestazione aperta. Taleaffermazione è errata, perché nessuna pronuncia giurisprudenziale detta unsimile principio, né esso è sorretto da una norma, e il solo fatto che non vi sianosentenze di legittimità che lo affermino non è sufficiente per ritenere che taleverifica sia vietata nel caso di una contestazione “chiusa”, come invece sostenutonella sentenza impugnata. Né una simile verifica costituisce violazione delgiudicato se, come richiesto in questo caso, il giudice dell'esecuzione develimitarsi a prendere atto che l'individuazione di una diversa epoca diconsumazione del reato permanente, rispetto a quella indicata nell'imputazione,è stata effettuata dal giudice del merito, e da lui implicitamente affermata nelcorso della motivazione, essendo stato attribuito al giudice dell'esecuzione ilcompito di interpretare il giudicato e di renderne esplicito il contenuto nei casi,ad esempio, di discrasia tra il dispositivo e la motivazione, ed anche di incertezzasul tempus commissi delicti.2.2. L'ordinanza incorre in un evidente errore di diritto anche nelsovrapporre i concetti di adesione all'associazione criminosa e di partecipazionead essa, così introducendo una presunzione di protrazione della permanenza delreato.Essa non tiene conto dello stato ininterrotto di detenzione del ricorrente adecorrere dal 2016, benché esso costituisca un indice della possibile interruzionedella “partecipazione” al sodalizio, che è concetto ben diverso da quello di“adesione” ad esso, ritenendo la giurisprudenza che l'adesione cessi solo con ladissociazione, mentre una condotta partecipativa sussiste solamente se ilsoggetto aderente tiene una condotta, anche solo morale, che dimostri ilprotrarsi di un contributo materiale reso all'associazione.Inoltre l'ordinanza non tiene conto dell'accertamento incidentale compiutodal giudice della cognizione, da cui deriva un implicito riconoscimentodell'assenza della permanenza del delitto dopo il 14/02/2020: la contestataprotrazione della sua consumazione sino al 25/02/2021 avrebbe dovutocomportare la sussistenza della recidiva, risultando il reato commesso anchedopo il passaggio in giudicato, in data 14/02/2020, di una precedente condanna,mentre i giudici del merito hanno ritenuto di escludere l'aggravante, non essendoprovate condotte partecipative successive a tale data. L'ordinanza ha preso attodi tale decisione, ma l'ha ritenuta irrilevante sostenendo, con evidentecontraddittorietà, che i giudici non hanno però escluso la protrazionedell'appartenenza del ricorrente all'associazione, così sovrapponendo il concettodi adesione a quello di partecipazione.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso, nel suo complesso, è infondato, e deve essererigettato.2. Il giudice dell'esecuzione ha esercitato in modo corretto il propriopotere/dovere di verifica del contenuto della sentenza in esecuzione e dellaportata del giudicato, ribadendo la diversa possibilità di intervento perdeterminare la data di cessazione della consumazione di un reato permanente,nel caso di una contestazione “aperta” e di una contestazione “chiusa”, inapplicazione del principio costantemente dettato da questa Corte.La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha sempre sostenuto che, nel caso diuna condanna per un reato permanente contestato nella forma cosiddetta"aperta", «qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effettogiuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisatanella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamentomediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione» (Sez. 1, n. 21928del 17/03/2022, Rv. 283121): il potere del giudice dell'esecuzione si giustificacon il fatto che, nel caso di un reato permanente contestato in forma “aperta”,l'indicazione della data di emissione della sentenza di primo grado qualemomento di cessazione della permanenza è una convenzione processuale, chenon deve andare a detrimento dei diritti del condannato, qualora l'effettivomomento di cessazione della condotta criminosa sia stato in realtà individuatodal giudice della cognizione, pur non essendo stato esplicitato mediante unaformale modifica dell'imputazione. In tal caso, di fatto, l'intervento del giudicedell'esecuzione non consiste in una violazione del giudicato o in una sua radicalemodifica, ma in una corretta interpretazione di questo, dovendo egli ricavare dalcontenuto della sentenza di merito la data di cessazione della permanenza, comeemersa dalle prove esaminate dal giudice della cognizione per la decisione. Talepotere di intervento, pertanto, corrisponde a quello previsto nel caso di discrasiatra il dispositivo e la motivazione della sentenza, in cui il giudice dell'esecuzionesolo apparentemente modifica il giudicato come cristallizzato nel dispositivo, inquanto fa prevalere la reale decisione del giudice di merito, contenuta nellamotivazione e riportata nel dispositivo in modo non preciso o non chiaramentecomprensibile (si vedano Sez. 1, n. 7512 del 31/01/2025, Rv. 287559, e le moltepronunce precedenti citate nella sua motivazione).Nel caso di una contestazione “chiusa” di un delitto permanente, invece,l'intervento del giudice dell'esecuzione modificativo della data di cessazione dellapermanenza si risolve, inevitabilmente, in una violazione del giudicato, in quantoil giudice del merito ha condannato l'imputato per la condotta descritta nel capodi imputazione, comprensiva sia delle modalità esecutive sia della data diconsumazione del reato stesso. L'eventuale accertamento, nel corso del giudizio,di una diversa data di inizio o di cessazione della permanenza devenecessariamente portare alla esclusione di responsabilità per il maggiore arcotemporale contestato, dovendo l'imputato impugnare la sentenza che, a fronte diun simile accertamento, non procedesse a limitare la condanna alle vicendeaccertate e all'effettivo tempo di consumazione del reato. Questa Corte,pertanto, ha costantemente affermato che «Non è consentito al giudicedell'esecuzione modificare il giudicato nei suoi elementi essenziali, fra i quali èinclusa la data di commissione del reato, essendo possibile la modificasostanziale del dictum della sentenza solo nel giudizio di cognizione attraverso ilrimedio dell'impugnazione» (Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Rv.238380; vedi anche Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Rv. 266283, e Sez. 1, n.28457 del 21/04/2026, n.m.).Nel presente caso, l'ordinanza dà atto che la sentenza in esecuzione hacondannato il ricorrente per un delitto associativo contestato come commessosino al 25/02/2021, facendo coincidere la cessazione della permanenza conl'applicazione all'imputato di una misura cautelare relativa a quello stessoprocedimento, e quindi ancorandola ad un elemento fattuale concreto especificamente indicato. L'ordinanza precisa che i giudici del merito non hannospecificamente esaminato la questione della permanenza dell'affiliazioneall'associazione criminale, ma nella loro decisione hanno confermato la data diconsumazione riportata nell'imputazione, per cui su tale data deve ritenersiformato il giudicato: l'eventuale emersione, dalle prove, di una diversa data diconsumazione avrebbe dovuto essere oggetto di specifica doglianza, e quindi diuna richiesta di accertamento da effettuare nel corso del giudizio di cognizione.La motivazione dell'ordinanza è corretta e logica: la condanna per il delittocosì come contestato, e l'assenza di un diverso accertamento della cessazionedel reato associativo, individuata nel momento di privazione della libertàdell'imputato a seguito della esecuzione di una misura cautelare, sono statelogicamente interpretate come una precisa individuazione, da parte dei giudicidel merito, del periodo di consumazione di detto reato, decisione sulla quale si èformato il giudicato. Non risulta, pertanto, neppure che il tempus commissidelicti sia stato indicato nell'imputazione in modo impreciso o senza riferimentifattuali, circostanza che può astrattamente giustificare un interventochiarificatore del giudice dell'esecuzione (vedi Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008,Rv. 240475, citata nel ricorso), essendo esso, al contrario, contestato in formachiara e precisa, e con riferimento ad un evento, quale la privazione della libertàin relazione al procedimento in questione, che può essere, logicamente, valutatocome il momento di cessazione della condotta criminosa per la sopravvenutaimpossibilità di continuare a fornire all'associazione un contributo attivo.3. Il ricorso è infondato anche nella parte in cui sostiene sussistere unadifferenza tra i concetti di “adesione” e di “partecipazione” ad un'associazionecriminosa, e lamenta l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione,di uno stato di detenzione del ricorrente sin dal 2016, e della ritenuta, insentenza, insussistenza di condotte di rilievo dopo il 14/02/2020.L'associazione criminosa, in particolare quella di tipo mafioso, ècaratterizzata dal pactum sceleris e dalla affectio societatis, cioè dall'esistenza diun solido legame che vincola i vari membri all'associazione, in virtù del qualeessa sussiste in modo stabile e al di là della consumazione di singoli reati. Lacondotta di colui che aderisce ad essa, e vi partecipa, consiste nell'accettazionedel patto e nella propria “messa a disposizione”, cioè nella manifestazione dellapropria disponibilità ad agire permanentemente per la realizzazione degliinteressi dell'associazione stessa, commettendo i singoli delitti che gli venganorichiesti, ma anche semplicemente rafforzando il legame criminoso conl'assicurare tale disponibilità. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermatoche «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizzaper lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativadell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, adperseguimento dei comuni fini criminosi. (Vedi: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv.199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01)» (Sez. U, n. 36958 del27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Non vi è dubbio che «La condotta dipartecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non puòesaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire allaassociazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da partedello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e diqualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimentoin vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa» (Sez. 1, n. 8064del 24/06/1992, Rv.191309): tale contributo, però, può essere anche solo di tipomorale, specialmente nel caso delle associazioni di tipo mafioso, caratterizzateda una particolare forza del vincolo associativo, al quale solitamente non èconsentito sottrarsi se non attraverso una esplicita dissociazione (vedi Sez. 6, n.6262 del 17/01/2003, Rv. 227710). Tale vincolo, pertanto, permane anche incaso di arresto e detenzione del singolo membro (vedi Sez. 6, n. 1162 del14/10/2021, dep. 2022, Rv. 282661-02: «In tema di associazione per delinqueredi stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenzadella partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione dellaconsorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso oesclusione del singolo associato»).Nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., pertanto,la permanenza del reato non è interrotta dallo stato di detenzione dell'imputato,né dalla mancata consumazione di reati-fine da parte di questi: l'affermazionedel ricorrente, secondo cui il prolungato stato di detenzione, in corso dal 2016,costituirebbe un indice significativo della interruzione della sua permanenzanell'associazione mafiosa, non è pertanto fondata, dovendo questo essereaccompagnato da altri segnali inequivocabili, quali l'assoluto isolamento e latotale mancanza di contatti con altri membri della cosca, l'assenza di condotte disostegno anche solo morale all'attività dei membri ancora in libertà, la mancanzadi interessamento da parte di questi ultimi.In ogni caso, la sussistenza di indici dimostrativi di una cessazione dellapartecipazione all'associazione mafiosa costituisce un accertamento che deveessere compiuto dal giudice della cognizione, richiedendo l'acquisizione dispecifiche prove e la valutazione di una pluralità di elementi, attività che ilgiudice dell'esecuzione non ha il potere di compiere. Nel caso di specie, taleaccertamento è stato, di fatto, compiuto dai giudici del merito, i quali hannopreso atto dello stato di detenzione del ricorrente sin dal 2016 e dell'assenza disue «condotte di rilievo» successive al 14/02/2020, ma hanno ugualmenteritenuto provata e dichiarato la permanenza del reato sino al 25/02/2021: larilevanza dello stato detentivo e della mancanza di condotte attive, per ritenerecessata la permanenza del reato, è stata pertanto, di fatto, esclusa dal giudicedella cognizione, per cui il giudice dell'esecuzione non può intervenire su taledecisione, perché violerebbe il giudicato, sostituendo alla valutazione, anche soloimplicita, compiuta dai giudici di merito, una propria, diversa valutazione,peraltro fondata sui medesimi fatti. Correttamente, pertanto, l'ordinanza rilevache, nonostante l'accertata assenza di «condotte di rilievo» tenute dal ricorrentedopo il 14/02/2020, la Corte di appello «non ha, tuttavia, mai affermato cheGiungo abbia cessato di appartenere all'associazione prima della data predetta»:il giudice dell'esecuzione, infatti, ha interpretato la motivazione della sentenza,prendendo doverosamente atto della sua valutazione circa la non incidenza sullapermanenza del reato di tale mancanza di condotte di rilievo, valutazione che haormai formato oggetto di giudicato.Deve anche evidenziarsi che la doglianza del ricorrente circa taleinterpretazione è manifestamente inammissibile per carenza di interesse.Secondo il ricorrente, dalla valutazione dei giudici di merito dell'assenza dicondotte di rilievo dopo il 14/02/2020, e dalla loro decisione di escludere per talemotivo la recidiva, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto trarre la prova dellacessazione della permanenza del reato prima della data cristallizzatanell'imputazione. La valutazione della fondatezza di tale interpretazione èmanifestamente irrilevante per il ricorrente, in quanto essa avrebbe consentito algiudice dell'esecuzione solo di retrodatare la cessazione della permanenza al14/02/2020, non risultando accertate in sentenza, per quanto asserito nelricorso, altre date precedenti ad essa; tale epoca di cessazione del reato, però,non consentirebbe ugualmente di concedere la fungibilità richiesta, essendo ilpresofferto relativo a periodi di detenzione subiti antecedentemente a tale data.Anche sotto tale profilo, pertanto, il motivo di ricorso deve essere rigettato.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29526/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris