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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07587/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04XWS39) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40242/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con il rito abbreviato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente con un unico motivo di ricorso eccepisce il vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità, perché lo stupefacente rinvenuto era a uso personale e perché le dichiarazioni della potenziale acquirente erano state già ritenute inattendibili e gli avevano fatto meritare l'assoluzione per un altro capo d'imputazione; Rilevato che il motivo è fattuale e rivalutativo: i Giudici di merito hanno accertato che il ricorrente si trovava in una zona frequentata abitualmente da spacciatori, con 15 grammi di hashish occultati negli slip e 100 euro di banconote di taglio diverso, nonostante non avesse fonti di reddito e fosse senza fissa dimora, per cui era irrilevante la circostanza secondo cui la donna, che pure si era recata da lui per l'acquisto e l'aveva indicato come spacciatore agli operanti, non fosse riuscita ad acquistare perché le aveva rifiutato la vendita; Ritenuto che la decisione è immune da censure; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. • P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04XWS39) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40242/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con il rito abbreviato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente con un unico motivo di ricorso eccepisce il vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità, perché lo stupefacente rinvenuto era a uso personale e perché le dichiarazioni della potenziale acquirente erano state già ritenute inattendibili e gli avevano fatto meritare l'assoluzione per un altro capo d'imputazione; Rilevato che il motivo è fattuale e rivalutativo: i Giudici di merito hanno accertato che il ricorrente si trovava in una zona frequentata abitualmente da spacciatori, con 15 grammi di hashish occultati negli slip e 100 euro di banconote di taglio diverso, nonostante non avesse fonti di reddito e fosse senza fissa dimora, per cui era irrilevante la circostanza secondo cui la donna, che pure si era recata da lui per l'acquisto e l'aveva indicato come spacciatore agli operanti, non fosse riuscita ad acquistare perché le aveva rifiutato la vendita; Ritenuto che la decisione è immune da censure; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07587/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris