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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 13990/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila harigettato il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] – soggetto detenuto in espiazione dellapena di anni sei e mesi otto di reclusione, inflittagli con sentenza del Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Napoli del 14/06/2023, passata in giudicato il 14/10/2023, per ilreato di cui all’art. 416-bis cod. pen., posto in essere in Giugliano in Campania fino alfebbraio 2019 - avverso il provvedimento del 29/09/2025, a mezzo del quale il Magistrato disorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di permesso premio formulata dalcondannato, in quanto non sufficientemente supportata dalle allegazioni necessarie, in forzadel novellato art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] DiBucchianico, deducendo vizi rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.,per omessa valutazione degli atti defensionali e della documentazione prodotta, in relazioneagli artt. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e 24 Cost., nonché per mancanza assoluta dimotivazione.3.

Il ricorso è inammissibile.

Le censure dedotte nel ricorso sono infatti fortementeaspecifiche, oltre che reiterative di profili di censura già vagliati.

A fronte, invero, diargomentazioni scevre da vizi logici e giuridici adottate dal Tribunale di sorveglianza nellamotivazione dell’impugnato provvedimento, in cui si sottolinea la commissione – ad operadel condannato – di due episodi di rilievo disciplinare, tali da elidere il necessario requisitodella buona condotta, la difesa deduce argomentazioni di differente tipologia, che quindi nondialogano con l’effettivo substrato contenutistico del provvedimento avversato.

In definitiva,l’impugnazione si arresta allo stadio della mera critica enunciativa, finendo per invocare –nella sede di legittimità – una nuova valutazione nel merito della dedotta questione.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila harigettato il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] – soggetto detenuto in espiazione dellapena di anni sei e mesi otto di reclusione, inflittagli con sentenza del Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Napoli del 14/06/2023, passata in giudicato il 14/10/2023, per ilreato di cui all’art. 416-bis cod. pen., posto in essere in Giugliano in Campania fino alfebbraio 2019 - avverso il provvedimento del 29/09/2025, a mezzo del quale il Magistrato disorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di permesso premio formulata dalcondannato, in quanto non sufficientemente supportata dalle allegazioni necessarie, in forzadel novellato art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] DiBucchianico, deducendo vizi rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.,per omessa valutazione degli atti defensionali e della documentazione prodotta, in relazioneagli artt. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e 24 Cost., nonché per mancanza assoluta dimotivazione.3. Il ricorso è inammissibile. Le censure dedotte nel ricorso sono infatti fortementeaspecifiche, oltre che reiterative di profili di censura già vagliati. A fronte, invero, diargomentazioni scevre da vizi logici e giuridici adottate dal Tribunale di sorveglianza nellamotivazione dell’impugnato provvedimento, in cui si sottolinea la commissione – ad operadel condannato – di due episodi di rilievo disciplinare, tali da elidere il necessario requisitodella buona condotta, la difesa deduce argomentazioni di differente tipologia, che quindi nondialogano con l’effettivo substrato contenutistico del provvedimento avversato. In definitiva,l’impugnazione si arresta allo stadio della mera critica enunciativa, finendo per invocare –nella sede di legittimità – una nuova valutazione nel merito della dedotta questione.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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