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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 15014/2025

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dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di volerricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimentoagli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamentedomiciliato presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],n 30.-ricorrente-CONTRO1 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], Funzionario dell’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Lg_1elettivamente domiciliato in Roma, presso Gattamelata e Associati, nellapersona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler riceverele comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati-controricorrente –avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 798/2024,depositata il 15/3/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/5/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE:1.

In data 6/6/2017 il tribunale dei minorenni nominava tutoredel minore B.A il sindaco del Comune di Lg_2 , sospendendo lapotestà genitoriale della madre e del padre.B.A veniva collocato in affido familiare; a tale data i genitorierano residenti nel Comune di Lg_2 .Nel corso dell’anno 2017 anche ai minorenni S.A e V.A venivanominato quale tutore il sindaco di Lg_2 , con la sospensionedella madre e del padre della potestà genitoriale.2.

In data 2/5/2018 i genitori dei tre minori di età trasferivano lapropria residenza nel comune di Lg_1Il 2/11/2018 il tribunale dei minorenni effettuava un cambio diprogetto: di conseguenza, B.A era collocato in comunità condecorrenza dal 16/1/2019.

Restava invariato il tutore, ossia ilsindaco del Comune di Lg_2 .2 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Il 15/10/2020 i minorenni S.A e V.A passavano dallacollocazione etero-familiare alla collocazione in affidamento familiaresu disposizione del tribunale dei minorenni.3.

Con ricorso ex articolo 702-bis c.p.c. il Comune di Lg_2chiedeva al tribunale di condannare il Comune di Lg_1 al pagamentodi euro 120.054,08.In particolare, il Comune di Lg_2 deduceva che tale sommacorrispondeva a quanto da esso pagato per far fronte agli onerirelativi all’affidamento del minore di età B.A ad una comunità e deiminori S.A e V.A a famiglie affidatarie, come disposto dal tribunaledei minorenni con decreti del Data_1 e del Data_2Ciò in quanto i genitori dei tre minori di età avevano trasferito laresidenza da Lg_2 a Lg_1 a far data dal 2/5/2018.4.

Si costituiva in giudizio il Comune di Lg_1 chiedendo il rigettodella domanda.5.

Il tribunale di Lg_1 con ordinanza n. 771/2022, pubblicata il6/6/2022, accoglieva la domanda del Comune di Lg_2 , in basealla circostanza per cui alle date dei provvedimenti del tribunale deiminorenni i genitori degli affidati erano residenti, ormai, in Lg_1 enon è più in Lg_2 .6.

Proponeva appello il Comune di Lg_1 deducendo, per quelche qui ancora rileva, al secondo motivo, l’erronea interpretazionedell’articolo 4, comma 3, della legge regione Lombardia n. 34 del2004.Tale disposizione imponeva che gli oneri relativi all’affidamentodei tre minorenni fossero poste a carico del Comune di ultimaresidenza dei genitori alla data di nomina del tutore; tale nominarisaliva all’anno 2017, quando i genitori risiedevano ancora presso ilComune di Lg_2 .3 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/20257.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 798/2024,depositata il 15 del 2024, accoglieva l’appello del Comune di Lg_1e segnatamente il secondo motivo d’appello, in applicazione delprincipio della ragione più liquida.La Corte territoriale muoveva dalla interpretazione letteraledell’articolo 4 della legge Regione Lombardia n. 34 del 2004.Tale disposizione regolava in maniera diversa l’obbligo delpagamento degli oneri a seconda che i genitori dei minori di etàavessero o meno mantenuto la potestà genitoriale alla data diadozione del provvedimento di affido da parte dell’autoritàgiudiziaria.Nella prima parte, tale norma sanciva il principio generale cheradicava l’obbligo di pagamento in capo al Comune di residenza deigenitori titolari della relativa potestà alla data di adozione delprovvedimento di affido.Al contrario, l’ultima parte della disposizione prevedeva laspecifica disciplina per il caso in cui fosse stato nominato un tutore,alla data di adozione del provvedimento da autorità giudiziaria; intale evenienza, gli oneri derivanti dall’affidamento familiare odall’ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti aprovvedimento dell’autorità giudiziaria erano a carico del Comune diultima residenza del genitore o dei genitori, titolari della relativapotestà alla data della nomina del tutore.La fattispecie in esame non rientrava nel principio generale; erapacifico, infatti, che ai tre minorenni fin dall’anno 2017 era statonominato un tutore, ossia il sindaco di Lg_2 , e che tale nominanon era stata modificata né revocata successivamente.La disciplina che regolava la fattispecie era quella specialedettata dalla seconda parte della norma citata, sicché nessunarilevanza assumeva il cambio di residenza dei genitori, «in quanto4 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025ormai privati della relativa potestà contestualmente alla nomina deltutore».All’epoca della nomina del tutore i genitori dei tre minoririsiedevano presso il Comune di Lg_2 .

Pertanto, quest’ultimoComune dovrà essere individuato quale soggetto onerato alle spesederivanti dall’affidamento dei tre minorenni.8.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilComune di Lg_2 , depositando memoria scritta.9.

Ha resistito con controricorso il Comune di Lg_1CONSIDERATO CHE:1.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la«violazione o falsa applicazione dell’articolo 4, comma 3, leggeregionale Lombardia n. 34/2004, in relazione all’articolo 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».Per il ricorrente, tale disposizione contemplava il principio dellaterritorialità, spettando il carico delle spese al Comune in cui genitorititolari della potestà risiedono alla data di adozione delprovvedimento.Tra l’altro, la Regione ha disciplinato lo specifico aspettodell’affidamento familiare o dell’ospitalità in strutture residenziali peri minori, dovendosi dare prevalenza alla norma regionale, trattandosidi legislazione concorrente ex articolo 117 della Costituzione.Nella circolare n. 35 del 6/11/2007 della Regione Lombardia sistabilisce che «qualora il Tribunale per i minorenni disponga uncambiamento del tipo di prestazione, ossia che l’inserimento instruttura residenziale vada sostituito con l’affido o viceversa, deveessere rinnovata la verifica in ordine alla residenza degli esercenti lapotestà».5 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Per l’interpretazione dell’art. 4, comma 3, della RegioneLombardia n. 34 del 2004, per il ricorrente, deve tenersi conto delsignificato grammaticale delle parole «considerate non isolatamentema nella loro connessione sintattica».La norma si riferisce agli oneri derivanti dall’affidamentofamiliare o dall’ospitalità in strutture residenziali per i minori.Si tratta dunque di prestazioni distinte, come emerge dalladisgiuntiva «o».Va dunque fatto riferimento esclusivo alla residenza dei genitorititolari della relativa potestà alla data di adozione «delprovvedimento».Pertanto, per tutta la durata della prestazione gli oneri sono acarico del Comune individuato in base al parametro della residenzadei genitori esercenti la potestà.Come chiarito dalla circolare sopra citata, la chiave di volta delsistema sarebbe costituita «dalla prestazione»; in tale momento sidovrebbe procedere alla verifica rispetto al legame territoriale,«comportando il cambio di progetto una modifica anche economicadell’impegno del Comune».Deve essere rinnovata, allora, la verifica in ordine alla residenzadei genitori, al variare del progetto, «proprio per evitare che debbanoprovvedere Comuni in assenza di legami territoriali con le personeche fruiscono dell’assistenza».Nella specie, i genitori si sono trasferiti a Lg_1 il 2/5/2018,prima che il tribunale dei minorenni adottasse i provvedimentirelativi «ai cambi di progetto».

Pertanto, il Comune di Lg_1 qualecomune di residenza dei genitori alla data di adozione delprovvedimento che ha previsto l’inserimento in una comunitàassistenziale, deve farsi carico degli oneri derivanti dall’inserimentoin comunità del minore B.A6 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Ciò vale anche per il cambio di progetto (dal contesto etero-familiare all’inserimento in famiglie affidatarie) disposto dalmedesimo tribunale per i minori S.A e V.ASottolinea il ricorrente che «[n]el caso di specie, al cambio diresidenza sono seguiti cambi di progetto da parte del Tribunale deiMinori, cui consegue, necessariamente, la traslazione dell’obbligo disostenere i costi».La Corte d’appello, assumendo che la norma regoli in manieradiversa l’obbligo del pagamento degli oneri, a seconda che i genitoridei minori di età abbiano o meno mantenuto la potestà genitorialealla data di adozione del provvedimento di affido, ne avrebbestravolto integralmente il significato.Tale interpretazione sarebbe non solo avulsa dalla ratio legis,esplicitata dalla circolare del 2007, ma contraria anche ai principi cheregolano il sistema delle autonomie locali.Il primo periodo dell’articolo 4, comma 3, della legge regionaleLombardia n. 34 del 2004 si riferisce agli oneri a carico del comunein cui genitori titolari della potestà risiedono alla data di adozione delprovvedimento.Il successivo periodo dispone che, ove sia nominato un tutore,gli oneri sono a carico del Comune di ultima residenza dei genitori.Si manterrebbe, dunque, il medesimo significato della primaparte della disposizione.

Ciò che conta è la residenza dei genitori almomento dell’adozione del provvedimento.Il riferimento alla nomina del tutore («genitori, titolari dellarelativa potestà alla data della nomina del tutore») concernerebbe«la potestà genitoriale e non la residenza».Resterebbe dunque rilevante esclusivamente l’ultima residenzadei genitori.7 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Pertanto, il Comune obbligato a sostenere gli oneri per i minoridovrebbe restare il Comune di Lg_1 in quanto alla data deiprovvedimenti con cui sono stati stabiliti i cambi di progetto, igenitori dei minori erano residenti nel comune di Lg_1La Corte d’appello si sarebbe disinteressata completamente delmutamento del progetto, per incentrare il proprio erroneo assuntosulla potestà genitoriale sulla figura del tutore.La seconda parte della norma, però, non è in rapporto di generea specie, ma ribadisce esclusivamente che quando interviene unprovvedimento dell’autorità giudiziaria (nel caso in esame il cambiodi progetto) ed il tutore risulti nominato, il criterio resta semprequello dell’ultima residenza dei genitori alla data di adozione delprovvedimento.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «ancoraviolazione o falsa applicazione dell’articolo 4, comma 3, leggeRegione Lombardia n. 34/2004, in relazione all’articolo 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».Il richiamo alle circostanze di fatto da parte della Corte d’appellosi incentra, in sostanza, unicamente sull’avvenuta nomina del tutore,nella persona del sindaco del Comune di Lg_2 , «con privazionedella potestà genitoriale».Non si fa alcun accenno al cambio di progetto.La sentenza d’appello non avrebbe considerato che il tribunaledei minori di Milano, con decreto del Data_3 aveva solo «sospesoi signori S.R. dalla responsabilità genitoriale su B.A enominato quale tutore del minore il sindaco del Comune diLg_2 ».Il minore era stato collocato presso una famiglia affidataria.Successivamente genitori in data 2/5/2018 erano migrati pressoil Comune di Lg_18 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Con decreto del 12/11/2018 il tribunale per i minorenni avevaautorizzato il collocamento del minore in idonea comunità.Il nuovo provvedimento, dunque, aveva modificato il precedenteprogetto educativo ed era stato adottato quando i genitoririsiedevano ormai nel territorio del Comune di Lg_1Segnala il ricorrente che il provvedimento del tribunale per iminorenni non ha disposto la «decadenza» dalla potestà genitorialeex articolo 330 c.c., ma solo ha provveduto alla sospensione dellastessa, disponendo l’allontanamento dei minori ex articolo 333 c.c.L’inciso «alla data di nomina del tutore» non costituisce, per ilricorrente, il riferimento temporale a cui ancorare la verifica dellaresidenza dei genitori e stabilire il soggetto nella loro dei costi; restarilevante l’ultima residenza dei genitori.Peraltro, anche ove si volesse superare l’interpretazioneletterale, soccorrerebbe l’interpretazione logica.Infatti, ciò che conta ai fini del sostenimento dei costi è ilcollegamento tra il Comune e l’ambito territoriale di riferimento.In base all’orientamento della Corte d’appello, il Comune diLg_2 sarebbe tenuto a sostenere, sine die, oneri legatiall’affidamento dei minori, solo perché il sindaco è stato nominatoquale tutore, «indipendentemente dall’assenza di ogni legame con ilproprio territorio».Tra l’altro, poiché la responsabilità genitoriale era stata solosospesa, con il cambio di progetto deve aversi riguardo al nuovocomune di residenza dei genitori.3.

I due motivi di impugnazione, che vanno esaminaticongiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono infondati.3.1.

I fatti di causa sono pacifici.Il cambio di progetto, effettuato con i provvedimenti del tribunaleper i minorenni, il 2/11/2018 con riferimento al minore B.A (da9 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025collocamento familiare a collocamento in comunità) e il 15/10/2020,per i minorenni S.A e V.A (da collocazione etero-familiare acollocazione in affidamento familiare), è avvenuto dopo che i genitoridei tre minori si sono trasferiti nel comune di Lg_1 il 2/5/2018.Tuttavia, in precedenza, in data 6/6/2017 il tribunale deiminorenni aveva nominato tutore del minore B.A il sindaco delComune di Lg_2 , sospendendo dalla potestà genitoriale la madreil padre e collocando B.A in affido familiare.A tale data i coniugi erano residenti nel Comune di Lg_2 .Nel corso del 2017 anche ai minorenni S.A e V.A venivanominato quale tutore il sindaco di Lg_2 , con sospensione dellamadre e del padre della potestà genitoriale.4.

La normativa della Regione Lombardia, e segnatamentel’articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 34 del 2004, insostanza, si adegua alla disciplina nazionale.Nella disciplina nazionale si dà peculiare rilievo al momento dipresa a carico dei minori da parte delle strutture; in tale momentodeve essere valutata la residenza effettiva dei genitori o dei tutori.Nella disciplina regionale della Lombardia, anche attraverso lesue evoluzioni normative nel tempo, si dà particolare rilievo almomento di adozione del provvedimento da parte del tribunale per iminorenni; si detta poi una speciale normativa con riferimento allanomina del tutore.Il principio, però, è quello di impedire la «ambulatorietà»dell’obbligazione, nel senso di incardinare l’obbligo del pagamentodelle spese ad un momento preciso, non destinato a variare nel corsodel tempo, in modo da evitare possibili controversie che possonoinsorgere tra i vari comuni che dedicano la propria ospitalità aiminori.5.

Deve muoversi, dunque, dalla disciplina nazionale.10 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/20256.

Infatti, l’art. 6 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 328 (legge quadroper la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizisociali), prevede, al comma 4, che «per i soggetti per i quali si rendanecessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comunenel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamenteinformato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazioneeconomica».Si è ritenuto che in caso di ricovero stabile del disabile pressostrutture residenziali, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l. n. 328del 2000, al pagamento delle spese è tenuto il Comune dellaresidenza effettiva del soggetto prima del ricovero e non quello dellaresidenza anagrafica, in quanto, essendo più prossimo ai bisognidella persona, se previamente informato dell'intenzione di ricovero,è in condizione di valutare meglio le modalità della presa in carico daparte della struttura (Cass., sez.

L, 10/8/2022, n. 24631).Si è chiarito dunque che, in tema di interventi sociali,assistenziali e sociosanitari volti a garantire un aiuto concreto allepersone ed alle famiglie in difficoltà, spetta al comuneterritorialmente competente, nell'esercizio dei compiti e dellefunzioni normativamente attribuitegli in materia dall'art. 6, commi 2e 3, della l. n. 328 del 2000, la definizione dei parametri per lavalutazione delle condizioni di povertà, di limitato reddito e diincapacità totale o parziale per inabilità fisica e psichica, e dellerelative condizioni per usufruire delle prestazioni.

L'ente, inoltre, puòassumere obblighi diversi, anche di impegno economico meramentetemporaneo, rispetto a quello per cui lo stesso è già tenuto, ovepreviamente informato, laddove si renda necessario il ricoverostabile presso strutture residenziali del soggetto avente diritto allacorrispondente prestazione.

In tal caso, però, atteso il limite delladisponibilità delle risorse comunali in base ai piani nazionali, regionali11 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025e di zona degli interventi e dei servizi sociali, quell'impegno piùcircoscritto delimita in concreto l'entità dell'obbligazione assunta dalcomune medesimo nei riguardi di chi esegue la prestazioneassistenziale dopo averne accettato la corrispondente richiesta delprimo (Cass., sez. 1, 22/2/2022, n. 5869).Ciò che rileva è, dunque, l’effettiva presa a carico dei disabili edei minori in difficoltà.

Deve individuarsi il Comune di residenzaprima del ricovero, dove effettivamente risiedeva il soggetto deboleal tempo del primo ingresso nella struttura residenziale (Cass.,10/8/2022, n. 24631; Cass. , 31/1/2024, n. 2912; Cass., sez. 3,25/7/2024, n. 20820).Si è chiarito che la legge n. 328 del 2000 ha inteso sostituire alprincipio del domicilio di soccorso enunciato dall’art. 72 della leggen. 6972 del 1890, che imponeva di aggiornare alla scadenza di ognibiennio l’imputazione degli oneri finanziari conseguenti, con leconnesse estreme difficoltà pratiche, il principio della residenza(Cass., sez. 1, 8/2/2019, n. 3791).Il criterio così introdotto, che coniuga ai fini della regolazione deiprofili finanziari il presupposto temporale del «ricovero» con quellospaziale della «residenza», persegue il deliberato scopo di evitaretalune macchinosità dovute alla necessità di verificare la situazionedei soggetti interessati alla scadenza del biennio, e di rendere,segnatamente, ininfluenti, ai fini dell’imputazione degli oneri,eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di talitrasferimenti (Cass., sez. 1, 8/2/2019, n. 3791; Cass., sez. 1,4/2/2016, n. 2183).In tal senso il legislatore ha voluto perciò radicare la competenzasempre nel comune nel quale gli interessati o, nel caso di minori, igenitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al12 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025momento in cui la prestazione inizio (Cass., sez. 1, 8/2/2019, n.3791).Ciò che rileva è il concetto di residenza effettiva - e quindi delladimora o del domicilio - quale luogo più prossimo ai bisogni dellapersona e quale luogo, perciò, più idoneo a valutare le modalità dellasua presa in carico (Cass., sez. 1, 30/12/2024, n. 35000).7.

L’altro elemento preso in considerazione della giurisprudenzadi legittimità è quello dell’individuazione del Comune cui vannoaccollate le spese relative all’affidamento dei minori, nell’ipotesi disospensione o decadenza dalla potestà genitoriale e di nomina deltutore, provvisorio o definitivo.Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato, più volte, chein tali casi deve farsi riferimento al momento della nomina del tutore.Tra l’altro, in una fattispecie relativa proprio alla interpretazionedell’articolo 4, comma 3, della Regione Lombardia n. 34 del 2004, laCorte d’appello ha ritenuto che «gli oneri derivanti dall’affidamentofamiliare o dall’ospitalità in strutture residenziali per i minorisottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria sono sostenuti dalComune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hannola residenza al momento in cui la prestazione inizio».In quella fattispecie, la Corte territoriale aveva ritenuto cheproprio la nomina del tutore provvisorio aveva determinatol’apertura di una nuova e distinta fase.Questa Corte, con ordinanza n. 6765 del 13/3/2024 haconfermato la decisione della Corte d’appello.In altre pronunce questa Corte ha sempre ritenuto che nel casodi minori la competenza si radica nel comune nel quale genitoreesercente la potestà «o il tutore hanno la residenza al momento incui la prestazione a inizio» (Cass., sez. 1, 18/3/2024, n. 7188; Cass.,sez. 3, 25/7/2024, n. 20820).13 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Sempre con riferimento alla Regione Lombardia, questa Corte haribadito la necessità di radicare la competenza sempre nel comunenel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti lapotestà «o il tutore hanno la residenza al momento in cui laprestazione ha inizio» (Cass., se. 1, 8/2/2019, n. 3791).In quest’ultima fattispecie, si è anche sottolineato che «a taleprincipio si è attenuta anche la Regione Lombardia nell’esercizio delleproprie competenze legislative in materia, dapprima con l’articolo 4,comma 81, l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 [..] “per i minori la residenza ola dimora di riferimento è quella dei genitori titolari della relativapotestà o del tutore” […] e quindi con l’articolo 8, commi 7 e 7-bisl.r. 12 marzo 2008, n. 3 […] e dall’articolo 4, comma 3, l.r. 14dicembre 2004, n. 34».8.

Con riguardo alla legge regionale Lombardia n. 34 del 2004non può non osservarsi che l’unica vera divergenza rispetto alladisciplina nazionale attiene alla necessità di tener conto, non delmomento della «presa a carico» del minore, ma di quello della«adozione del provvedimento» dell’autorità giudiziaria.Per il resto, si resta nella scia della disciplina nazionale e,segnatamente, nel dare rilievo alla residenza effettiva dei genitori odel tutore, nel caso in cui i genitori abbiano visto sospesa o, nei casipiù gravi, eliminata, la potestà genitoriale.L’articolo 4, comma 3, della legge Regione Lombardia n. 34 del2004 stabilisce che «gli oneri derivanti dall’affidamento familiare odall’ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti aprovvedimento dell’autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta ladurata della prestazione, dal Comune in cui i genitori titolari dellarelativa potestà risiedono alla data di adozione del provvedimento,ovvero dal Comune di dimora, alla medesima data, nel caso disoggetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c) della legge14 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025regionale 12 marzo 2008, n. 3 […] non iscritti all’anagrafe dellapopolazione residente di un comune della Lombardia».Questa prima parte della norma si inserisce nell’alveo delladisciplina nazionale, reputando necessario ancorare ad un momentopreciso l’obbligo di accollo delle spese relative all’ospitalità dei minorisottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria.Si chiarisce, infatti, che tali spese sono sostenute «per tutta ladurata della prestazione» dal Comune in cui genitori titolari dellarelativa potestà risiedono.L’elemento peculiare è costituito dalla «adozione delprovvedimento» dell’autorità giudiziaria, e non, come della disciplinanazionale, dalla «presa in carico» effettiva dei minori.L’interesse del legislatore regionale, dunque, quello, al pari dellegislatore nazionale, di impedire confusione e complicazioni nellaindividuazione del soggetto che deve accollarsi tali spese.Tuttavia, come correttamente interpretato da parte della Corted’appello, l’articolo 4, comma 3, nella sua seconda parte, dedicacircostanza rilevante ai fini della individuazione del Comune che devesostenere le spese dei minori; ciò in conformità, come si è dettosopra, con la disciplina nazionale.In tal caso, l’articolo 4, comma 3, della legge Regione Lombardian. 34 del 2004 stabilisce che «[n]el caso in cui alla data di adozionedel provvedimento dell’autorità giudiziaria risulti nominato un tutore,gli oneri sono a carico del Comune di ultima residenza del genitore odei genitori, titolari della relativa potestà alla data della nomina deltutore, o, nel caso di genitori, titolari della relativa potestà allamedesima data, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], a carico di entrambi icomuni in parti uguali».15 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Non v’è dubbio che l’interpretazione della Corte d’appello debbaessere condivisa, non solo sul piano letterale, ma anche sotto ilprofilo sistematico.Il proprio letterale è del tutto chiaro, nel senso che, nell’ipotesidi nomina del tutore, individuazione del Comune che devesopportare le spese a favore dei minori, va effettuata in base«all’ultima residenza del genitore o dei genitori», titolari dellarelativa potestà «alla data di nomina del tutore».Pertanto, una volta nominato il tutore, la competenza a pagarele spese in favore dei minori ricade sul comune dell’ultima residenzadel genitore o dei genitori, che erano titolari della relativa potestà,fino al momento di nomina del tutore.Ovviamente, si fa riferimento non solo all’ipotesi di sospensionedella potestà genitoriale, con nomina del tutore provvisorio, maanche alle ipotesi più grave di decadenza dalla potestà genitoriale,con nomina del tutore definitivo.Dal punto di vista sistematico, tale interpretazione si collocapienamente nell’alveo della disciplina nazionale, che ha ritenutoanch’essa, come affermato da questa Corte in più occasioni, che lanomina del tutore costituisce elemento distintivo della fattispecie,idoneo a comportare l’individuazione della competenza del Comuneche deve sopportare i costi relativi al mantenimento dei minori,collocati in affidamento familiare o in apposite strutture, a seguito diprovvedimento dell’autorità giudiziaria.9.

Né può dirsi che, nella specie, vi sia stato un mutamento delpercorso del progetto educativo, in quanto, per tutti e tre i minori, ilpassaggio è avvenuto, o dall’affidamento familiare in istituto,oppure, al contrario, dall’affidamento in istituto all’affidamentofamiliare.16 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Non può essere accolta, allora, l’interpretazione della normativaregionale da parte della circolare n. 35 del 6/11/2007 della RegioneLombardia, ove si prevede che «qualora il Tribunale per i minorennidisponga un cambiamento del tipo di prestazione, ossia chel’inserimento in struttura residenziale vada sostituito con l’affido oviceversa, deve essere rinnovata la verifica in ordine alla residenzadegli esercenti la potestà».Tra l’altro, per giurisprudenza amministrativa, il mutamento delprogetto educativo si rinviene soltanto in presenza di una «vera epropria interruzione dell’esperienza in corso, con un nuovoaffidamento a distanza di tempo e sotto condizioni del tutto diverse»(TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia,n. 361 del 2015).10.

La dottrina che si è occupata, tra l’altro, proprio dellasentenza della Corte d’appello di Milano n. 798 del 15/3/2024,oggetto d’esame, ha osservato che l’interpretazione propugnata daltribunale di prime cure renderebbe del tutto irrilevante laformulazione della seconda parte dell’articolo 4, comma 3, dellalegge Regione Lombardia n. 34 2004.Ove si aderisse alla tesi del tribunale di Lg_1 si finirebbe permedesimo contenuto letterale, in quanto il primo periodo del comma3, dell’articolo 4, della legge Regione Lombardia n. 34 2004, fariferimento al «comune in cui i genitori […] risiedono», mentre ilterzo periodo dello stesso comma si riferisce al «comune di ultimaresidenza».Il completo oscuramento di tale distinzione priverebbe diqualsivoglia utilità l’esistenza di una specifica previsione in caso dinomina di un tutore, mentre l’articolo 4, comma 3, della leggeRegione Lombardia n. 34 del 2004, sia come espressamente proprionell’ipotesi di nomina del tutore.17 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Sempre in dottrina, si è chiarito che è necessario dare precipuorilievo alla presenza del tutore.Ed infatti, la residenza del tutore, così come quella dei genitoriesercenti la potestà, identifica, infatti, per legge, il domicilio delminore, ed è dunque la sede degli interessi dello stesso; sicché nonsi comprende come la residenza del tutore (ossia il soggetto cherappresenta il minore e ne amministra beni) e il domicilio del minorein comune possano dirsi non costituire legami sostanziali egiuridicamente rilevanti con la comunità che tale ente localerappresenta.In sostanza, anche tenendosi conto della nomina del tutore e,dunque, dell’ultima residenza dei genitori prima di tale nomina, nonsi recide il legame con la comunità territoriale rappresentata dalComune.Ciò che rileva, invece, è proprio l’aspetto di dirimere ognipossibile controversia, in relazione a possibili futuri cambi diresidenza, che comporterebbero l’ambulatorietà dell’obbligazione trai vari enti locali territoriali.Si è inteso, dunque, come osservato anche dal Ministero dellavoro e delle politiche sociali, con la nota del 4/12/2015, protocollon. 41/0008589, che, l’obiettivo e la ratio di cui all’articolo 6, comma4, della legge n. 328 del 2000, è quello di fornire un criterio certo edunivoco in ordine all’individuazione dell’ente obbligato al pagamentodegli oneri assistenziali, ed è finalizzato, quindi, a prevenire laprobabile o possibile insorgenza di contenziosi.

Pertanto, il Comunein cui il minore aveva la residenza prima del suo collocamento incomunità è quello obbligato, con conseguente irrilevanza dieventuali, successivi, trasferimenti di residenza dei genitori e delminore.18 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Regione Lombardia, per la dottrina che si è occupatadell’argomento, si rifà sostanzialmente allo stesso canone delladisciplina nazionale, laddove individua il soggetto obbligato «pertutta la durata della prestazione», in ragione della residenza deigenitori titolari della responsabilità genitoriale, alla data di adozionedel provvedimento dell’autorità giudiziaria o alla data della nominadel tutore.11.

La sentenza della Corte d’appello, in esame, dunque, si èperfettamente uniformata agli indirizzi giurisprudenziali di questaCorte.12.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c. può essere enunciato il seguenteprincipio di diritto «L’art. 4, comma 3, della legge Regione Lombardian. 34 del 2004, in tema di individuazione dell’ente territorialecompetente a sostenere le spese per minori ospitati in strutture aseguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, fa riferimento, nonalla “presa a carico” (“ricovero”), come avviene ai sensi dell’art. 6della legge n. 328 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma alla adozione delprovvedimento dell’autorità giudiziaria; in caso di nomina del tutore,a seguito di sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale, ladisposizione regionale individua il comune che deve sopportare lespese in quello di residenza dei genitori alla data di tale nomina, checostituisce elemento distintivo della fattispecie, essendo irrilevanteogni successiva modifica della residenza dei genitori».13.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano comeda dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrentele spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro19 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/20255.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimentosiano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti edegli altri soggetti in esso menzionati.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 maggio2025Il PresidenteEnrico Scoditti20 RG n. 20291/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di volerricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimentoagli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamentedomiciliato presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],n 30.-ricorrente-CONTRO1 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], Funzionario dell’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Lg_1elettivamente domiciliato in Roma, presso Gattamelata e Associati, nellapersona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler riceverele comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati-controricorrente –avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 798/2024,depositata il 15/3/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/5/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE:1. In data 6/6/2017 il tribunale dei minorenni nominava tutoredel minore B.A il sindaco del Comune di Lg_2 , sospendendo lapotestà genitoriale della madre e del padre.B.A veniva collocato in affido familiare; a tale data i genitorierano residenti nel Comune di Lg_2 .Nel corso dell’anno 2017 anche ai minorenni S.A e V.A venivanominato quale tutore il sindaco di Lg_2 , con la sospensionedella madre e del padre della potestà genitoriale.2. In data 2/5/2018 i genitori dei tre minori di età trasferivano lapropria residenza nel comune di Lg_1Il 2/11/2018 il tribunale dei minorenni effettuava un cambio diprogetto: di conseguenza, B.A era collocato in comunità condecorrenza dal 16/1/2019. Restava invariato il tutore, ossia ilsindaco del Comune di Lg_2 .2 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Il 15/10/2020 i minorenni S.A e V.A passavano dallacollocazione etero-familiare alla collocazione in affidamento familiaresu disposizione del tribunale dei minorenni.3. Con ricorso ex articolo 702-bis c.p.c. il Comune di Lg_2chiedeva al tribunale di condannare il Comune di Lg_1 al pagamentodi euro 120.054,08.In particolare, il Comune di Lg_2 deduceva che tale sommacorrispondeva a quanto da esso pagato per far fronte agli onerirelativi all’affidamento del minore di età B.A ad una comunità e deiminori S.A e V.A a famiglie affidatarie, come disposto dal tribunaledei minorenni con decreti del Data_1 e del Data_2Ciò in quanto i genitori dei tre minori di età avevano trasferito laresidenza da Lg_2 a Lg_1 a far data dal 2/5/2018.4. Si costituiva in giudizio il Comune di Lg_1 chiedendo il rigettodella domanda.5. Il tribunale di Lg_1 con ordinanza n. 771/2022, pubblicata il6/6/2022, accoglieva la domanda del Comune di Lg_2 , in basealla circostanza per cui alle date dei provvedimenti del tribunale deiminorenni i genitori degli affidati erano residenti, ormai, in Lg_1 enon è più in Lg_2 .6. Proponeva appello il Comune di Lg_1 deducendo, per quelche qui ancora rileva, al secondo motivo, l’erronea interpretazionedell’articolo 4, comma 3, della legge regione Lombardia n. 34 del2004.Tale disposizione imponeva che gli oneri relativi all’affidamentodei tre minorenni fossero poste a carico del Comune di ultimaresidenza dei genitori alla data di nomina del tutore; tale nominarisaliva all’anno 2017, quando i genitori risiedevano ancora presso ilComune di Lg_2 .3 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/20257. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 798/2024,depositata il 15 del 2024, accoglieva l’appello del Comune di Lg_1e segnatamente il secondo motivo d’appello, in applicazione delprincipio della ragione più liquida.La Corte territoriale muoveva dalla interpretazione letteraledell’articolo 4 della legge Regione Lombardia n. 34 del 2004.Tale disposizione regolava in maniera diversa l’obbligo delpagamento degli oneri a seconda che i genitori dei minori di etàavessero o meno mantenuto la potestà genitoriale alla data diadozione del provvedimento di affido da parte dell’autoritàgiudiziaria.Nella prima parte, tale norma sanciva il principio generale cheradicava l’obbligo di pagamento in capo al Comune di residenza deigenitori titolari della relativa potestà alla data di adozione delprovvedimento di affido.Al contrario, l’ultima parte della disposizione prevedeva laspecifica disciplina per il caso in cui fosse stato nominato un tutore,alla data di adozione del provvedimento da autorità giudiziaria; intale evenienza, gli oneri derivanti dall’affidamento familiare odall’ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti aprovvedimento dell’autorità giudiziaria erano a carico del Comune diultima residenza del genitore o dei genitori, titolari della relativapotestà alla data della nomina del tutore.La fattispecie in esame non rientrava nel principio generale; erapacifico, infatti, che ai tre minorenni fin dall’anno 2017 era statonominato un tutore, ossia il sindaco di Lg_2 , e che tale nominanon era stata modificata né revocata successivamente.La disciplina che regolava la fattispecie era quella specialedettata dalla seconda parte della norma citata, sicché nessunarilevanza assumeva il cambio di residenza dei genitori, «in quanto4 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025ormai privati della relativa potestà contestualmente alla nomina deltutore».All’epoca della nomina del tutore i genitori dei tre minoririsiedevano presso il Comune di Lg_2 . Pertanto, quest’ultimoComune dovrà essere individuato quale soggetto onerato alle spesederivanti dall’affidamento dei tre minorenni.8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilComune di Lg_2 , depositando memoria scritta.9. Ha resistito con controricorso il Comune di Lg_1CONSIDERATO CHE:1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la«violazione o falsa applicazione dell’articolo 4, comma 3, leggeregionale Lombardia n. 34/2004, in relazione all’articolo 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».Per il ricorrente, tale disposizione contemplava il principio dellaterritorialità, spettando il carico delle spese al Comune in cui genitorititolari della potestà risiedono alla data di adozione delprovvedimento.Tra l’altro, la Regione ha disciplinato lo specifico aspettodell’affidamento familiare o dell’ospitalità in strutture residenziali peri minori, dovendosi dare prevalenza alla norma regionale, trattandosidi legislazione concorrente ex articolo 117 della Costituzione.Nella circolare n. 35 del 6/11/2007 della Regione Lombardia sistabilisce che «qualora il Tribunale per i minorenni disponga uncambiamento del tipo di prestazione, ossia che l’inserimento instruttura residenziale vada sostituito con l’affido o viceversa, deveessere rinnovata la verifica in ordine alla residenza degli esercenti lapotestà».5 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Per l’interpretazione dell’art. 4, comma 3, della RegioneLombardia n. 34 del 2004, per il ricorrente, deve tenersi conto delsignificato grammaticale delle parole «considerate non isolatamentema nella loro connessione sintattica».La norma si riferisce agli oneri derivanti dall’affidamentofamiliare o dall’ospitalità in strutture residenziali per i minori.Si tratta dunque di prestazioni distinte, come emerge dalladisgiuntiva «o».Va dunque fatto riferimento esclusivo alla residenza dei genitorititolari della relativa potestà alla data di adozione «delprovvedimento».Pertanto, per tutta la durata della prestazione gli oneri sono acarico del Comune individuato in base al parametro della residenzadei genitori esercenti la potestà.Come chiarito dalla circolare sopra citata, la chiave di volta delsistema sarebbe costituita «dalla prestazione»; in tale momento sidovrebbe procedere alla verifica rispetto al legame territoriale,«comportando il cambio di progetto una modifica anche economicadell’impegno del Comune».Deve essere rinnovata, allora, la verifica in ordine alla residenzadei genitori, al variare del progetto, «proprio per evitare che debbanoprovvedere Comuni in assenza di legami territoriali con le personeche fruiscono dell’assistenza».Nella specie, i genitori si sono trasferiti a Lg_1 il 2/5/2018,prima che il tribunale dei minorenni adottasse i provvedimentirelativi «ai cambi di progetto». Pertanto, il Comune di Lg_1 qualecomune di residenza dei genitori alla data di adozione delprovvedimento che ha previsto l’inserimento in una comunitàassistenziale, deve farsi carico degli oneri derivanti dall’inserimentoin comunità del minore B.A6 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Ciò vale anche per il cambio di progetto (dal contesto etero-familiare all’inserimento in famiglie affidatarie) disposto dalmedesimo tribunale per i minori S.A e V.ASottolinea il ricorrente che «[n]el caso di specie, al cambio diresidenza sono seguiti cambi di progetto da parte del Tribunale deiMinori, cui consegue, necessariamente, la traslazione dell’obbligo disostenere i costi».La Corte d’appello, assumendo che la norma regoli in manieradiversa l’obbligo del pagamento degli oneri, a seconda che i genitoridei minori di età abbiano o meno mantenuto la potestà genitorialealla data di adozione del provvedimento di affido, ne avrebbestravolto integralmente il significato.Tale interpretazione sarebbe non solo avulsa dalla ratio legis,esplicitata dalla circolare del 2007, ma contraria anche ai principi cheregolano il sistema delle autonomie locali.Il primo periodo dell’articolo 4, comma 3, della legge regionaleLombardia n. 34 del 2004 si riferisce agli oneri a carico del comunein cui genitori titolari della potestà risiedono alla data di adozione delprovvedimento.Il successivo periodo dispone che, ove sia nominato un tutore,gli oneri sono a carico del Comune di ultima residenza dei genitori.Si manterrebbe, dunque, il medesimo significato della primaparte della disposizione. Ciò che conta è la residenza dei genitori almomento dell’adozione del provvedimento.Il riferimento alla nomina del tutore («genitori, titolari dellarelativa potestà alla data della nomina del tutore») concernerebbe«la potestà genitoriale e non la residenza».Resterebbe dunque rilevante esclusivamente l’ultima residenzadei genitori.7 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Pertanto, il Comune obbligato a sostenere gli oneri per i minoridovrebbe restare il Comune di Lg_1 in quanto alla data deiprovvedimenti con cui sono stati stabiliti i cambi di progetto, igenitori dei minori erano residenti nel comune di Lg_1La Corte d’appello si sarebbe disinteressata completamente delmutamento del progetto, per incentrare il proprio erroneo assuntosulla potestà genitoriale sulla figura del tutore.La seconda parte della norma, però, non è in rapporto di generea specie, ma ribadisce esclusivamente che quando interviene unprovvedimento dell’autorità giudiziaria (nel caso in esame il cambiodi progetto) ed il tutore risulti nominato, il criterio resta semprequello dell’ultima residenza dei genitori alla data di adozione delprovvedimento.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «ancoraviolazione o falsa applicazione dell’articolo 4, comma 3, leggeRegione Lombardia n. 34/2004, in relazione all’articolo 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».Il richiamo alle circostanze di fatto da parte della Corte d’appellosi incentra, in sostanza, unicamente sull’avvenuta nomina del tutore,nella persona del sindaco del Comune di Lg_2 , «con privazionedella potestà genitoriale».Non si fa alcun accenno al cambio di progetto.La sentenza d’appello non avrebbe considerato che il tribunaledei minori di Milano, con decreto del Data_3 aveva solo «sospesoi signori S.R. dalla responsabilità genitoriale su B.A enominato quale tutore del minore il sindaco del Comune diLg_2 ».Il minore era stato collocato presso una famiglia affidataria.Successivamente genitori in data 2/5/2018 erano migrati pressoil Comune di Lg_18 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Con decreto del 12/11/2018 il tribunale per i minorenni avevaautorizzato il collocamento del minore in idonea comunità.Il nuovo provvedimento, dunque, aveva modificato il precedenteprogetto educativo ed era stato adottato quando i genitoririsiedevano ormai nel territorio del Comune di Lg_1Segnala il ricorrente che il provvedimento del tribunale per iminorenni non ha disposto la «decadenza» dalla potestà genitorialeex articolo 330 c.c., ma solo ha provveduto alla sospensione dellastessa, disponendo l’allontanamento dei minori ex articolo 333 c.c.L’inciso «alla data di nomina del tutore» non costituisce, per ilricorrente, il riferimento temporale a cui ancorare la verifica dellaresidenza dei genitori e stabilire il soggetto nella loro dei costi; restarilevante l’ultima residenza dei genitori.Peraltro, anche ove si volesse superare l’interpretazioneletterale, soccorrerebbe l’interpretazione logica.Infatti, ciò che conta ai fini del sostenimento dei costi è ilcollegamento tra il Comune e l’ambito territoriale di riferimento.In base all’orientamento della Corte d’appello, il Comune diLg_2 sarebbe tenuto a sostenere, sine die, oneri legatiall’affidamento dei minori, solo perché il sindaco è stato nominatoquale tutore, «indipendentemente dall’assenza di ogni legame con ilproprio territorio».Tra l’altro, poiché la responsabilità genitoriale era stata solosospesa, con il cambio di progetto deve aversi riguardo al nuovocomune di residenza dei genitori.3. I due motivi di impugnazione, che vanno esaminaticongiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono infondati.3.1. I fatti di causa sono pacifici.Il cambio di progetto, effettuato con i provvedimenti del tribunaleper i minorenni, il 2/11/2018 con riferimento al minore B.A (da9 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025collocamento familiare a collocamento in comunità) e il 15/10/2020,per i minorenni S.A e V.A (da collocazione etero-familiare acollocazione in affidamento familiare), è avvenuto dopo che i genitoridei tre minori si sono trasferiti nel comune di Lg_1 il 2/5/2018.Tuttavia, in precedenza, in data 6/6/2017 il tribunale deiminorenni aveva nominato tutore del minore B.A il sindaco delComune di Lg_2 , sospendendo dalla potestà genitoriale la madreil padre e collocando B.A in affido familiare.A tale data i coniugi erano residenti nel Comune di Lg_2 .Nel corso del 2017 anche ai minorenni S.A e V.A venivanominato quale tutore il sindaco di Lg_2 , con sospensione dellamadre e del padre della potestà genitoriale.4. La normativa della Regione Lombardia, e segnatamentel’articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 34 del 2004, insostanza, si adegua alla disciplina nazionale.Nella disciplina nazionale si dà peculiare rilievo al momento dipresa a carico dei minori da parte delle strutture; in tale momentodeve essere valutata la residenza effettiva dei genitori o dei tutori.Nella disciplina regionale della Lombardia, anche attraverso lesue evoluzioni normative nel tempo, si dà particolare rilievo almomento di adozione del provvedimento da parte del tribunale per iminorenni; si detta poi una speciale normativa con riferimento allanomina del tutore.Il principio, però, è quello di impedire la «ambulatorietà»dell’obbligazione, nel senso di incardinare l’obbligo del pagamentodelle spese ad un momento preciso, non destinato a variare nel corsodel tempo, in modo da evitare possibili controversie che possonoinsorgere tra i vari comuni che dedicano la propria ospitalità aiminori.5. Deve muoversi, dunque, dalla disciplina nazionale.10 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/20256. Infatti, l’art. 6 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 328 (legge quadroper la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizisociali), prevede, al comma 4, che «per i soggetti per i quali si rendanecessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comunenel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamenteinformato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazioneeconomica».Si è ritenuto che in caso di ricovero stabile del disabile pressostrutture residenziali, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l. n. 328del 2000, al pagamento delle spese è tenuto il Comune dellaresidenza effettiva del soggetto prima del ricovero e non quello dellaresidenza anagrafica, in quanto, essendo più prossimo ai bisognidella persona, se previamente informato dell'intenzione di ricovero,è in condizione di valutare meglio le modalità della presa in carico daparte della struttura (Cass., sez. L, 10/8/2022, n. 24631).Si è chiarito dunque che, in tema di interventi sociali,assistenziali e sociosanitari volti a garantire un aiuto concreto allepersone ed alle famiglie in difficoltà, spetta al comuneterritorialmente competente, nell'esercizio dei compiti e dellefunzioni normativamente attribuitegli in materia dall'art. 6, commi 2e 3, della l. n. 328 del 2000, la definizione dei parametri per lavalutazione delle condizioni di povertà, di limitato reddito e diincapacità totale o parziale per inabilità fisica e psichica, e dellerelative condizioni per usufruire delle prestazioni. L'ente, inoltre, puòassumere obblighi diversi, anche di impegno economico meramentetemporaneo, rispetto a quello per cui lo stesso è già tenuto, ovepreviamente informato, laddove si renda necessario il ricoverostabile presso strutture residenziali del soggetto avente diritto allacorrispondente prestazione. In tal caso, però, atteso il limite delladisponibilità delle risorse comunali in base ai piani nazionali, regionali11 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025e di zona degli interventi e dei servizi sociali, quell'impegno piùcircoscritto delimita in concreto l'entità dell'obbligazione assunta dalcomune medesimo nei riguardi di chi esegue la prestazioneassistenziale dopo averne accettato la corrispondente richiesta delprimo (Cass., sez. 1, 22/2/2022, n. 5869).Ciò che rileva è, dunque, l’effettiva presa a carico dei disabili edei minori in difficoltà. Deve individuarsi il Comune di residenzaprima del ricovero, dove effettivamente risiedeva il soggetto deboleal tempo del primo ingresso nella struttura residenziale (Cass.,10/8/2022, n. 24631; Cass. , 31/1/2024, n. 2912; Cass., sez. 3,25/7/2024, n. 20820).Si è chiarito che la legge n. 328 del 2000 ha inteso sostituire alprincipio del domicilio di soccorso enunciato dall’art. 72 della leggen. 6972 del 1890, che imponeva di aggiornare alla scadenza di ognibiennio l’imputazione degli oneri finanziari conseguenti, con leconnesse estreme difficoltà pratiche, il principio della residenza(Cass., sez. 1, 8/2/2019, n. 3791).Il criterio così introdotto, che coniuga ai fini della regolazione deiprofili finanziari il presupposto temporale del «ricovero» con quellospaziale della «residenza», persegue il deliberato scopo di evitaretalune macchinosità dovute alla necessità di verificare la situazionedei soggetti interessati alla scadenza del biennio, e di rendere,segnatamente, ininfluenti, ai fini dell’imputazione degli oneri,eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di talitrasferimenti (Cass., sez. 1, 8/2/2019, n. 3791; Cass., sez. 1,4/2/2016, n. 2183).In tal senso il legislatore ha voluto perciò radicare la competenzasempre nel comune nel quale gli interessati o, nel caso di minori, igenitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al12 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025momento in cui la prestazione inizio (Cass., sez. 1, 8/2/2019, n.3791).Ciò che rileva è il concetto di residenza effettiva - e quindi delladimora o del domicilio - quale luogo più prossimo ai bisogni dellapersona e quale luogo, perciò, più idoneo a valutare le modalità dellasua presa in carico (Cass., sez. 1, 30/12/2024, n. 35000).7. L’altro elemento preso in considerazione della giurisprudenzadi legittimità è quello dell’individuazione del Comune cui vannoaccollate le spese relative all’affidamento dei minori, nell’ipotesi disospensione o decadenza dalla potestà genitoriale e di nomina deltutore, provvisorio o definitivo.Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato, più volte, chein tali casi deve farsi riferimento al momento della nomina del tutore.Tra l’altro, in una fattispecie relativa proprio alla interpretazionedell’articolo 4, comma 3, della Regione Lombardia n. 34 del 2004, laCorte d’appello ha ritenuto che «gli oneri derivanti dall’affidamentofamiliare o dall’ospitalità in strutture residenziali per i minorisottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria sono sostenuti dalComune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hannola residenza al momento in cui la prestazione inizio».In quella fattispecie, la Corte territoriale aveva ritenuto cheproprio la nomina del tutore provvisorio aveva determinatol’apertura di una nuova e distinta fase.Questa Corte, con ordinanza n. 6765 del 13/3/2024 haconfermato la decisione della Corte d’appello.In altre pronunce questa Corte ha sempre ritenuto che nel casodi minori la competenza si radica nel comune nel quale genitoreesercente la potestà «o il tutore hanno la residenza al momento incui la prestazione a inizio» (Cass., sez. 1, 18/3/2024, n. 7188; Cass.,sez. 3, 25/7/2024, n. 20820).13 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Sempre con riferimento alla Regione Lombardia, questa Corte haribadito la necessità di radicare la competenza sempre nel comunenel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti lapotestà «o il tutore hanno la residenza al momento in cui laprestazione ha inizio» (Cass., se. 1, 8/2/2019, n. 3791).In quest’ultima fattispecie, si è anche sottolineato che «a taleprincipio si è attenuta anche la Regione Lombardia nell’esercizio delleproprie competenze legislative in materia, dapprima con l’articolo 4,comma 81, l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 [..] “per i minori la residenza ola dimora di riferimento è quella dei genitori titolari della relativapotestà o del tutore” […] e quindi con l’articolo 8, commi 7 e 7-bisl.r. 12 marzo 2008, n. 3 […] e dall’articolo 4, comma 3, l.r. 14dicembre 2004, n. 34».8. Con riguardo alla legge regionale Lombardia n. 34 del 2004non può non osservarsi che l’unica vera divergenza rispetto alladisciplina nazionale attiene alla necessità di tener conto, non delmomento della «presa a carico» del minore, ma di quello della«adozione del provvedimento» dell’autorità giudiziaria.Per il resto, si resta nella scia della disciplina nazionale e,segnatamente, nel dare rilievo alla residenza effettiva dei genitori odel tutore, nel caso in cui i genitori abbiano visto sospesa o, nei casipiù gravi, eliminata, la potestà genitoriale.L’articolo 4, comma 3, della legge Regione Lombardia n. 34 del2004 stabilisce che «gli oneri derivanti dall’affidamento familiare odall’ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti aprovvedimento dell’autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta ladurata della prestazione, dal Comune in cui i genitori titolari dellarelativa potestà risiedono alla data di adozione del provvedimento,ovvero dal Comune di dimora, alla medesima data, nel caso disoggetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c) della legge14 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025regionale 12 marzo 2008, n. 3 […] non iscritti all’anagrafe dellapopolazione residente di un comune della Lombardia».Questa prima parte della norma si inserisce nell’alveo delladisciplina nazionale, reputando necessario ancorare ad un momentopreciso l’obbligo di accollo delle spese relative all’ospitalità dei minorisottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria.Si chiarisce, infatti, che tali spese sono sostenute «per tutta ladurata della prestazione» dal Comune in cui genitori titolari dellarelativa potestà risiedono.L’elemento peculiare è costituito dalla «adozione delprovvedimento» dell’autorità giudiziaria, e non, come della disciplinanazionale, dalla «presa in carico» effettiva dei minori.L’interesse del legislatore regionale, dunque, quello, al pari dellegislatore nazionale, di impedire confusione e complicazioni nellaindividuazione del soggetto che deve accollarsi tali spese.Tuttavia, come correttamente interpretato da parte della Corted’appello, l’articolo 4, comma 3, nella sua seconda parte, dedicacircostanza rilevante ai fini della individuazione del Comune che devesostenere le spese dei minori; ciò in conformità, come si è dettosopra, con la disciplina nazionale.In tal caso, l’articolo 4, comma 3, della legge Regione Lombardian. 34 del 2004 stabilisce che «[n]el caso in cui alla data di adozionedel provvedimento dell’autorità giudiziaria risulti nominato un tutore,gli oneri sono a carico del Comune di ultima residenza del genitore odei genitori, titolari della relativa potestà alla data della nomina deltutore, o, nel caso di genitori, titolari della relativa potestà allamedesima data, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], a carico di entrambi icomuni in parti uguali».15 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Non v’è dubbio che l’interpretazione della Corte d’appello debbaessere condivisa, non solo sul piano letterale, ma anche sotto ilprofilo sistematico.Il proprio letterale è del tutto chiaro, nel senso che, nell’ipotesidi nomina del tutore, individuazione del Comune che devesopportare le spese a favore dei minori, va effettuata in base«all’ultima residenza del genitore o dei genitori», titolari dellarelativa potestà «alla data di nomina del tutore».Pertanto, una volta nominato il tutore, la competenza a pagarele spese in favore dei minori ricade sul comune dell’ultima residenzadel genitore o dei genitori, che erano titolari della relativa potestà,fino al momento di nomina del tutore.Ovviamente, si fa riferimento non solo all’ipotesi di sospensionedella potestà genitoriale, con nomina del tutore provvisorio, maanche alle ipotesi più grave di decadenza dalla potestà genitoriale,con nomina del tutore definitivo.Dal punto di vista sistematico, tale interpretazione si collocapienamente nell’alveo della disciplina nazionale, che ha ritenutoanch’essa, come affermato da questa Corte in più occasioni, che lanomina del tutore costituisce elemento distintivo della fattispecie,idoneo a comportare l’individuazione della competenza del Comuneche deve sopportare i costi relativi al mantenimento dei minori,collocati in affidamento familiare o in apposite strutture, a seguito diprovvedimento dell’autorità giudiziaria.9. Né può dirsi che, nella specie, vi sia stato un mutamento delpercorso del progetto educativo, in quanto, per tutti e tre i minori, ilpassaggio è avvenuto, o dall’affidamento familiare in istituto,oppure, al contrario, dall’affidamento in istituto all’affidamentofamiliare.16 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Non può essere accolta, allora, l’interpretazione della normativaregionale da parte della circolare n. 35 del 6/11/2007 della RegioneLombardia, ove si prevede che «qualora il Tribunale per i minorennidisponga un cambiamento del tipo di prestazione, ossia chel’inserimento in struttura residenziale vada sostituito con l’affido oviceversa, deve essere rinnovata la verifica in ordine alla residenzadegli esercenti la potestà».Tra l’altro, per giurisprudenza amministrativa, il mutamento delprogetto educativo si rinviene soltanto in presenza di una «vera epropria interruzione dell’esperienza in corso, con un nuovoaffidamento a distanza di tempo e sotto condizioni del tutto diverse»(TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia,n. 361 del 2015).10. La dottrina che si è occupata, tra l’altro, proprio dellasentenza della Corte d’appello di Milano n. 798 del 15/3/2024,oggetto d’esame, ha osservato che l’interpretazione propugnata daltribunale di prime cure renderebbe del tutto irrilevante laformulazione della seconda parte dell’articolo 4, comma 3, dellalegge Regione Lombardia n. 34 2004.Ove si aderisse alla tesi del tribunale di Lg_1 si finirebbe permedesimo contenuto letterale, in quanto il primo periodo del comma3, dell’articolo 4, della legge Regione Lombardia n. 34 2004, fariferimento al «comune in cui i genitori […] risiedono», mentre ilterzo periodo dello stesso comma si riferisce al «comune di ultimaresidenza».Il completo oscuramento di tale distinzione priverebbe diqualsivoglia utilità l’esistenza di una specifica previsione in caso dinomina di un tutore, mentre l’articolo 4, comma 3, della leggeRegione Lombardia n. 34 del 2004, sia come espressamente proprionell’ipotesi di nomina del tutore.17 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Sempre in dottrina, si è chiarito che è necessario dare precipuorilievo alla presenza del tutore.Ed infatti, la residenza del tutore, così come quella dei genitoriesercenti la potestà, identifica, infatti, per legge, il domicilio delminore, ed è dunque la sede degli interessi dello stesso; sicché nonsi comprende come la residenza del tutore (ossia il soggetto cherappresenta il minore e ne amministra beni) e il domicilio del minorein comune possano dirsi non costituire legami sostanziali egiuridicamente rilevanti con la comunità che tale ente localerappresenta.In sostanza, anche tenendosi conto della nomina del tutore e,dunque, dell’ultima residenza dei genitori prima di tale nomina, nonsi recide il legame con la comunità territoriale rappresentata dalComune.Ciò che rileva, invece, è proprio l’aspetto di dirimere ognipossibile controversia, in relazione a possibili futuri cambi diresidenza, che comporterebbero l’ambulatorietà dell’obbligazione trai vari enti locali territoriali.Si è inteso, dunque, come osservato anche dal Ministero dellavoro e delle politiche sociali, con la nota del 4/12/2015, protocollon. 41/0008589, che, l’obiettivo e la ratio di cui all’articolo 6, comma4, della legge n. 328 del 2000, è quello di fornire un criterio certo edunivoco in ordine all’individuazione dell’ente obbligato al pagamentodegli oneri assistenziali, ed è finalizzato, quindi, a prevenire laprobabile o possibile insorgenza di contenziosi. Pertanto, il Comunein cui il minore aveva la residenza prima del suo collocamento incomunità è quello obbligato, con conseguente irrilevanza dieventuali, successivi, trasferimenti di residenza dei genitori e delminore.18 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/2025Regione Lombardia, per la dottrina che si è occupatadell’argomento, si rifà sostanzialmente allo stesso canone delladisciplina nazionale, laddove individua il soggetto obbligato «pertutta la durata della prestazione», in ragione della residenza deigenitori titolari della responsabilità genitoriale, alla data di adozionedel provvedimento dell’autorità giudiziaria o alla data della nominadel tutore.11. La sentenza della Corte d’appello, in esame, dunque, si èperfettamente uniformata agli indirizzi giurisprudenziali di questaCorte.12. Ai sensi dell’art. 384 c.p.c. può essere enunciato il seguenteprincipio di diritto «L’art. 4, comma 3, della legge Regione Lombardian. 34 del 2004, in tema di individuazione dell’ente territorialecompetente a sostenere le spese per minori ospitati in strutture aseguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, fa riferimento, nonalla “presa a carico” (“ricovero”), come avviene ai sensi dell’art. 6della legge n. 328 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma alla adozione delprovvedimento dell’autorità giudiziaria; in caso di nomina del tutore,a seguito di sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale, ladisposizione regionale individua il comune che deve sopportare lespese in quello di residenza dei genitori alla data di tale nomina, checostituisce elemento distintivo della fattispecie, essendo irrilevanteogni successiva modifica della residenza dei genitori».13. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano comeda dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrentele spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro19 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioOscuramento disposto Numero registro generale 20291/2024Numero sezionale 2259/2025Numero di raccolta generale 15014/2025Data pubblicazione 04/06/20255.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimentosiano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti edegli altri soggetti in esso menzionati.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 maggio2025Il PresidenteEnrico Scoditti20 RG n. 20291/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio