CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31410/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata rapina, affermando, in particolare, l'inidoneità dell'azione posta in essere dall'imputato, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, ove correttamente sono applicati i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale, in tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv. 272810 - 01; Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.M., Rv. 264567-01); osservato che il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, nell'applicare il criterio della c.d. prognosi postuma, ha correttamente ritenuto che l'azione non fosse certamente inidonea ma avrebbe ben potuto determinare l'evento lesivo del bene giuridico tutelato in assenza dei sistemi di sicurezza installati e dell'indicazione da parte delle cassiere della circostanza che non fosse presente denaro contante (si vedano le pagg. 6-7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 l