Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21535/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

esi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ragno unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. della Sicilia n.7018/2021depositata il 28/07/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 6591/2022Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 21535/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/06/2026Antonella Dell'Orfano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ragno unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. della Sicilia n.7018/2021depositata il 28/07/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 6591/2022Numero sezionale 1768/2026Numero di raccolta generale 21535/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/06/2026Antonella Dell'Orfano
Sentenza Cassazione n. 21535/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris