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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 18328/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. (fatto commesso in Rimini il 26 maggio 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che non emergessero elementi idonei a giustificare il riconoscimento del beneficio invocato perché la condotta tenuta dall'imputato non appariva di minimo disvalore ed esiguo allarme sociale, in ragione del valore del bene oggetto del tentativo del furto, perché il suo comportamento post delictum non era commendevole e perché egli esibiva una negativa personalità in ragione dei suoi plurimi e recenti precedenti penali); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. (fatto commesso in Rimini il 26 maggio 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che non emergessero elementi idonei a giustificare il riconoscimento del beneficio invocato perché la condotta tenuta dall'imputato non appariva di minimo disvalore ed esiguo allarme sociale, in ragione del valore del bene oggetto del tentativo del furto, perché il suo comportamento post delictum non era commendevole e perché egli esibiva una negativa personalità in ragione dei suoi plurimi e recenti precedenti penali); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18328/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris