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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 09884/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr.6895-2022 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o dall’A vv ocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata alricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 7241/2021 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 12 / 8 / 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prop on e ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del la Sicilia aveva riformato , limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione dellespese del giudizio, la sentenza n. di annullamento dell’estratto di ruolo e sottesecartelle esattorial i , emesse da Agenzia delle entrate riscossione in favore dell’Agenzia delle entrate; Agenzia delle entrate resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata; ilricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unico motivo parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15 dlgs 546/1992 e degli artt. 91, 92, 112, 132, comma 2, n. 4 c.p.c.per avere i Giudici d’appello erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite;

1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento,invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese ;

1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 — in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese;

1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio;

1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr.6895-2022 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o dall’A vv ocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata alricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 7241/2021 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 12 / 8 / 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prop on e ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del la Sicilia aveva riformato , limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione dellespese del giudizio, la sentenza n. di annullamento dell’estratto di ruolo e sottesecartelle esattorial i , emesse da Agenzia delle entrate riscossione in favore dell’Agenzia delle entrate; Agenzia delle entrate resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata; ilricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15 dlgs 546/1992 e degli artt. 91, 92, 112, 132, comma 2, n. 4 c.p.c.per avere i Giudici d’appello erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite; 1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento,invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese ; 1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 — in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese; 1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio; 1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della
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