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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 16266/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di RIETI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seftite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 15/7/2021, il Tribunale del riesame di Rieti ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di furto pluriaggravato in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

Il sequestro disposto ha ad oggetto il denaro ed altri beni fungibili nella disponibilità della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.I,s." fino alla concorrenza di euro 361.400; in subordine, in caso di incapienza, fino alla concorrenza di tale somma sui conti correnti bancari di [OSCURATO:PERSONA] e del Biancone medesimo.

Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza 1.1 Violazione di legge e motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe estraneo ai reati in contestazione e la motivazione della ordinanza rivelerebbe una intrinseca illogicità, essendo Biancone semplice operaio alle dipendenze della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." Nella sua qualità egli si limita ad impartire direttive agli operai in attuazione del volere del datore di lavoro.

Anche in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato concorsuale (coscienza di concorrere con il [OSCURATO:PERSONA] alla perpetrazione dell'ipotizzato furto) la ricorsa ordinanza è radicalmente silente.

In definitiva il [OSCURATO:PERSONA] è un semplice dipendente della società e non è munito di alcun potere decisionale e/o gestionale, come si ricava agevolmente dalla lettura delle buste paga allegate.

Non si comprende che titolo viene attribuito al ricorrente lo status di responsabile del cantiere della società amministrata da altri.

H Tribunale del Riesame non considera la qualifica di dipendente rivestita dal [OSCURATO:PERSONA], non si sofferma sul valore intrinseco delle buste paga prodotte in atti e non prende in considerazione nemmeno l'assenza di deleghe in suo favore o l'attribuzione di poteri particolari.

Il Tribunale del Riesame omette del tutto di argomentare sulle deduzioni difensive circa l'assenza di potere decisionale in capo al ricorrente ed omette anche di motivare sull'assenza in atti di documenti che attestino lo status di "responsabile del cantiere della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.".

La gravata decisione sarebbe nulla per violazione legge, essendosi limitata a richiamare le risultanze delle indagini, senza argomentare in merito alle doglianze difensive proposte.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.3.

Il ricorso è inammissibile.

Per consolidato orientamento di questa Corte il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, dovendosi comprendere in tale nozione sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr.

SeZ.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01).

Il Tribunale ha offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento della conferma del provvedimento di sequestro, illustrando compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto il coinvolgimento nei fatti del ricorrente.

Si legge nel provvedimento impugnato come il Biancone, alla stregua degli accertamenti compiuti àIITJj.s e riversate nella comunicazione di reato, rivestisse un ruolo sovraordinato rispetto agli altri dipendenti della società, impartendo direttive sulle attività da compiere.

Quanto "fumus commissi delicti" ha evidenziato la ricorrenza in atti della fattispecie di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., che rende il reato procedibile d'ufficio, offrendo motivazione pertinente ed adeguata sul punto, del tutto rispettosa del principi espressi in questa sede (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Rv. 260921 - 01: "Nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato; pertanto, ai fini dell'individuazione del "fumus commissi delicti", non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione dell'ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale").

La motivazione sul "fumus comnnissi delicti" e sul coinvolgimento del ricorrente nella vicenda si rivela, dunque, del tutto adeguata.

Le doglianze proposte dalla difesa sollecitano una non consentita rivalutazione delle circostanze in fatto e degli elementi di convincimento posti a base della decisione assunta dai giudici.

4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] erancesco [OSCURATO:PERSONA] Lt2 7t.

S,cc2Co f s )tuu j _ u_ak/t 212z-; LA-A, + '12A,LC3~ C, gutUrk,i,t' t c, r)L/u< JkL kC e-uu c2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di RIETI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seftite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. Con ordinanza del 15/7/2021, il Tribunale del riesame di Rieti ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di furto pluriaggravato in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Il sequestro disposto ha ad oggetto il denaro ed altri beni fungibili nella disponibilità della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.I,s." fino alla concorrenza di euro 361.400; in subordine, in caso di incapienza, fino alla concorrenza di tale somma sui conti correnti bancari di [OSCURATO:PERSONA] e del Biancone medesimo. Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza 1.1 Violazione di legge e motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe estraneo ai reati in contestazione e la motivazione della ordinanza rivelerebbe una intrinseca illogicità, essendo Biancone semplice operaio alle dipendenze della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." Nella sua qualità egli si limita ad impartire direttive agli operai in attuazione del volere del datore di lavoro. Anche in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato concorsuale (coscienza di concorrere con il [OSCURATO:PERSONA] alla perpetrazione dell'ipotizzato furto) la ricorsa ordinanza è radicalmente silente. In definitiva il [OSCURATO:PERSONA] è un semplice dipendente della società e non è munito di alcun potere decisionale e/o gestionale, come si ricava agevolmente dalla lettura delle buste paga allegate. Non si comprende che titolo viene attribuito al ricorrente lo status di responsabile del cantiere della società amministrata da altri. H Tribunale del Riesame non considera la qualifica di dipendente rivestita dal [OSCURATO:PERSONA], non si sofferma sul valore intrinseco delle buste paga prodotte in atti e non prende in considerazione nemmeno l'assenza di deleghe in suo favore o l'attribuzione di poteri particolari. Il Tribunale del Riesame omette del tutto di argomentare sulle deduzioni difensive circa l'assenza di potere decisionale in capo al ricorrente ed omette anche di motivare sull'assenza in atti di documenti che attestino lo status di "responsabile del cantiere della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.". La gravata decisione sarebbe nulla per violazione legge, essendosi limitata a richiamare le risultanze delle indagini, senza argomentare in merito alle doglianze difensive proposte. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.3. Il ricorso è inammissibile. Per consolidato orientamento di questa Corte il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, dovendosi comprendere in tale nozione sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. SeZ. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01). Il Tribunale ha offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento della conferma del provvedimento di sequestro, illustrando compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto il coinvolgimento nei fatti del ricorrente. Si legge nel provvedimento impugnato come il Biancone, alla stregua degli accertamenti compiuti àIITJj.s e riversate nella comunicazione di reato, rivestisse un ruolo sovraordinato rispetto agli altri dipendenti della società, impartendo direttive sulle attività da compiere. Quanto "fumus commissi delicti" ha evidenziato la ricorrenza in atti della fattispecie di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., che rende il reato procedibile d'ufficio, offrendo motivazione pertinente ed adeguata sul punto, del tutto rispettosa del principi espressi in questa sede (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Rv. 260921 - 01: "Nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato; pertanto, ai fini dell'individuazione del "fumus commissi delicti", non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione dell'ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale"). La motivazione sul "fumus comnnissi delicti" e sul coinvolgimento del ricorrente nella vicenda si rivela, dunque, del tutto adeguata. Le doglianze proposte dalla difesa sollecitano una non consentita rivalutazione delle circostanze in fatto e degli elementi di convincimento posti a base della decisione assunta dai giudici. 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] erancesco [OSCURATO:PERSONA] Lt2 7t. S,cc2Co f s )tuu j _ u_ak/t 212z-; LA-A, + '12A,LC3~ C, gutUrk,i,t' t c, r)L/u< JkL kC e-uu c2
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