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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04713/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data 15/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ENNA, in data 07/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 659 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - con i primi tre motivi, comuni per l'oggetto, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità e, in particolare, alla mancanza di prova dell'effettivo disturbo alla quiete pubblica (in particolare a persone diverse e ulteriori rispetto alla PC); - con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; - con il quinto motivo deduce la sopravvenuta prescrizione del reato; - con l'ultimo motivo deduce il vizio di motivazione mancante sulle questioni dedotte in appello.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che sono state comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, CPP.

Osserva il Collegio: - costituisce insegnamento costante della Corte di cassazione che il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, Rv. 273948 - 02; Sez. 1, n. 44905 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 251462 - 01; Sez. 1, n. 40393 del 08/10/2004, Rv. 230643 - 01); - non è perciò necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui (Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014, Rv. 262510 - 01); - l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Rv. 263433 - 01; Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011, Rv. 250417 - 01; Sez. 1, n. 7042 del 27/05/1996, Rv. 205324 - 01); - nel caso di specie, l'attitudine delle emissioni sonore prodotte dalla sala da ballo gestita dal ricorrente a disturbare la quiete pubblica è stata desunta dalla Corte di appello in base all'elevato differenziale rilevato dall'ARPA (ben oltre il doppio del limite), alla costanza delle emissioni nelle ore notturne, alla mancanza di prova che nella zona interessata vi fosse soltanto l'abitazione del ricorrente; - si tratta di valutazioni in fatto che rendono non manifestamente illogica la decisione impugnata, non sindacabile in base alle generiche e fattuali deduzioni difensive sulla collocazione in zona agricola dell'abitazione ove risiede il nucleo famigliare della costituita PC, non essendo razionalmente giustificabile il confinamento del bene "quiete pubblica" al solo contesto urbano o urbanizzato; - né sussiste, alla luce delle considerazioni che precedono, il dedotto vizio di mancanza di motivazione; - le circostanze attenuanti generiche sono state insindacabilmente negate in base alla gravità del fatto e alla mancata allegazione di elementi positivi di valutazione in tal senso; - la Corte di appello fa buon governo dei principi espressi in materia da questa Corte di legittimità secondo cui «in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio» (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nonché Sez. 5, 7562 del 17/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716); - occorre aggiungere che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); - l'inammissibilità del ricorso, poiché impedisce la valida costituzione del rapporto processuale di impugnazione, osta alla rilevazione della prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data 15/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ENNA, in data 07/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 659 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - con i primi tre motivi, comuni per l'oggetto, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità e, in particolare, alla mancanza di prova dell'effettivo disturbo alla quiete pubblica (in particolare a persone diverse e ulteriori rispetto alla PC); - con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; - con il quinto motivo deduce la sopravvenuta prescrizione del reato; - con l'ultimo motivo deduce il vizio di motivazione mancante sulle questioni dedotte in appello. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che sono state comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, CPP. Osserva il Collegio: - costituisce insegnamento costante della Corte di cassazione che il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, Rv. 273948 - 02; Sez. 1, n. 44905 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 251462 - 01; Sez. 1, n. 40393 del 08/10/2004, Rv. 230643 - 01); - non è perciò necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui (Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014, Rv. 262510 - 01); - l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Rv. 263433 - 01; Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011, Rv. 250417 - 01; Sez. 1, n. 7042 del 27/05/1996, Rv. 205324 - 01); - nel caso di specie, l'attitudine delle emissioni sonore prodotte dalla sala da ballo gestita dal ricorrente a disturbare la quiete pubblica è stata desunta dalla Corte di appello in base all'elevato differenziale rilevato dall'ARPA (ben oltre il doppio del limite), alla costanza delle emissioni nelle ore notturne, alla mancanza di prova che nella zona interessata vi fosse soltanto l'abitazione del ricorrente; - si tratta di valutazioni in fatto che rendono non manifestamente illogica la decisione impugnata, non sindacabile in base alle generiche e fattuali deduzioni difensive sulla collocazione in zona agricola dell'abitazione ove risiede il nucleo famigliare della costituita PC, non essendo razionalmente giustificabile il confinamento del bene "quiete pubblica" al solo contesto urbano o urbanizzato; - né sussiste, alla luce delle considerazioni che precedono, il dedotto vizio di mancanza di motivazione; - le circostanze attenuanti generiche sono state insindacabilmente negate in base alla gravità del fatto e alla mancata allegazione di elementi positivi di valutazione in tal senso; - la Corte di appello fa buon governo dei principi espressi in materia da questa Corte di legittimità secondo cui «in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio» (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nonché Sez. 5, 7562 del 17/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716); - occorre aggiungere che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); - l'inammissibilità del ricorso, poiché impedisce la valida costituzione del rapporto processuale di impugnazione, osta alla rilevazione della prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
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