CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24664/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ANDRONII0; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 maggio 2021, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 6 novembre 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 perché, in concorso tra loro - Piacentini nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA]., Bardola e Buzzo nella qualità di amministratori delegati della medesima - omettevano di versare all'erario, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, VIVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all'anno 2013, pari a complessivi C 280.768. 2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con un unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando: 1) l'erroneità della valutazione in ordine all'inadempimento della cliente [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario di quanto affermato dalla Corte di appello di Genova, dovrebbe essere qualificato quale evento imprevedibile tale da rendere impossibile il versamento dell'IVA dovuta (questa scorretta qualifica, ancora, avrebbe conseguentemente determinato la confusione tra ricavi e incassi, nonché l'errata individuazione del superamento della soglia di punibilità); 2) l'erroneità della motivazione sulla determinazione della pena, ove non si tiene conto del fatto che gli imputati non hanno versato neppure una parte dell'IVA dovuta poiché la società debitrice è fallita. La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo di doglianza, relativo all'erronea valutazione in ordine all'inadempimento della cliente [OSCURATO:PERSONA] e alle ripercussioni che si si sarebbero avute sia sulla confusione tra ricavi e incassi che sull'individuazione della soglia di non punibilità, è basato su censure formulate n modo non specifico ed è altresì ripetitivo di doglíanze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado. In ogni caso, va rilevato che la Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato l'affermazione di responsabilità sugli imputati sul fatto che la contrazione dei ricavi, conseguente alla riduzione della domanda di servizi per attività di comunicazione dei clienti, costituisce un evento rientrante nell'ordinario rischio di impresa, il cui rimedio non può consistere nel sacrificio illegittimo del diritto dell'erario di riscuotere l'IVA incassata; parimenti rientra nell'ordinario rischio di impresa e certamente non costituisce un evento imprevedibile né può assumere efficacia scrímínate quale causa di forza maggiore il mancato pagamento di [OSCURATO:PERSONA], cliente della società fallita. La stessa Corte puntualizza ancora che, come emerge dagli atti, gli imputati, di fronte alle difficoltà economico-finanziarie della [OSCURATO:SOCIETA]., scelsero di non versare l'IVA, preferendo eseguire altri pagamenti in favore dei dipendenti, dei fornitori e degli altri creditori dalla cui soddisfazione dipendeva - secondo loro - la possibilità di proseguire l'attività di impresa, finanziando la stessa anche con le somme che avevano indebitamente trattenuto quali percettori dell'IVA. Da questo la Corte di appello di Genova ha tratto, logicamente e coerentemente, la conclusione che l'omesso versamento dell'IVA sia il frutto di una consapevole scelta, che integra pienamente il dolo del reato. 3.2. Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso. I ricorrenti omettono di fornire anche una minima spiegazione a supporto della loro ricostruzione, non specificando la ragione per cui la motivazione in ordine alla quantificazione della pena operata dalla Corte di appello di Genova debba essere censurata da questa Corte, limitandosi ad asserire che il vizio logico è evidente ove si consideri che la società debitrice dell'IVA è fallita, ma tralasciando di considerare il fatto che il fallimento della società non comporta l'estinzione dell'obbligazione e che, a seguito di tale evenienza, gli imputati stessi avrebbero potuto attivarsi e provvedere al pagamento sfruttando le proprie personali risorse patrimoniali. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alta declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen