CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 25833/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17366/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Piazza dei martiri di Belfiore n. 4,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -resistente- per la cassazione del decreto della Corte di appello di Roma n. 51506/2022,depositat o i l 30 gennaio 2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con ricorso ex art. 3 l egge n. 89/2001 , depositato in data 17giugno 2022, i ricorrenti chiedevano alla Corte di Appello di Roma di ingiungere al Ministero dell’Economia e delle Finanze il pagamento della somma di euro6.020,00 ciascuno – ovvero dell’altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, e liquidata in via equitativa – oltre interessi, a ristoro del danno non patrimoniale che essi avevano subito in relazione alla durata del procedimento di primo grado R.G. 4117/2012 avanti il TAR Lazio di Roma – in materia di natura amministrativa – introdotto con ricorso notificato il 3 maggio 2012, concluso con sentenza n. 2738/2013 pubblicata il 18 marzo 2013 (durata di 10 mesi e 15 giorni in primo grado), appellata avanti il Consiglio di Stato in data 21maggio 2013, con rinvio per il merito al 14 dicembre 2021, definito con sentenza del 24 dicembre 2021 (durata di 8 anni, 7 mesi e 3 giorni), protrattosi complessivamente oltre 9 anni e 6 mesi (pari a totali mesi 114) di causa. Con d ecreto pubblicato il 28 giugno 2022, il Consigliere designato della Corte di Appello di Roma respingeva il ricorso, dichiarandolo inammissibile, e condannava ciascun ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende in forza dell’art.5 quater l. 89/01 . 2. –Con atto depositato presso la Corte di Appello di Roma in composizione collegiale in data 22 luglio 2022, i ricorrenti proponevano opposizione avverso tale decreto. La Corte di Appello di Roma accoglieva parzialmente il ricorso, revocandoil decreto opposto; condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle seguenti somme: a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] l’importo di euro 1.008,00 ciascuno oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ilaria e Fabiana la somma di euro 240,00 da dividere pro quota ereditaria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condannavail Ministero al pagamento delle spese di lite liquidate, per la fase monitoria in euro1170,00 per compensi ed euro 27,00 per esborsi oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa, e per il giudizio di opposizione in euro819,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa, da distrarsi tutte in favore dell’avv ocato dichiaratosi antistatario. 3. –I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale ex art. 370 cod. proc. civ. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 6 CEDU ; art. 111 Cost . - art. 2 comma 2 bisl.89/2001 – illegittima detrazione di periodi superiori ai due anni nel secondo grado del giudizio presupposto. Al riguardo , i ricorrentievidenziano che, essendo compensato l'anno di durata del giudizio presupposto avanti il TAR Lazio, con i tre anni ritenuti congrui dalla Legge Pinto per il primo grado, hanno espressamente richiesto il riconoscimento dell'equa riparazione peril secondo grado di giudizio avanti il Consiglio di Stato, che ha avuto una durata complessiva di 9 anni, allorquando la l. 89/2001, non compatibile con il principio del termine ragionevole stabilito dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e con i parametri fissati dalla legge (art. 2 comma 2-bis), che prevede in 2 anni la durata massima del giudizio di secondo grado.Sarebbe pertanto illegittimo e difforme dai criteri normativi vigentiil calcolo operato dalla Corte d'Appello di Roma che ha detratto 5 anni (e non 2) dai 9 anni di durata complessiva del giudizio di secondo grado, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti, si appaleserebbe illegittimo e difforme il c alcolo operato dalla Corte d'Appello di Roma per le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ilaria e Fabiana, eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in Roma il 17febbraio 2018. Infatti, per esse, nella qualità di eredi, il giudizio presupposto di secondo grado è durato 4 anni, 8 mesi e 27 giorni (pari a 5 anni exart. 2-bis l. 89/2001). Pertanto, detratti i due anni previsti dalla legge, residuano 3 anni di durata non ragionevole del procedimento in appello, da indennizzare, e non 1 anno, come decisodalla Corte d'Appello di Roma. In definitiva, se il termine congruo di durata “ragionevole“ del secondo grado del procedimento presupposto, ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis,della legge 89/2001 è pari a due anni complessivi , solo detto lasso di tempo deve essere detratto dal periodo complessivo didurata del giudizio presupposto nella fase del gravame, ai fini della determinazione del termine non ragionevole di durata ai sensi dell'art. 6 CEDU e della Legge 89/2001. 1.1.– Il motivo è infondato. In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'attore ha l'onere di precisare nel ricorso l'intera durata del giudizio presupposto, inclusi i gradi e le fasi non eccedenti gli standard di ragionevolezza, potendo la parte disporre del "quantum" della domanda, ma non dell'allegazione dei fatti storico - normativi che ne condizionano l'ammissibilità, e dovendo, conseguentemente, il giudice procedere alla valutazione unitaria della durata del processo anche se, l'attore, nel formulare la domanda, si sia specificamente riferito ai soli segmenti del procedimento in cui sarebbe, stato superato, a suo avviso, il termine ragionevole(Cass., Sez. II,28 febbraio 2018 , n. 4693 ; Cass., Sez. VI - 2, 4 marzo 2015 , n. 4437). Benché il comma 2-bis del l’ art. 2, l. n. 89 del 2001 abbia individuato "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo sia stato articolato in vari gradi e fasi occorre avere riguardo a tutto il suo svolgimento, effettuandosene una valutazione sintetica e complessiva, altrimenti rivelandosi inutile la previsione di un termine massimo di durata ragionevole dell'intero giudizio sancita dall'art. 2, comma 2-ter, della l. n. 89 del 2001 (Cass., Sez. VI-2, 5 ottobre 2016 , n. 19938). Il motivo va pertanto respinto, avendo correttamente la Corte di appello calcolato in 5 anni il giudizio presupposto ( sommando il primo e secondo grado)e procedendo alla conseguente liquidazione dell'indennizzo per la durata irragionevole. 2. –Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 91, cod. proc. civ.; art. 2233, 2comma, cod. civ. ; d.m. n. 55/2014, d.m. n. 37/2018 e d.m. n. 147/2022; art. 4, punto 5, d.m. n. 55/2014 ; mancata liquidazione compensi distinti per fasi, in relazione ad ogni grado e stato di giudizio. I ricorrenti evidenziano che il decreto impugnato ha liquidato le spese di lite in maniera globale e onnicomprensiva, limitandosi ad indicare l’importo finale, e senza mai provvedere ad individuarne ed a distinguerne le voci afferenti alle singole e rispettive fasi. In realtà, ai sensi dell’art. 4, punto 5, del d.m. n. 55/2014, “il compenso è liquidato per fasi” , ciò anche al fine di consentire alle parti la verifica del rispetto dei “minimi” tariffari, in relazione alle singole fasi di imputazione dei compensi. Ne conseguirebbe, già sotto questo primo ed assorbente profilo, l’ingiustizia e l’illegittimità della liquidazione delle spese di lite disposta, per tutti i due gradi, dal decreto impugnato, essendosi lo stesso limitato ad una “determinazione globale dei compensi“, senza operarne alcuna distinzione delle relative voci per singole e rispettive fasi. 2.1. –Il motivo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in maniera onnicomprensiva, il compenso per onorari - ove, ratione temporis , non sia più in vigore la categoria dei diritti -, senza dolersi né della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, né della mancata distinzione fra compensi ed esborsi ( Cass., Sez. II, 30 aprile 2024 , n. 11657; Cass., Sez. I, 2 ottobre 2014, n. 20808). Nella specie viene genericamente dedotta la doglianza di una valutazione globale non distinta per fasi. 3. –Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge –artt. 10 e 91, cod. proc. civ. ; art. 2233, ii comma, cod. civ.; liquidazione compensi ex d.m. n. 55/2014, d.m. n. 37/2018 e d.m. n. 147/2022 – determinazione delle spese di giudizio al di sotto dei minimi tariffari dei parametri forensi in vigore. Ferma restando la valenza assorbente dei motivi di cui sub 1) e 2), i ricorrenti rilevanoche il decreto impugnato determina le spese delle due fasi partendo da una base di euro 300,00 per entrambe. Tali determinazioni risultano entrambe inferiori ai rispettivi minimi tariffari, così come stabiliti dalla Tabella n. 12 (“giudizi innanzi alla Corte di Appello“), del d.m.n. 55/2014, con le modifiche apportatevi dal d.m. n. 147/2022, applicabile a tutti i due gradi e stati del giudizio. Nella presente fattispecie, quindi, dovrebbero essere applicati i parametri stabiliti dalla Tabella n. 12 del d.m.n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 1.100,00, in virtù della somma liquidatain favore di ogni istante), con le modifiche apportatevi dal d.m. n. 147/2022, considerando che il decreto impugnato è stato pubblicato il 30/1/2023.Inoltre, il relativo scaglione di valore fino ad euro1.100,00 va correttamente utilizzato per entrambi i gradi e stati di merito predetti. Sul punto, pur disponendo il massimo di abbattimento per ciascuna fase e per ciascuno stato –ed utilizzando il relativo scaglione di valore fino ad euro 1.100,00 della Tabella n. 12 del d.m. n. 55/2014, modificata dal d.m. n. 147/2022 - , i compensi “minimi“, per i due gradi di merito predetti, sono rispettivamente di: euro 71,00 per la fase di studio ; euro 71,00 per la fase introduttiva; euro 90,00 per la fase di istruttoria / trattazione;euro 105,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 337,00 per ogni grado e/o fase. Pertanto, la base di euro 300,00 stabilita dalla Corte d'Appello di Roma violerebbei parametri minimi stabiliti dalla legge in vigore. 3.1. – Il motivo è parzialmente fondato nei termini di cui in motivazione. In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga inbase ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile ( Cass., Sez. II, 13aprile 2023 , n. 9815). Procedendo alcalcolo della liquidazione giudiziale dei compensi professionali per avvocati in ambito civile, basato sui parametri ministeriali, disciplinati dal d.m. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13,comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al d.m. n. 147 del 13/08/2022, si perviene all'individuazione di un valore minimo per la fase monitoria di euro 237,00 (punto 8 dell’allegato alla tabella, comprensivo di fase di studio, istruttoria, conclusiva), per cui risulta superiore ai minimi l’importo considerato dalla Corte d'appello nel decreto impugnato quale valorebase per la liquidazione ( euro 300,00 ) . Risulta inveceinferiore ai minimi l'importo complessivo di euro 819,00, liquidato per la fase di opposizione, considerando un compenso di base pari a euro 337,00, stante il rilievo del giudizio alla luce delle questioni trattate, che dà luogo aun compenso totale di euro990,78 ( Valore della causa: fino a euro 1.100 ; Fase di studio della controversia, valore minimo:euro 71,00 ; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 71,00 ; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 90,00 ; Fase decisionale, valore minimo: euro 105,00 ; Compenso tabellare (valori minimi) euro 337,00; Aumento del 290% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)euro 977,30 ; Aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis)euro 101,10 ; Compenso maggiorato comprensivo degli aumentieuro 1.415,40 ; Riduzione del 30 % su euro 1.415,40 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) euro - 424,62 ; Compenso al netto delle riduzioni euro 990,78). Diversamente da quanto disposto dalla Corte d'appello, le variazioni in aumento vanno effettuat e di seguito e dal compenso maggiorato vanno disposte le riduzioni. 4. – Il decreto della Corte d'appello va dunque cassato limitatamente alle spese del giudizio di opposizione, fermo restando il resto del provvedimento. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso può essere deciso nel merito con la liquidazione, di euro990,78 per compensi riguardanti il giudizio in sede di opposizione , oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. 5. –Irripetibili sono le spese del giudizio di legittimità in ragione dell'esito complessivo del giudizioe dell’accoglimento parziale di uno soltanto dei motivi di ricorso. P.Q.M. accoglie parzialmente il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa il decreto impugnato limitatamente alle spese di lite liquidate nel giudizio di opposizione e, decidendo nel merito, condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese legali riguardanti il giudizio in sede di opposizione , che liquida in euro 990,78 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge, da dist