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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32797/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al rigetto dell'istanza ai sensi degli artt. 47 e 50

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA]Aniello, detenuto in espiazione della pena residua di sei anni e sei mesi di reclusione, per ottenere l'applicazione di misure alternative alla detenzione.

2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) , cod. proc. pen., sia violazioni di legge con riguardo agli artt. 111 Cost., 47 e 50

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., sia vizi di motivazione.

Nel ricorso si sostiene che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di misure alternative alla detenzione, non abbia valutato gli elementi favorevoli all'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Esso non reca censure avverso la comprensibile valutazione di inammissibilità - affermata nel corpo dell'ordinanza - del capo dell'istanza volta alla detenzione domiciliare, per l'entità della pena residua.

Nella valutazione della possibilità di concedere misure alternative diverse da quella evidenziata, l'ordinanza impugnata non è rispettosa dei dati normativi e dei principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Lo sviluppo argomentativo della motivazione non risulta basato su un'attenta osservazione della personalità del condannato.

L'ordinanza avrebbe dovuto, al contrario, fornire un'adeguata e completa analisi critica delle ragioni giustificative della decisione, e dare prova di aver preso in considerazione, con il necessario approfondimento, gli indici previsti in astratto dalla legge per la concessione delle misure.

La motivazione, invece, espone indicazioni sulla gravità dei reati commessi e sull'entità della pena irrogata e afferma che sarebbe necessario un più congruo periodo di osservazione della condotta inframuraria, ma non reca adeguate valutazioni sulle attività compiute dall'istante dopo l'inizio della carcerazione.

In assenza di una esaustiva ponderazione di tali attività sono insufficienti, per spiegare il rigetto pieno dell'istanza, le considerazioni rassegnate dal Tribunale di sorveglianza.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per quanto concerne il rigetto dei capi dell'istanza volti ad ottenere misure alternative diverse dalla detenzione domiciliare, e deve essere disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.

Il giudice del rinvio sarà libero di accogliere o rigettare l'istanza per tali capi, ma dovrà rispettare i principi che regolano la materia e rendere congrua motivazione.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al rigetto dell'istanza ai sensi degli artt. 47 e 50 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA]Aniello, detenuto in espiazione della pena residua di sei anni e sei mesi di reclusione, per ottenere l'applicazione di misure alternative alla detenzione. 2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) , cod. proc. pen., sia violazioni di legge con riguardo agli artt. 111 Cost., 47 e 50 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., sia vizi di motivazione. Nel ricorso si sostiene che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di misure alternative alla detenzione, non abbia valutato gli elementi favorevoli all'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Esso non reca censure avverso la comprensibile valutazione di inammissibilità - affermata nel corpo dell'ordinanza - del capo dell'istanza volta alla detenzione domiciliare, per l'entità della pena residua. Nella valutazione della possibilità di concedere misure alternative diverse da quella evidenziata, l'ordinanza impugnata non è rispettosa dei dati normativi e dei principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Lo sviluppo argomentativo della motivazione non risulta basato su un'attenta osservazione della personalità del condannato. L'ordinanza avrebbe dovuto, al contrario, fornire un'adeguata e completa analisi critica delle ragioni giustificative della decisione, e dare prova di aver preso in considerazione, con il necessario approfondimento, gli indici previsti in astratto dalla legge per la concessione delle misure. La motivazione, invece, espone indicazioni sulla gravità dei reati commessi e sull'entità della pena irrogata e afferma che sarebbe necessario un più congruo periodo di osservazione della condotta inframuraria, ma non reca adeguate valutazioni sulle attività compiute dall'istante dopo l'inizio della carcerazione. In assenza di una esaustiva ponderazione di tali attività sono insufficienti, per spiegare il rigetto pieno dell'istanza, le considerazioni rassegnate dal Tribunale di sorveglianza. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per quanto concerne il rigetto dei capi dell'istanza volti ad ottenere misure alternative diverse dalla detenzione domiciliare, e deve essere disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Il giudice del rinvio sarà libero di accogliere o rigettare l'istanza per tali capi, ma dovrà rispettare i principi che regolano la materia e rendere congrua motivazione. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 32797/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris