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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23758/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il giudice territoriale ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. -62, n. 4, cod. pen., in relazione all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con un primo motivo, vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 62 n. 4 e 99 cod. pen., posto che il giudice avrebbe dovuto applicare una riduzione di pena in quanto la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 è stata ritenuta erroneamente equivalente alla aggravante della recidiva, sebbene fossero state già concesse le circostanze attenuanti in regime di equivalenza.

Quanto al primo motivo di ricorso, giova osservare che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono ...›fafti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi, insussistenti i presupposti applicativi della causa di non punibilità invocata dal ricorrente, posto che il ricorrente deteneva alcune dosi di sostanza stupefacente nella propria abitazione ed aveva un bilancino di precisione con tracce della medesima sostanza, elemento sintomatico dello svolgimento di un'attività di spaccio in modo assiduo e professionale, incompatibile con un proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

Quanto al secondo motivo, giova osservare che effettivamente il giudice territoriale ha ritenuto che le circostanze attenuanti non siano state già concesse, tuttavia si osserva che il suddetto errore non ha determinato alcun pregiudizio al ricorrente, il . quanto il giudice, correttamente, non ha applicato la diminuzione di pena per l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pe ., considerato che, essendo al ricorrente contestata e ritenuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, a norma dell'art. 99 cod. pen., le due circostanze attenuanti non potevano comunque essere applicate in regime di prevalenza sull'aggravante.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il giudice territoriale ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. -62, n. 4, cod. pen., in relazione all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con un primo motivo, vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 62 n. 4 e 99 cod. pen., posto che il giudice avrebbe dovuto applicare una riduzione di pena in quanto la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 è stata ritenuta erroneamente equivalente alla aggravante della recidiva, sebbene fossero state già concesse le circostanze attenuanti in regime di equivalenza. Quanto al primo motivo di ricorso, giova osservare che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono ...›fafti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi, insussistenti i presupposti applicativi della causa di non punibilità invocata dal ricorrente, posto che il ricorrente deteneva alcune dosi di sostanza stupefacente nella propria abitazione ed aveva un bilancino di precisione con tracce della medesima sostanza, elemento sintomatico dello svolgimento di un'attività di spaccio in modo assiduo e professionale, incompatibile con un proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Quanto al secondo motivo, giova osservare che effettivamente il giudice territoriale ha ritenuto che le circostanze attenuanti non siano state già concesse, tuttavia si osserva che il suddetto errore non ha determinato alcun pregiudizio al ricorrente, il . quanto il giudice, correttamente, non ha applicato la diminuzione di pena per l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pe ., considerato che, essendo al ricorrente contestata e ritenuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, a norma dell'art. 99 cod. pen., le due circostanze attenuanti non potevano comunque essere applicate in regime di prevalenza sull'aggravante. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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