CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 15366/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da De l-;regorio Alessandro, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 ci.P.R. 115/2002. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo i nico di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, conceri iendo realtà !a ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamnto dei materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla sciusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché tI sata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su cor divisibili massime di esperienza e convergente con quello dei Tribunale. Considerato, quanto alla lagnanza riguardante l'elemento soggetlivo del reato, che, contrariamente a quanto evidenziato dalla difesa, i giudici d appello hanno indicato congrue e non illogiche argomentazioni per cui debba itenersi che l'imputato fosse consapevole della falsità di quanto dichiarato, non essendo credibile la versione dei fatti da questi resa alla luce delle circostanze in' licate in motivazione (cfr. pag. 4 della motivazione). Rilevato, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della mma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnei te delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas ;a dele ammende, Così deciso il 2 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il P