CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12850/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo e il terzo motivo dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica eanalisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente deduce genericamente i vizi della violazione di legge e carenza della motivazione del provvedimento poiché quest'ultimo avrebbe erroneamente basato il rigetto della richiesta avanzata sulla non convincente conclusione favorevole della "revisione critica" del ricorrente, aspetto su cui, invece, il decidente offre una motivazione analitica e scevra da profili di illogicità o contraddittorietà); Considerato che anche il secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (il ricorrente lamenta che la decisione sia stata assunta in assenza dell'aggiornamento della relazione socio familiare, mentre il giudicante specifica i motivi in ragione dei quali è stata rigettata la richiesta, basandosi su aggiornata documentazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 202