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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42079/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Nicola ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Teramo che lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di omessa fermata e omessa assistenza a per- sona coinvolta in sinistro stradale dallo stesso provocato, ai sensi dell'art.189 Commi 6 e 7 C.d.S. applicando al contempo la sanzione amministrativa accessoria d due anni di sospensione della patente di guida. 2.Con una prima articolazione lamenta vizio motivazionale in ordine alla mi- sura della sanzione amministrativa accessoria del tutto eccessiva e, soprattutto, sproporzionata rispetto alla misura della sanzione principale.

Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in Relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente in- fondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità.

La sanzione amministrativa accessoria infatti, determinata nella misura di due anni risulta addirittura inferiore al minimo di legge, pari a anni due mesi sei, secondo quanto disposto dagli art.189 commi 6 e 7 C.d.S. e tenuto conto della necessità di applicare il cumulo materiale tra le sanzioni previste per le due ipotesi (sez.4, n.6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv.280544). 3.1 Inammissibile in quanto generico e reíterativo è il motivo di ricorso relativo alle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione è stata adeguatamente fon- data, in ossequio all'insegnamento del S.C. sul punto, in ragione della gravità della condotta che aveva preceduto le omissioni sanzionate e sull'assenza di profili di meritevolezza.

Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rile- vabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valuta- zione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costi- tuisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente in- censurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fonda- mento del beneficio.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Nicola ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Teramo che lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di omessa fermata e omessa assistenza a per- sona coinvolta in sinistro stradale dallo stesso provocato, ai sensi dell'art.189 Commi 6 e 7 C.d.S. applicando al contempo la sanzione amministrativa accessoria d due anni di sospensione della patente di guida. 2.Con una prima articolazione lamenta vizio motivazionale in ordine alla mi- sura della sanzione amministrativa accessoria del tutto eccessiva e, soprattutto, sproporzionata rispetto alla misura della sanzione principale. Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in Relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente in- fondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità. La sanzione amministrativa accessoria infatti, determinata nella misura di due anni risulta addirittura inferiore al minimo di legge, pari a anni due mesi sei, secondo quanto disposto dagli art.189 commi 6 e 7 C.d.S. e tenuto conto della necessità di applicare il cumulo materiale tra le sanzioni previste per le due ipotesi (sez.4, n.6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv.280544). 3.1 Inammissibile in quanto generico e reíterativo è il motivo di ricorso relativo alle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione è stata adeguatamente fon- data, in ossequio all'insegnamento del S.C. sul punto, in ragione della gravità della condotta che aveva preceduto le omissioni sanzionate e sull'assenza di profili di meritevolezza. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rile- vabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valuta- zione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costi- tuisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente in- censurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fonda- mento del beneficio. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
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