CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 38170/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 gennaio 1984 avverso la sentenza del 29/04/2021 della Corte di appello dì Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione del Buca, richiesta dal governo della repubblica di Albania per l'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Durazzo 1'11 ottobre 2019, passata in giudicato il 28 ottobre 2019, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di furto aggravato dall'abuso di prestazione di opera, commesso in concorso con altri due complici, e lo aveva condannato alla pena di 20 mesi di reclusione.Con unico motivo deducono l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione per non avere la Corte di appello accolto la richiesta del ricorrente di espiare la pena in Italia, nonostante il documentato radicamento sul territorio italiano. Si segnala che il Buca vive in Italia da molti anni, avendovi fatto ingresso nel 2002 e trovato un regolare lavoro; ritornato in Albania dopo alcuni anni, era rientrato in Italia nel 2018 insieme al suo nucleo familiare e da allora vive in un'abitazione con regolare contratto di locazione, ha un lavoro stabile con contratto a tempo indeterminato e ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Si allega dichiarazione dell'estradando nella quale ribadisce la volontà di espiare la pena in Italia e si espongono le difficoltà cui sarebbe esposto il Buca e la sua famiglia in caso di estradizione. 2. Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. E' noto che in materia di estradizione non sono applicabili le regole dettate in materia di mandato di arresto europeo, con la conseguenza che in tema di estradizione verso l'estero la valutazione compiuta dalla Corte d'appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, mentre rientra nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia ogni valutazione in ordine all'opportunità della consegna, in presenza dello stabile radicamento dell'estradando nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 8823 del 08/01/2020, Merkaziaj, Rv. 278616). Sul punto la Corte costituzionale ha chiarito che la norma contenuta nell'art. 705, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede una disciplina differente da quella contenuta nel predetto art. 18 della legge n. 69 del 2005, non contrasta con alcun parametro costituzionale o di norme sovranazionali, in quanto il meccanismo semplificato di consegna introdotto con la legge sul mandato di arresto europeo risponde ad una specifica logica appartenente ai soli Stati aderenti all'Unione europea, basata su un regime di cooperazione che, a differenza di quello previsto per l'estradizione, non postula alcun rapporto intergovernativo, ma si fonda sui rapporti diretti tra le varie autorità giurisdizionali dei Paesi membri. Diversamente in materia di estradizione non è /t, prevista la possibilità per l'autorità giudiziaria di rifiutare l'estradizione per consentire che la pena inflitta al consegnando sia eseguita in Italia, in ragione della esistenza di due distinte fasi, in cui alla prima, giurisdizionale di garanzia dei diritti, segue una fase amministrativa, di competenza del Ministro della giustizia, fase questa a sua volta assoggettabile a controllo del giudice amministrativo, trattandosi di determinazione che coinvolge in modo diretto e immediato interessi essenzialmente individuali (C. cost., sent. n. 274 del 2011; conf. C. cost., ord. n. 10 del 2012). 2. Alcun rilievo può inoltre, attribuirsi alle rappresentate difficoltà del nucleo familiare del Buca laddove dovesse disporsi la consegna, atteso che l'art.705 cod. proc. pen., nel disciplinare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna proveniente da uno Stato estero, non fa alcun riferimento alle condizioni familiari del cittadino straniero di cui è stata domandata l'estradizione. Sul punto questa Corte ha già affermato che la situazione di difficoltà e di disagio derivante dall'allontanamento dell'estradando dalla sua famiglia radicata in Italia non integra alcuna delle condizioni ostative all'estradizione previste dall'art. 705, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la valutazione demandata alla Corte di appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità, che rientra, invece, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia (Sez. 6, n. 8078 del 09/02/2021, Olgesashvili, Rv. 280709). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il consigliere estinsore 7\ [OSCURATO:PERSONA] C