CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 16690/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17470/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] GIUDICE & CO., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, giusta procura a margine del ricorso. - ricorrente - contro COMUNE di MARCIANISE, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso. - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA].. - intimate - avverso la sentenza n. 750/31/14 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] La società ricorrente, esercente attività commerciale all'interno del centro orafo Tari" sito in territorio del comune di Marcianise, ha impugnato la cartella di pagamento relativa a TARSU per l'anno 2011 deducendone sotto diversi profili l'illegittimità. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso con sentenza impugnata dalla contribuente innanzi alla CTR della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con la pronunzia indicata in epigrafe, respingeva l'appello. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a\motivi, cui resiste il Comune di Marcianise e depositatanern_g_Li-ra, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR non ha ritenuto ritualmente costituita la [OSCURATO:SOCIETA]., chiamata in causa, la quale provvede, tra gli altri compiti, alla organizzazione e gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle aziende consorziate che operano all'interno del centro orafo Tari" mediante ditta privata. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, d.lgs. n. 507 del 1993, 2, d.lgs. n. 21, comma 7, d.lgs. n. 22 del 1997, come successivamente modificato, 195 e 238, d.lgs. n. 152 del 2006, perché la CTR non ha considerato che, ai fini della legittima assimilazione del rifiuti speciali a quelli urbani, rileva tanto il criterio qualitativo, che quello quantitativo. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione agli artt.112 c.p.c. e 360, comma 1 n.4 c.p.c., perché la CTR ha falsamente applicato gli artt. 62, d.lgs. n. 507 del 1993, 2 d.lgs. 16/1/2008, 21, d.lgs. n. 22 del 1997, 195 e 238, d.lgs. n. 152 del 2006, non avendo considerato la mancata attivazione, da parte del Comune, di un efficiente servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali e nel contempo la gestione di tale servizio da parte di un'azienda privata. Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 21, d.lgs. n. 22 del 1997, circa il differimento del requisito quantitativo per la esclusione dell'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento comunale del servizio integrato di gestione dei rifiuti, mediante delibera di c.c. n. 50 del 4/6/2007, perché la CTR ha ritenuto legittima la condotta del Comune di Marcianise senza considerare che il relativo regime è stato prorogato senza porre alcun limite quantitativo alla assimilazione. Risulta depositato atto con il quale il Comune di Marcianise e la società contribuente, unitamente alla società [OSCURATO:SOCIETA]., hanno raggiunto un accordo transattivo concernente, tra l'altro, il presente procedimento, dichiarando di rinunziare agli atti del giudizio. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto compensazione delle spese fra le parti costituite. P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese fra le parti costituite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della quinta sezione tributaria civile del 28 aprile 2022, tenuta mediante collegamento da remoto. [OSCURATO:PERSONA]