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CassazionedecretoSezione U

Cassazione n. 29905/2022

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gliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16245-2021 proposto da: C.O.T. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].

U–RG 16245/2021 camera di consiglio13.9.2022 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 527/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 18/12/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Investito dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e Traumatologiche - [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA](A.S.P.) di Messina, il Tribunale del capoluogo siciliano ha revocato il provvedimento monitorio con cui era stato intimato il pagamento della somma di euro 885.883,83 e condannatola detta [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all’opposta la minor somma di euro 741.346,80, oltre interessi.

Il Tribunale haritenuto che la A.S.P. non fosse tenuta a pagare le prestazioni eseguite da C.O.T., in quanto eccedenti il budget assegnato alla strutturae ha riconosciuto come dovuti i soli corrispettivi per le prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori dalla regione: corrispettivi che, in forza di una sentenza del T.A.R., non potevano essere ricompresinel nominato budget, nel senso che non incontravano i limiti di rimborso segnati dal dato previsionale dispesa.

2. ― L’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello deducendo: che la giurisdizionedel giudice ordinario non sussistevacon riferimento alleprestazioni rese in favore di cittadini provenienti da altre regioni; che la sentenza del T.A.R.non aveva acquisito autorità di cosa Sez.

U–RG 16245/2021 camera di consiglio13.9.2022 giudicata; che il Consiglio per la giustizia amministrativa per la Regione siciliana aveva accolto l’appello avverso la pronuncia del T.A.R. conferendo definitiva efficacia al decreto assessoriale n. 2965/2008col quale era stato disposto che il budgetdel 2008 era comprensivo anche delle prestazioni rese ai cittadini fuori regione.

C.O.T. ha resistito all’impugnazione e proposto appello incidentale domandando la condanna dell’A.S.P. all’intero importo portato dal decreto ingiuntivo;in subordine ha chiesto la condanna alla sommadi euro 741.736,80 per prestazioni erogate ai pazienti di altre regioni, previa disapplicazione del decreto assessoriale ( del decret o, cioè, in base al quale le prestazioni dovevano ritenersi comprese nel budget del 2008 ) ; in via ulteriormente gradata ha domandato pronunciarsi condanna per l’importo comunque riconosciuto dovuto.

La Corte di appello di Messina ha pronunciato, in data 18 dicembre 2020, sentenzacon cui ha integralmente respinto la domanda di C.O.T..Dopo aver escluso che ricorressero i presupposti per disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro procedimento pendente avanti al T .

A .

R . di P a lermo (procedimento avente ad oggettol’impugnativa di un atto amministrativo ritenuto non innovativo rispetto al decreto assessoriale), h a osservato che i l Consiglio per la giustizia amministrativa aveva annullato lapronuncia presa in considerazione dal giudice di primo grado, onde tutte le prestazioni oggetto del decreto ingiuntivo dovevano ritenersi espletate in extra budget : in conseguenza ― ha affermato ― il difetto di giurisdizione,che aveva portato alla revoca del decreto ingiuntivo per una parte del credito,andava affermata anche per la restante parte.

Ha negato che potesse aver luogo la disapplicazione del decreto assessoriale, visto che la legittimità del medesimo era stata vagliata dal giudice amministrativo in via definitiva, e ha ritenuto che inprimo grado si era formato il giudicato implicito sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario: ha spiegato che il Tribunale, pur senza declinare la Sez.

U–RG 16245/2021 camera di consiglio13.9.2022 giurisdizione nel dispositivo, aveva nel la sostanza ritenuto che le prestazioni in extrabudget ― fatta eccezione per quelle relative alla mobilità attiva, e cioè le prestazioni erogate ai non residenti, che però ora vi erano ricomprese, stante la sentenza del Consiglio della giustizia amministrativa, di cui si è detto ― esulavano dalla giurisdizione del giudice ordinario: affermazione, questa,che non era stata impugnata in sede di appello.La Corte di merito ha infine osservato che l’appello incidentale non poteva portare a una pronuncia d i ingiustificato arricchimento, visto che in primo grado non era stata formulata la domanda ex art. 2041 c.c..

3. — Avverso la pronuncia della Corte di Messina C.O.T. ha proposto un ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustrato da memoria.

Resiste con controricorsol’Azienda sanitaria provinciale. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 295 c.p.c., 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., anche in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt.115 e 116 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost..

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui è stata esclusa la necessità di sospensione del procedimento reputando meramente confermativa del contenuto del decreto assessoriale n. 2965/2008 la nota n. 5/DIP 0015062, oggetto di impugnativa avanti al T.A.R.della Sicilia, sezione di Palermo.

Si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, il detto provvedimento presentava fondamentali elementi di novità e che dall’esito del giudizio amministrativo dipendeva l’accertamento dell’esistenza o meno di economie di budget, relative all’anno 2008, che potevano essere assegnate alla Azienda sanitaria provinciale di Messina, e cioè risorse atte a consentire il pagamento delle prestazioni rese dalla ricorrente anche in regime di mobilità attiva.

Nel corpo del motivo si lamenta, inoltre, che la Corte di appello abbia affermato l’esistenza di un Sez.

U–RG 16245/2021 camera di consiglio13.9.2022 giudicato sulla giurisdizione senza tener conto che essa istante aveva proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Il motivo non merita accoglimento.

Lo strumento della sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c. trova effettivamente applicazionecon riferimento alla domanda , devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, con cui la concessionaria di un pubblico servizio sanitario chieda la condanna al pagamento di somme dovute quali corrispettivi per l'espletamento delle prestazioni a favore di soggetti provenienti da una regione diversa da quella ove operi, chiedendo la disapplicazione (e non l'annullamento) dei provvedimenti e delle delibere che, nel regime dei «tetti di spesa sanitaria», vi hanno compreso anche l'espletamento di dette prestazioni: in una tale ipotesi, infatti, il giudice ordinario deve decidere la controversia considerando validi ed efficaci i provvedimenti e le delibere citatise ed in quanto non impugnati o non utilmente contestati presso l’autorità giurisdizionale amministrativa, titolare di giurisdizione esclusiva al riguardo, mentre, qualora tali provvedimenti e delibere siano sub iudice, è tenuto a sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. (Cass. Sez.

U. 20 settembre 2019, n. 23536; cfr. pureCass.

Sez.

U. 20 luglio 2021, n. 20692, in motivazione, oltre che Cass. Sez.

U. 22 novembre 2021, n. 35953eCass. 22 settembre 2020, n. 20 86 7, queste due ultime non massimate in CED; nella medesima prospettiva , cfr. Cass. Sez.

U. 2 novembre 2018, n. 28053, secondo cui, nel caso di richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla ASL, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice Sez.

U–RG 16245/2021 camera di consiglio13.9.2022 amministrativo).

La Corte di Messina, come si è detto, ha accolto il gravame della A.S.P.in considerazione della decisione del Consiglio per la giustizia amministrativa per la Regione sicilianache ha definitivamente accertato la legittimità del decreto assessoriale n. 2965/08 , il quale aveva previstol’estensione del budget 2008 a lle prestazioni erogate a cittadini residenti fuori della regione.

La ricorrente si duole della mancata sospensione del giudizio in considerazione di una diversa impugnativa pendente in sede giurisdizionale amministrativa: quella concernente la nota 5/DIP 0015062.

Si osserva, però, che il provvedimento amministrativo che ha fissato il tetto di spesa è pacificamente costituito da l decreto assessoriale riconosciuto legittimo in sede di appello dal giudice amministrativo, mentre la ricorrente non ha nemmeno dedotto che l’atto per cui è oggi pendente il ricorso al T.A.R.abbia disposto alcunché con riguardo al budget dell’anno 2008 per le prestazioni che qui interessano ( consentendo così di affermare che l’atto stesso sia espressione dell’esercizio di quella potestà amministrativa che , nella materia in esame,giustificherebbe la sospensione del giudizio a norma dell’art. 295 c.p.c, secondo quanto sopra ricordato).

La società istante svolge il motivo valorizzandouna diversa questione, soffermandosi, in particolare, sul «sistema della ridistribuzione delle economie a favore delle A.S.P. che presentavano saldi di mobilità attiva non remunerata, come l’A.S.P. di Messina» (pag. 13 del ricorso):del tema relativo alla detta ridistribuzione il provvedimento impugnato, tuttavia, non parla e l’istante nemmeno deduce che esso sia stat o affrontato nel corso del giudizio di merito.

In conseguenza,in disparte le lacune nell’esposizione del motivo (avendo particolare riguardo al preciso contenuto dell’atto impugnato e all’oggetto dell’accertamento devoluto al giudice amministrativo), la pregiudizialità risulta affermata con riguardo a Sez.

U–RG 16245/2021 camera di consiglio13.9.2022 questioneche, a quanto consta, è rimast a estrane a alla lite e che, come tale, non poteva condizionarne l’esito.

La detta questione avrebbe potuto oltretutto porsi, in concreto, solo sulla base di precise acquisizioni probatorie, da parte del Tribunale e della Corte di appello: acquisizioni di cui non è fatta alcuna menzione nel ricorso per cassazione.

Quanto alla dedotta impugnazione, con l’appello incidentale, della statuizione del Giudice di primo grado con cui è stata negata la giurisdizione del giudice ordinario ― avendo particolarmente riguardo alla domanda che investiva prestazioni diverse da quelle riferibili alla mobilità attiva― , la ricorrente si limita a sostenere di aver illustrato le ragioni per cui doveva ritenersi sussistente la detta giurisdizione .

La deduzione risulta però carente di specificità, posto che la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez.

U. 25 luglio 2019, n. 20181): a tal fine era necessario chiarire se e come il motivo di appello investisse anche il tema delle prestazioni extra budget da erogare a soggetti residenti nella regione: del resto, la necessaria specificità dei motivi di appello comporta che avverso ildiniego della giurisdizione da parte del giudice di primo grado su di una domanda l'appellante debba muovere una specifica contestazione, non potendo questa desumersi implicitamente dalle argomentazioni dirette a confutare capi diversi della sentenza (cfr. Cass. Sez.

U. 8 aprile 2008, n. 9038).

2. ― Il secondo motivo oppone la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 37 c.p.c. in tema di giurisdizione, dell’art. 133, comma 1, lett. c),c.p.a. e degli artt. 4 e 5 l. n. 2248/1865, anche in relazione all’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost..

La ricorrente assume, in sintesi, che la Corte di appello avrebbe dovuto provvedere alla disapplicazione del decreto assessoriale che aveva fissato il tetto di spesa per il 2008.

Sez.

U–RG 16245/2021 camera di consiglio13.9.2022 Il motivo è infondato.

La Corte di merito non aveva spazio per alcuna disapplicazione, ma doveva, piuttosto, ritenere valido, ai fini che interessano,il decreto assessoriale in considerazione del giudicato amministrativo oramai caduto sull’impugnativa, da parte di C.O.T. (cfr. ricorso, pag. 3), del detto provvedimento: giudicato specificamente vertente sulla legittimità di quanto disposto con riguardo al limite di spesa operante (anche) per la mobilità attiva .

La conclusione è coerente con la giurisprudenza, richiamata al § 1, sulla sospensione per pregiudizialità del giudizio civile nel caso di impugnazionedel provvedimento regionale sui tetti di spesa: come osservato da queste Sezioni Unite, se la parte privata non ha ancora impugnato il provvedimento, le compete impugnarlo, ma deve per intanto soggiacere alla sua efficacia ; se l'impugnazione nonè avvenuta ed il provvedimento si è consolidato, la soggezione ègiustificata a maggior ragione; ma se l'impugnazione è avvenuta e siastata rigettata con sentenza del giudice amministrativo passata in cosa giudicata, vi èsolo da dare rilievo a quest'ultima (Cass. Sez.

U. 2 novembre 2018, n. 28053, cit., in motivazione).

3. ― Col terzo mezzo si lamenta anzitutto la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2041 c.c., dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 183, comma 6, c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c.; ci si duole, inoltre, della violazione e falsa applicazionedell’art.37 c.p.c., anche in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art.132 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost..Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta inammissibile, siccome nuova, la domanda di ingiustificato arricchimento.

Il motivoè inammissibile.

La ricorrente tenta di confutare l’affermazione contenuta nella sentenza impugnataassumendo che nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

«aveva fatto espresso riferimento all’istituto dell’‘ingiustificato arricchimento’».

La censura è tuttavia carente della Sez.

U–RG 16245/2021 camera di consiglio13.9.2022 necessaria specificità, non consentendo alla Corte di apprezzare il reale contenuto della domanda in questione , onde valutare se essa fosse statatempestivamente formulata in primo grado (e solo riproposta in appello).

Lasocietà istante assume pure che la domanda di arricchimento senza causa possaessere spiegataper la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto dedotte in primo grado.

Questa deduzione non è tuttavia concludente.

Indipendentemente dal punto di diritto posto a base della censura(su cui la giurisprudenza di questaCorte fornisce, per la verità, indicazioni non univoche: cfr., infatti, di recente, Cass. 24 novembre 2020, n. 26694 e Cass. 6 giugno 2022, n. 18145), il ricorso denota, anche al riguardo, un difetto di autosufficienza: infatti, la ricorrente, pur sostenendo,che, in linea astratta, la domanda ex art. 2041 c.c. possa essere propostaper la prima volta in appello, se basata sulle stesse circostanze fatte valere in primo grado, manca poi di chiarire come la detta domanda sia stata in concreto articolata in fase di gravame; omette infatti di riprodurne, quantomeno nelle parti salienti, il contenuto.

4. ― Non integra un motivo di impugnazione la deduzione, rubricata come quarto mezzo di censura, secondo cui l’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso avrebbe imposto l’annullamento del capo di sentenze relativo alle spese (compensate dalla Corte di appello per entrambi i gradi di merito).

5. ― Il ricorso è respinto.

6. ― Per le spese di giudizio di legittimità opera il principio di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per Sez.

U–RG 16245/2021 camera di consiglio13.9.2022 compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai se nsi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16245-2021 proposto da: C.O.T. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. U–RG 16245/2021 camera di consiglio13.9.2022 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 527/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 18/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Investito dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e Traumatologiche - [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA](A.S.P.) di Messina, il Tribunale del capoluogo siciliano ha revocato il provvedimento monitorio con cui era stato intimato il pagamento della somma di euro 885.883,83 e condannatola detta [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all’opposta la minor somma di euro 741.346,80, oltre interessi. Il Tribunale haritenuto che la A.S.P. non fosse tenuta a pagare le prestazioni eseguite da C.O.T., in quanto eccedenti il budget assegnato alla strutturae ha riconosciuto come dovuti i soli corrispettivi per le prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori dalla regione: corrispettivi che, in forza di una sentenza del T.A.R., non potevano essere ricompresinel nominato budget, nel senso che non incontravano i limiti di rimborso segnati dal dato previsionale dispesa. 2. ― L’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello deducendo: che la giurisdizionedel giudice ordinario non sussistevacon riferimento alleprestazioni rese in favore di cittadini provenienti da altre regioni; che la sentenza del T.A.R.non aveva acquisito autorità di cosa Sez. U–RG 16245/2021 camera di consiglio13.9.2022 giudicata; che il Consiglio per la giustizia amministrativa per la Regione siciliana aveva accolto l’appello avverso la pronuncia del T.A.R. conferendo definitiva efficacia al decreto assessoriale n. 2965/2008col quale era stato disposto che il budgetdel 2008 era comprensivo anche delle prestazioni rese ai cittadini fuori regione. C.O.T. ha resistito all’impugnazione e proposto appello incidentale domandando la condanna dell’A.S.P. all’intero importo portato dal decreto ingiuntivo;in subordine ha chiesto la condanna alla sommadi euro 741.736,80 per prestazioni erogate ai pazienti di altre regioni, previa disapplicazione del decreto assessoriale ( del decret o, cioè, in base al quale le prestazioni dovevano ritenersi comprese nel budget del 2008 ) ; in via ulteriormente gradata ha domandato pronunciarsi condanna per l’importo comunque riconosciuto dovuto. La Corte di appello di Messina ha pronunciato, in data 18 dicembre 2020, sentenzacon cui ha integralmente respinto la domanda di C.O.T..Dopo aver escluso che ricorressero i presupposti per disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro procedimento pendente avanti al T . A . R . di P a lermo (procedimento avente ad oggettol’impugnativa di un atto amministrativo ritenuto non innovativo rispetto al decreto assessoriale), h a osservato che i l Consiglio per la giustizia amministrativa aveva annullato lapronuncia presa in considerazione dal giudice di primo grado, onde tutte le prestazioni oggetto del decreto ingiuntivo dovevano ritenersi espletate in extra budget : in conseguenza ― ha affermato ― il difetto di giurisdizione,che aveva portato alla revoca del decreto ingiuntivo per una parte del credito,andava affermata anche per la restante parte. Ha negato che potesse aver luogo la disapplicazione del decreto assessoriale, visto che la legittimità del medesimo era stata vagliata dal giudice amministrativo in via definitiva, e ha ritenuto che inprimo grado si era formato il giudicato implicito sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario: ha spiegato che il Tribunale, pur senza declinare la Sez. U–RG 16245/2021 camera di consiglio13.9.2022 giurisdizione nel dispositivo, aveva nel la sostanza ritenuto che le prestazioni in extrabudget ― fatta eccezione per quelle relative alla mobilità attiva, e cioè le prestazioni erogate ai non residenti, che però ora vi erano ricomprese, stante la sentenza del Consiglio della giustizia amministrativa, di cui si è detto ― esulavano dalla giurisdizione del giudice ordinario: affermazione, questa,che non era stata impugnata in sede di appello.La Corte di merito ha infine osservato che l’appello incidentale non poteva portare a una pronuncia d i ingiustificato arricchimento, visto che in primo grado non era stata formulata la domanda ex art. 2041 c.c.. 3. — Avverso la pronuncia della Corte di Messina C.O.T. ha proposto un ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustrato da memoria. Resiste con controricorsol’Azienda sanitaria provinciale. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 295 c.p.c., 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., anche in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt.115 e 116 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui è stata esclusa la necessità di sospensione del procedimento reputando meramente confermativa del contenuto del decreto assessoriale n. 2965/2008 la nota n. 5/DIP 0015062, oggetto di impugnativa avanti al T.A.R.della Sicilia, sezione di Palermo. Si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, il detto provvedimento presentava fondamentali elementi di novità e che dall’esito del giudizio amministrativo dipendeva l’accertamento dell’esistenza o meno di economie di budget, relative all’anno 2008, che potevano essere assegnate alla Azienda sanitaria provinciale di Messina, e cioè risorse atte a consentire il pagamento delle prestazioni rese dalla ricorrente anche in regime di mobilità attiva. Nel corpo del motivo si lamenta, inoltre, che la Corte di appello abbia affermato l’esistenza di un Sez. U–RG 16245/2021 camera di consiglio13.9.2022 giudicato sulla giurisdizione senza tener conto che essa istante aveva proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il motivo non merita accoglimento. Lo strumento della sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c. trova effettivamente applicazionecon riferimento alla domanda , devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, con cui la concessionaria di un pubblico servizio sanitario chieda la condanna al pagamento di somme dovute quali corrispettivi per l'espletamento delle prestazioni a favore di soggetti provenienti da una regione diversa da quella ove operi, chiedendo la disapplicazione (e non l'annullamento) dei provvedimenti e delle delibere che, nel regime dei «tetti di spesa sanitaria», vi hanno compreso anche l'espletamento di dette prestazioni: in una tale ipotesi, infatti, il giudice ordinario deve decidere la controversia considerando validi ed efficaci i provvedimenti e le delibere citatise ed in quanto non impugnati o non utilmente contestati presso l’autorità giurisdizionale amministrativa, titolare di giurisdizione esclusiva al riguardo, mentre, qualora tali provvedimenti e delibere siano sub iudice, è tenuto a sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. (Cass. Sez. U. 20 settembre 2019, n. 23536; cfr. pureCass. Sez. U. 20 luglio 2021, n. 20692, in motivazione, oltre che Cass. Sez. U. 22 novembre 2021, n. 35953eCass. 22 settembre 2020, n. 20 86 7, queste due ultime non massimate in CED; nella medesima prospettiva , cfr. Cass. Sez. U. 2 novembre 2018, n. 28053, secondo cui, nel caso di richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla ASL, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice Sez. U–RG 16245/2021 camera di consiglio13.9.2022 amministrativo). La Corte di Messina, come si è detto, ha accolto il gravame della A.S.P.in considerazione della decisione del Consiglio per la giustizia amministrativa per la Regione sicilianache ha definitivamente accertato la legittimità del decreto assessoriale n. 2965/08 , il quale aveva previstol’estensione del budget 2008 a lle prestazioni erogate a cittadini residenti fuori della regione. La ricorrente si duole della mancata sospensione del giudizio in considerazione di una diversa impugnativa pendente in sede giurisdizionale amministrativa: quella concernente la nota 5/DIP 0015062. Si osserva, però, che il provvedimento amministrativo che ha fissato il tetto di spesa è pacificamente costituito da l decreto assessoriale riconosciuto legittimo in sede di appello dal giudice amministrativo, mentre la ricorrente non ha nemmeno dedotto che l’atto per cui è oggi pendente il ricorso al T.A.R.abbia disposto alcunché con riguardo al budget dell’anno 2008 per le prestazioni che qui interessano ( consentendo così di affermare che l’atto stesso sia espressione dell’esercizio di quella potestà amministrativa che , nella materia in esame,giustificherebbe la sospensione del giudizio a norma dell’art. 295 c.p.c, secondo quanto sopra ricordato). La società istante svolge il motivo valorizzandouna diversa questione, soffermandosi, in particolare, sul «sistema della ridistribuzione delle economie a favore delle A.S.P. che presentavano saldi di mobilità attiva non remunerata, come l’A.S.P. di Messina» (pag. 13 del ricorso):del tema relativo alla detta ridistribuzione il provvedimento impugnato, tuttavia, non parla e l’istante nemmeno deduce che esso sia stat o affrontato nel corso del giudizio di merito. In conseguenza,in disparte le lacune nell’esposizione del motivo (avendo particolare riguardo al preciso contenuto dell’atto impugnato e all’oggetto dell’accertamento devoluto al giudice amministrativo), la pregiudizialità risulta affermata con riguardo a Sez. U–RG 16245/2021 camera di consiglio13.9.2022 questioneche, a quanto consta, è rimast a estrane a alla lite e che, come tale, non poteva condizionarne l’esito. La detta questione avrebbe potuto oltretutto porsi, in concreto, solo sulla base di precise acquisizioni probatorie, da parte del Tribunale e della Corte di appello: acquisizioni di cui non è fatta alcuna menzione nel ricorso per cassazione. Quanto alla dedotta impugnazione, con l’appello incidentale, della statuizione del Giudice di primo grado con cui è stata negata la giurisdizione del giudice ordinario ― avendo particolarmente riguardo alla domanda che investiva prestazioni diverse da quelle riferibili alla mobilità attiva― , la ricorrente si limita a sostenere di aver illustrato le ragioni per cui doveva ritenersi sussistente la detta giurisdizione . La deduzione risulta però carente di specificità, posto che la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): a tal fine era necessario chiarire se e come il motivo di appello investisse anche il tema delle prestazioni extra budget da erogare a soggetti residenti nella regione: del resto, la necessaria specificità dei motivi di appello comporta che avverso ildiniego della giurisdizione da parte del giudice di primo grado su di una domanda l'appellante debba muovere una specifica contestazione, non potendo questa desumersi implicitamente dalle argomentazioni dirette a confutare capi diversi della sentenza (cfr. Cass. Sez. U. 8 aprile 2008, n. 9038). 2. ― Il secondo motivo oppone la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 37 c.p.c. in tema di giurisdizione, dell’art. 133, comma 1, lett. c),c.p.a. e degli artt. 4 e 5 l. n. 2248/1865, anche in relazione all’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.. La ricorrente assume, in sintesi, che la Corte di appello avrebbe dovuto provvedere alla disapplicazione del decreto assessoriale che aveva fissato il tetto di spesa per il 2008. Sez. U–RG 16245/2021 camera di consiglio13.9.2022 Il motivo è infondato. La Corte di merito non aveva spazio per alcuna disapplicazione, ma doveva, piuttosto, ritenere valido, ai fini che interessano,il decreto assessoriale in considerazione del giudicato amministrativo oramai caduto sull’impugnativa, da parte di C.O.T. (cfr. ricorso, pag. 3), del detto provvedimento: giudicato specificamente vertente sulla legittimità di quanto disposto con riguardo al limite di spesa operante (anche) per la mobilità attiva . La conclusione è coerente con la giurisprudenza, richiamata al § 1, sulla sospensione per pregiudizialità del giudizio civile nel caso di impugnazionedel provvedimento regionale sui tetti di spesa: come osservato da queste Sezioni Unite, se la parte privata non ha ancora impugnato il provvedimento, le compete impugnarlo, ma deve per intanto soggiacere alla sua efficacia ; se l'impugnazione nonè avvenuta ed il provvedimento si è consolidato, la soggezione ègiustificata a maggior ragione; ma se l'impugnazione è avvenuta e siastata rigettata con sentenza del giudice amministrativo passata in cosa giudicata, vi èsolo da dare rilievo a quest'ultima (Cass. Sez. U. 2 novembre 2018, n. 28053, cit., in motivazione). 3. ― Col terzo mezzo si lamenta anzitutto la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2041 c.c., dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 183, comma 6, c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c.; ci si duole, inoltre, della violazione e falsa applicazionedell’art.37 c.p.c., anche in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art.132 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost..Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta inammissibile, siccome nuova, la domanda di ingiustificato arricchimento. Il motivoè inammissibile. La ricorrente tenta di confutare l’affermazione contenuta nella sentenza impugnataassumendo che nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. «aveva fatto espresso riferimento all’istituto dell’‘ingiustificato arricchimento’». La censura è tuttavia carente della Sez. U–RG 16245/2021 camera di consiglio13.9.2022 necessaria specificità, non consentendo alla Corte di apprezzare il reale contenuto della domanda in questione , onde valutare se essa fosse statatempestivamente formulata in primo grado (e solo riproposta in appello). Lasocietà istante assume pure che la domanda di arricchimento senza causa possaessere spiegataper la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto dedotte in primo grado. Questa deduzione non è tuttavia concludente. Indipendentemente dal punto di diritto posto a base della censura(su cui la giurisprudenza di questaCorte fornisce, per la verità, indicazioni non univoche: cfr., infatti, di recente, Cass. 24 novembre 2020, n. 26694 e Cass. 6 giugno 2022, n. 18145), il ricorso denota, anche al riguardo, un difetto di autosufficienza: infatti, la ricorrente, pur sostenendo,che, in linea astratta, la domanda ex art. 2041 c.c. possa essere propostaper la prima volta in appello, se basata sulle stesse circostanze fatte valere in primo grado, manca poi di chiarire come la detta domanda sia stata in concreto articolata in fase di gravame; omette infatti di riprodurne, quantomeno nelle parti salienti, il contenuto. 4. ― Non integra un motivo di impugnazione la deduzione, rubricata come quarto mezzo di censura, secondo cui l’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso avrebbe imposto l’annullamento del capo di sentenze relativo alle spese (compensate dalla Corte di appello per entrambi i gradi di merito). 5. ― Il ricorso è respinto. 6. ― Per le spese di giudizio di legittimità opera il principio di soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per Sez. U–RG 16245/2021 camera di consiglio13.9.2022 compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai se nsi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupp