CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 47141/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 del TRIBUNALE di LATINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa il 20 novembre 2021, il Tribunale di Latina ha confermato la decisione del Giudice di pace di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti, di minaccia e lesioni personali, condannandolo alla pena di giustizia, con le statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge quattro motivi. 2.1. Nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, ex art. 548 co. 2 cod. proc. pen. Espone la Difesa ricorrente di avere formulato l'eccezione già con l'atto di appello, non sottoscritto dall'imputato, ma firmato unicamente da esso difensore, cosicchè non può ritenersi formata alcuna sanatoria ex art. 184 cod. proc. pen. 2.2. Nullità della sentenza impugnata per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Si sostiene che la notifica risulta effettuata a mani dell'imputato presso un domicilio inesistente, come da documentazione anagrafica depositata e che il difensore ha fatto rilevare in udienza la palese falsità della sottoscrizione apposta. Invoca i principi statuiti dalle Sezioni Unite in tema di oneri accertativi del giudice onde verificare la effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. 2.3. Con il terzo e il quarto motivo viene denunciata la nullità della sentenza impugnata per mancata acquisizione di prova decisiva, costituita dalla assunzione della testimonianza della vedova del defunto testimone oculare, e della moglie dell'imputato al fine anche di acquisire un CD contenente una registrazione audio della conversazione avvenuta, il giorno dei fatti, con il testimone oculare. Entrambe le prove richieste erano finalizzate a introdurre elementi atti a controbilanciare i diritti della Difesa, a fronte della avvenuta acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni, rese durante la fase delle indagini, dell'unico testimone oculare, medio tempore deceduto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.E' manifestamente infondato il primo motivo, alla luce di quanto riporta la sentenza impugnata, ovvero che l'imputato ha ricevuto personalmente l'avviso di deposito della sentenza di primo grado. E' vero, infatti, che l' omessa notifica all' imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio che, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell' imputato, atteso che, in tal caso, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del / 2009, non decorrono nei confronti dell' imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione, con conseguente nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio. (Sez. 2 n. 5888 del 11/02/2022 Rv. 282526 Conf. Sez. 5 n. 13803 del 17/02/2020 Rv. 279100). 1.1. Tuttavia, come il Collegio ha avuto modo di accertare, mediante la consultazione dell'incarto processuale - al quale il giudice di legittimità accede in virtù del vizio denunciato (error in procedendo) - si rinviene in atti la relazione di notifica dell'avviso di deposito tardivo della sentenza di primo grado, nella quale è attestato che, effettivamente, essa venne ricevuta personalmente dall'imputato in data 08 ottobre 2020 ( cfr. pg . 70 del fascicolo). Da qui la manifesta infondatezza della eccezione di nullità. 2. Del pari infondato anche il secondo motivo. Anche in tal caso si desume dalla sentenza impugnata che il ricorrente ha ricevuto presso il domicilio eletto - che la Difesa ricorrente assume essere inesistente - tutte le notifiche, quindi, oltre al decreto di citazione per il giudizio di primo grado e all'avviso di deposito della sentenza, anche del decreto di citazione per il giudizio di appello. La sentenza, invero, dà atto, a pag. 2, che la citazione in appello è stata personalmente ricevuta dal Cerrito. Circostanza, peraltro, non negata neppure dalla Difesa che, invece, evoca la falsità della sottoscrizione apposta sulla cartolina della notifica. E' noto, però, che, in caso di notifica del decreto di citazione a mezzo del servizio postale, come nel caso di specie è avvenuto, l'imputato che intenda contestare l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della relativa raccomandata deve proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l'atto falso della sua attitudine probatoria, non essendo sufficiente la presentazione di una denuncia penale di falso ( Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Rv. 266280; conf. Sez. 2 n. 33870 del 18/06/2019, Rv. 277026; sez. 2, n. 9544 del 19/02/2020, Rv.278512). 2.1. Anche ai fini della conoscenza del processo, si osserva che, nell'impugnare la sentenza di primo grado l'imputato ha contestato, tra l'altro, la mancata acquisizione di un cd che conteneva una conversazione della propria moglie; inoltre, emerge dalla sentenza impugnata, che il difensore depositò anche motivi nuovi chiedendo l'integrazione probatoria finalizzata alla escussione della moglie di uno dei testimoni, nel frattempo deceduto. Condivisibilmente, quindi, la Corte di appello ha ritenuto, con ragionevole valutazione, che l'imputato fosse venuto a conoscenza del processo a suo carico. 3. Anche il terzo motivo che mira a censurare la decisione della Corte di appello, che ha rigettato l'istanza difensiva finalizzata all'integrazione probatoria, per escutere la moglie del teste deceduto e la moglie dello stesso imputato, non ha alcun pregio. Invero, premessa la attendibilità della p.o. ,per avere riferito in sede di denuncia del contenzioso civile pendente con l'imputato, quale elemento da cui trae sincerità e assenza di pregiudizi, il Tribunale ha utilizzato quale elemento di riscontro le dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. che non costituiscono, dunque, l'unico elemento sul quale si è basata la condanna. 3.1. Neppure coglie nel segno l'obiezione difensiva che il Tribunale avrebbe utilizzato una motivazione circolare ( sostenendosi che la prova si basa sulle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità è confermata dal teste oculare ex art. 512 cod. proc. pen.), dal momento che la prova principale è costituita dalla deposizione della p.o. e dal riscontro proveniente dal certificato medico attestante la vasta ecchimosi al volto, compatibile con la dinamica descritta dalla p.o.. A tali dati probatori si aggiungono le dichiarazioni del teste, cosicchè non v'è riscontro della denunciata circolarità della prova. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa de