CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 34301/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napoliletti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma dellasentenza emessa dal Tribunale di Napoli, ha preso atto dell’accordo raggiunto dalleparti ex art. 599 bis cod. proc. pen. e, riconosciute le attenuanti genericheprevalenti, ha ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarottafraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha propostoricorso contro la sentenza enunciando il seguente motivo di seguito illustrato aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606,1° comma lettere b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla mancata esclusionedell’aggravante prevista dall’art. 219 l. fall. Osserva il ricorrente che sul punto lamotivazione è del tutto assente e che tale vizio, incidendo direttamente sullaqualificazione giuridica dei fatti, rende incongrua la pena inflitta in sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Come questa Corte ha ripetutamente affermato, in seguito alla reintroduzionedel c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile ilprincipio, precedentemente elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondocui il giudice d'appello, a fronte della richiesta formulata sull’accordo delle parti,deve limitare la sua cognizione ai motivi non oggetto di rinuncia; per la stessaragione, inoltre, nemmeno sussiste un obbligo di motivazione in ordine al mancatoproscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. o alla corretta qualificazionedel fatto; pertanto, fatta eccezione per il caso dell’irrogazione della pena illegale,è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabilid'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla penain appello (v., ex multis, Sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, Rv. 277196 - 01; 1, n.944 del 23/10/2019, Rv. 278170 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv.272853; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Rv. 245919 - 01).Nel caso di specie, siccome non si rileva l’illegalità della pena inflitta e siccomeil concordato in appello non ha toccato il tema della sussistenza dell’aggravante,si deve dunque affermare la piena legittimità del provvedimento impugnato.2. Trattandosi di ipotesi rientrante nello schema dell’art. 610, comma 5 biscod. proc. pen., deve essere dichiarata, d’ufficio e senza formalità di procedura,l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]