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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46646/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23432/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo all'esclusione dell'aggravante ex art. 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 9) che hanno evidenziato la corretta contestazione della aggravante in corrispondenza dei criteri interpretativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, i quali rappresentano anche la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica, ostativa ex lege a una diversa valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23432/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo all'esclusione dell'aggravante ex art. 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 9) che hanno evidenziato la corretta contestazione della aggravante in corrispondenza dei criteri interpretativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, i quali rappresentano anche la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica, ostativa ex lege a una diversa valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 46646/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris