CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 2001
Cassazione n. 13044/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/2001 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/2001 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce viola;:ione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola acleguata al fatto e richiamando il rilevante quantitativo di droga sequestrata e rimari:ando anche, per giustificare la diversità di pena rispetto all'altro imputato, il nicidesto quantitativo di droga sequestrata a quest'ultimo; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica; va ricordato che, ai fini del trattamento sanziona( rio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati 'l'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento del EI pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è cemurabile in sede di legittimità. Rilevato che con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce vi zio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. Secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di iroga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, cc irir ima 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinz zione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fim dare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/1()/ 2.014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; !; ,;ez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.657 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; !!.;ez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica, si dà rilievo non solo alla quantità della stanza stupefacente ma anche alla disponibilità di una serie di strumenti atti al confezionamento dello stupefacente, circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'i lecita detenzione della sostanza stupefacente. Il ricorrente, peraltro, si dilunga in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità. Rilevato che con un secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinaziel e del trattamento sanzionatorio. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La pena irrogataJE )rimo giudice e confermata dalla Corte di appello è al di sotto del media editi ale e prossima al minimo editale e costituisce principio pacifico che quando a pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, come nella specie, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a :riteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 256464, Sez. 21 settembre 2007, n. 38536). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib Ii,, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soir -na di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della