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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 1986

Cassazione n. 39552/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/2/1986 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/8/1978 avverso la sentenza del 12/3/2021 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di custodia cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Modena, con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro mille di multa in aumento sulla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro cinquemila di multa applicatagli con sentenza del 27 luglio 2015, irrevocabile il 18 marzo 2016 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

In relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa in continuazione sulla pena recata dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del'8 marzo 2016, irrevocabile il 7 novembre 2017.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp,. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione denuncia l'illegittimità di tali ultime statuizioni sia perché l'imputato non ha sofferto alcuna custodia cautelare sia perché, con riferimento alle spese processuali, tale condanna è imposta in violazione della disposizione di cui all'art.445 cod. proc. pen.: non rileva, infatti, ai fini della condanna l'entità della pena assunta a base del calcolo (recata dalla sentenza irrevocabile) ma solo la pena determinata in aumento che è inferiore a quella di anni due di reclusione al di sotto della quale l'imputato non può essere condannato al pagamento delle spese processuali.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di custodia che, trattandosi di disposizione illegittima, può essere eliminata direttamente da questa Corte.

E' invece, manifestamente infondato con riferimento alla condanna al pagamento delle spese processuali, che legittimamente consegue ad una sentenza di applicazione pena superiore ad anni due di reclusione dovendosi avere riguardo, per i fini di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. non del solo aumento di pena applicato sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., sulla condanna già inflitta per reati in precedenza giudicati, ma dell'intero risultato del calcolo conseguente alla sommatoria con la pena base" venendo in rilievo l'intero esito dell'accordo accordo sanzionatorio intervenuto tra le parti, cioè alla "pena unica" finale complessivamente irrogata (ed eseguibile) per effetto dell'applicato cumulo giuridico delle sanzioni relative ai singoli reati unificati dal vincolo della continuazione.

Ed è dalla misura di tale pena (pari a anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro cinquemila di multa) che discende la condanna dell'imputato patteggiante alla rifusione delle spese del procedimento di cui all'art. 444 cod. proc. pen..Non ricorre, invece la medesima ratio con riferimento alle spese di custodia cautelare che devono essere poste a carico dell'imputato solo se effettivamente risulta che l'imputato sia stato detenuto in carcere: ipotesi che, nel caso in esame, non sussiste dal momento che l'imputato non ha subito custodia cautelare. 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché si basa su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dalla stessa imputata e tale da presupporre il suo consenso in ordine alla definizione con un rito premiale rispetto al quale, a fronte della riduzione e determinazione consensuale della pena, ha rinunciato ad avvalersi del dibattimento.

A tanto deve aggiungersi che il ricorso, intrinsecamente generico, neppure si confronta con la motivazione della sentenza del Tribunale che ha dato atto, sulla scorta del contenuto della comunicazione di notizia di reato e delle conversazioni intercettate che documentavano i contatti con svariate persone ai fini di cessione di sostanze stupefacente, dei risultati del positivo riscontro di correttezza della qualificazione giuridica e della insussistenza di cause che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputata secondo la regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen., norma che richiama, ai fini della verifica rimessa al giudice, la evidenza di prove di innocenza. 3.Alla inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di custodia cautelare che elimina.

Dichiara nel resto inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/2/1986 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/8/1978 avverso la sentenza del 12/3/2021 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di custodia cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Modena, con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro mille di multa in aumento sulla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro cinquemila di multa applicatagli con sentenza del 27 luglio 2015, irrevocabile il 18 marzo 2016 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. In relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa in continuazione sulla pena recata dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del'8 marzo 2016, irrevocabile il 7 novembre 2017. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp,. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione denuncia l'illegittimità di tali ultime statuizioni sia perché l'imputato non ha sofferto alcuna custodia cautelare sia perché, con riferimento alle spese processuali, tale condanna è imposta in violazione della disposizione di cui all'art.445 cod. proc. pen.: non rileva, infatti, ai fini della condanna l'entità della pena assunta a base del calcolo (recata dalla sentenza irrevocabile) ma solo la pena determinata in aumento che è inferiore a quella di anni due di reclusione al di sotto della quale l'imputato non può essere condannato al pagamento delle spese processuali. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di custodia che, trattandosi di disposizione illegittima, può essere eliminata direttamente da questa Corte. E' invece, manifestamente infondato con riferimento alla condanna al pagamento delle spese processuali, che legittimamente consegue ad una sentenza di applicazione pena superiore ad anni due di reclusione dovendosi avere riguardo, per i fini di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. non del solo aumento di pena applicato sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., sulla condanna già inflitta per reati in precedenza giudicati, ma dell'intero risultato del calcolo conseguente alla sommatoria con la pena base" venendo in rilievo l'intero esito dell'accordo accordo sanzionatorio intervenuto tra le parti, cioè alla "pena unica" finale complessivamente irrogata (ed eseguibile) per effetto dell'applicato cumulo giuridico delle sanzioni relative ai singoli reati unificati dal vincolo della continuazione. Ed è dalla misura di tale pena (pari a anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro cinquemila di multa) che discende la condanna dell'imputato patteggiante alla rifusione delle spese del procedimento di cui all'art. 444 cod. proc. pen..Non ricorre, invece la medesima ratio con riferimento alle spese di custodia cautelare che devono essere poste a carico dell'imputato solo se effettivamente risulta che l'imputato sia stato detenuto in carcere: ipotesi che, nel caso in esame, non sussiste dal momento che l'imputato non ha subito custodia cautelare. 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché si basa su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dalla stessa imputata e tale da presupporre il suo consenso in ordine alla definizione con un rito premiale rispetto al quale, a fronte della riduzione e determinazione consensuale della pena, ha rinunciato ad avvalersi del dibattimento. A tanto deve aggiungersi che il ricorso, intrinsecamente generico, neppure si confronta con la motivazione della sentenza del Tribunale che ha dato atto, sulla scorta del contenuto della comunicazione di notizia di reato e delle conversazioni intercettate che documentavano i contatti con svariate persone ai fini di cessione di sostanze stupefacente, dei risultati del positivo riscontro di correttezza della qualificazione giuridica e della insussistenza di cause che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputata secondo la regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen., norma che richiama, ai fini della verifica rimessa al giudice, la evidenza di prove di innocenza. 3.Alla inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di custodia cautelare che elimina. Dichiara nel resto inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]
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