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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:184
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61991CJ0166_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-166/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] d' appel d' expression française de l' ordre des architectes, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

[OSCURATO:PERSONA]

e [OSCURATO:PERSONA] national de l' ordre des architectes, domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 11 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15), LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai signori P.J.G.

Kapteyn, presidente di sezione, C.N.

Kakouris e M. Díez de Velasco, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: - per il signor [OSCURATO:PERSONA], dall' avv.

I. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Madrid, - per il [OSCURATO:PERSONA] national de l' ordre des architectes, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Liegi, - per il governo tedesco, dal signor E. Roeder, Regierungsdirektor presso il ministero dell' Economia, in qualità di agente, - per il governo italiano, dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, in qualità di agente, - per la Commissione, dai signori E. Lasnet, consigliere giuridico, e P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del signor [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] national de l' ordre des architectes, rappresentato dall' avv.

F. Moises, del foro di Bruxelles, del governo tedesco e della Commissione all' udienza del 20 febbraio 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 marzo 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 19 giugno 1991, pervenuta in cancelleria il 26 giugno successivo, il [OSCURATO:PERSONA] d' appel d' expression française de l' ordre des architectes, con sede in Bruxelles, ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 11 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15). 2 Detta questione è stata sollevata nel contesto di una controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] national de l' ordre des architectes. 3 Il signor [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco residente in Belgio, ha chiesto di essere iscritto nell' albo dell' ordine degli architetti della provincia del Brabante.

Egli è titolare di un diploma rilasciato dalla sezione architettura della Fachhochschule di Stoccarda il 9 febbraio 1989, a conclusione di quattro anni di studio comprensivi di due semestri di esperienza pratica (Praxissemester), conformemente alla legge del Land del Baden-Wuerttemberg sulle Fachhochschulen.

La domanda del signor [OSCURATO:PERSONA] è stata respinta dal [OSCURATO:PERSONA] de l' ordre des architectes della provincia del Brabante. 4 Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato questa decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d' appel d' expression française de l' ordre des architectes. [OSCURATO:PERSONA] national de l' ordre des architectes è intervenuto nella causa a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] de l' ordre des architectes della provincia del Brabante. 5 Dinanzi al giudice adito il signor [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di avere il diritto di beneficiare delle disposizioni del capitolo III della direttiva (artt. 10 e 11), che istituiscono un regime transitorio per i cittadini della Comunità che hanno iniziato gli studi al più tardi durante il terzo anno accademico successivo alla notifica della direttiva (agosto 1985).

Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha altresì considerato che gli studi sanciti dal diploma di cui egli è titolare costituiscono studi a tempo pieno e gli conferiscono il diritto al riconoscimento del suo diploma in Belgio sulla base non solo dell' art. 11, ma anche dell' art. 4 della direttiva. 6 Secondo il giudice a quo, la causa solleva il problema se gli studi sanciti dal diploma di cui il signor [OSCURATO:PERSONA] è titolare comprendano o no "quattro anni di studi" ai sensi dell' art. 11 della direttiva, considerato che in tale periodo figurano due semestri di esperienza pratica che non costituiscono un anno di studio teorico, ma comportano esercitazioni pratiche obbligatorie. 7 [OSCURATO:PERSONA] d' appel d' expression française de l' ordre des architectes ha chiesto quindi alla Corte di pronunciarsi sulla seguente questione: "Se l' art. 11, lett. a), terzo trattino, della direttiva 85/384/CEE vada interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni di cui facciano parte integrante due 'Praxissemester' sotto la supervisione della 'Fachhochschule' di Stoccarda va considerata equivalente a quattro anni di studi". 8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 9 In via preliminare va ricordato che, secondo l' art. 10 della direttiva, ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli di cui all' art. 11, rilasciati dagli altri [OSCURATO:PERSONA] membri ai cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri che siano già in possesso di tali qualifiche alla data della notifica della direttiva o che abbiano iniziato la loro formazione, sancita da tali diplomi, certificati o altri titoli, al massimo durante il terzo anno accademico successivo a tale notifica, anche se non rispondono ai requisiti minimi dei titoli di cui al capitolo II, attribuendo loro, sul proprio territorio, per quanto concerne l' accesso alle attività contemplate dall' art. 23, lo stesso effetto di diplomi, certificati ed altri titoli nel campo dell' architettura da esso rilasciati. [OSCURATO:PERSONA] membri sono pertanto tenuti a riconoscere detti diplomi senza verificare se essi rispondano ai criteri stabiliti dal capitolo II della direttiva. 10 I diplomi tedeschi contemplati dall' art. 11 della direttiva sono, tra l' altro, quelli rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione architettura; è precisato che quando essi sanciscono studi di durata inferiore a quattro anni, ma di almeno tre anni, è necessaria un' esperienza professionale di almeno quattro anni.

Qualora, per contro, la formazione comporti quattro anni di studi, la condizione dell' esperienza professionale non è prescritta. 11 La Corte, nella sentenza 21 gennaio 1992, causa 310/90, Egle (Racc. pag.

I-177), ha dichiarato che l' art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva dev' essere interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni, comprensiva di semestri di esperienza pratica organizzati ed accompagnati dalla Fachhoschule, deve considerarsi costitutiva di studi a tempo pieno della durata di quattro anni. 12 La stessa interpretazione, per quanto riguarda la durata degli studi di cui trattasi, vale per l' art. 11, lett. a), terzo trattino, della direttiva, il quale fa riferimento all' art. 4, n. 1, lett. a), della stessa. 13 Di conseguenza, la questione pregiudiziale va risolta dichiarando che l' art. 11, lett. a), terzo trattino, della direttiva 85/384/CEE dev' essere interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni di cui costituiscono parte integrante due semestri di esperienza pratica sotto la direzione della "Fachhochschule" di Stoccarda va considerata comprensiva di quattro anni di studi.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 14 Le spese sostenute dai governi tedesco e italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] d' appel d' expression française de l' ordre des architectes con ordinanza 19 giugno 1991, dichiara: L' art. 11, lett. a), terzo trattino, della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, dev' essere interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni di cui costituiscono parte integrante due semestri di esperienza pratica sotto la direzione della "Fachhochschule" di Stoccarda va considerata comprensiva di quattro anni di studi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CJ0166_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-166/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] d' appel d' expression française de l' ordre des architectes, nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] national de l' ordre des architectes, domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 11 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15), LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, C.N. Kakouris e M. Díez de Velasco, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: - per il signor [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. I. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Madrid, - per il [OSCURATO:PERSONA] national de l' ordre des architectes, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Liegi, - per il governo tedesco, dal signor E. Roeder, Regierungsdirektor presso il ministero dell' Economia, in qualità di agente, - per il governo italiano, dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, in qualità di agente, - per la Commissione, dai signori E. Lasnet, consigliere giuridico, e P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del signor [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] national de l' ordre des architectes, rappresentato dall' avv. F. Moises, del foro di Bruxelles, del governo tedesco e della Commissione all' udienza del 20 febbraio 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 marzo 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 19 giugno 1991, pervenuta in cancelleria il 26 giugno successivo, il [OSCURATO:PERSONA] d' appel d' expression française de l' ordre des architectes, con sede in Bruxelles, ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 11 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15). 2 Detta questione è stata sollevata nel contesto di una controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] national de l' ordre des architectes. 3 Il signor [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco residente in Belgio, ha chiesto di essere iscritto nell' albo dell' ordine degli architetti della provincia del Brabante. Egli è titolare di un diploma rilasciato dalla sezione architettura della Fachhochschule di Stoccarda il 9 febbraio 1989, a conclusione di quattro anni di studio comprensivi di due semestri di esperienza pratica (Praxissemester), conformemente alla legge del Land del Baden-Wuerttemberg sulle Fachhochschulen. La domanda del signor [OSCURATO:PERSONA] è stata respinta dal [OSCURATO:PERSONA] de l' ordre des architectes della provincia del Brabante. 4 Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato questa decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d' appel d' expression française de l' ordre des architectes. [OSCURATO:PERSONA] national de l' ordre des architectes è intervenuto nella causa a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] de l' ordre des architectes della provincia del Brabante. 5 Dinanzi al giudice adito il signor [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di avere il diritto di beneficiare delle disposizioni del capitolo III della direttiva (artt. 10 e 11), che istituiscono un regime transitorio per i cittadini della Comunità che hanno iniziato gli studi al più tardi durante il terzo anno accademico successivo alla notifica della direttiva (agosto 1985). Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha altresì considerato che gli studi sanciti dal diploma di cui egli è titolare costituiscono studi a tempo pieno e gli conferiscono il diritto al riconoscimento del suo diploma in Belgio sulla base non solo dell' art. 11, ma anche dell' art. 4 della direttiva. 6 Secondo il giudice a quo, la causa solleva il problema se gli studi sanciti dal diploma di cui il signor [OSCURATO:PERSONA] è titolare comprendano o no "quattro anni di studi" ai sensi dell' art. 11 della direttiva, considerato che in tale periodo figurano due semestri di esperienza pratica che non costituiscono un anno di studio teorico, ma comportano esercitazioni pratiche obbligatorie. 7 [OSCURATO:PERSONA] d' appel d' expression française de l' ordre des architectes ha chiesto quindi alla Corte di pronunciarsi sulla seguente questione: "Se l' art. 11, lett. a), terzo trattino, della direttiva 85/384/CEE vada interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni di cui facciano parte integrante due 'Praxissemester' sotto la supervisione della 'Fachhochschule' di Stoccarda va considerata equivalente a quattro anni di studi". 8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 9 In via preliminare va ricordato che, secondo l' art. 10 della direttiva, ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli di cui all' art. 11, rilasciati dagli altri [OSCURATO:PERSONA] membri ai cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri che siano già in possesso di tali qualifiche alla data della notifica della direttiva o che abbiano iniziato la loro formazione, sancita da tali diplomi, certificati o altri titoli, al massimo durante il terzo anno accademico successivo a tale notifica, anche se non rispondono ai requisiti minimi dei titoli di cui al capitolo II, attribuendo loro, sul proprio territorio, per quanto concerne l' accesso alle attività contemplate dall' art. 23, lo stesso effetto di diplomi, certificati ed altri titoli nel campo dell' architettura da esso rilasciati. [OSCURATO:PERSONA] membri sono pertanto tenuti a riconoscere detti diplomi senza verificare se essi rispondano ai criteri stabiliti dal capitolo II della direttiva. 10 I diplomi tedeschi contemplati dall' art. 11 della direttiva sono, tra l' altro, quelli rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione architettura; è precisato che quando essi sanciscono studi di durata inferiore a quattro anni, ma di almeno tre anni, è necessaria un' esperienza professionale di almeno quattro anni. Qualora, per contro, la formazione comporti quattro anni di studi, la condizione dell' esperienza professionale non è prescritta. 11 La Corte, nella sentenza 21 gennaio 1992, causa 310/90, Egle (Racc. pag. I-177), ha dichiarato che l' art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva dev' essere interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni, comprensiva di semestri di esperienza pratica organizzati ed accompagnati dalla Fachhoschule, deve considerarsi costitutiva di studi a tempo pieno della durata di quattro anni. 12 La stessa interpretazione, per quanto riguarda la durata degli studi di cui trattasi, vale per l' art. 11, lett. a), terzo trattino, della direttiva, il quale fa riferimento all' art. 4, n. 1, lett. a), della stessa. 13 Di conseguenza, la questione pregiudiziale va risolta dichiarando che l' art. 11, lett. a), terzo trattino, della direttiva 85/384/CEE dev' essere interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni di cui costituiscono parte integrante due semestri di esperienza pratica sotto la direzione della "Fachhochschule" di Stoccarda va considerata comprensiva di quattro anni di studi. Decisione relativa alle spese Sulle spese 14 Le spese sostenute dai governi tedesco e italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] d' appel d' expression française de l' ordre des architectes con ordinanza 19 giugno 1991, dichiara: L' art. 11, lett. a), terzo trattino, della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, dev' essere interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni di cui costituiscono parte integrante due semestri di esperienza pratica sotto la direzione della "Fachhochschule" di Stoccarda va considerata comprensiva di quattro anni di studi.
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