CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 34364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32147-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1716/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: -la Corte d’appello di Bari rigettata l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermò la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato improcedibile la domanda avanzata dagli appellanti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per non essere stata rinnovata la procedura di mediazione nel termine stabilito dal Tribunale; -i soccombenti appellanti propongono ricorso sulla base di quattro motivi Osserva 1. Con il complesso censuratorio di cui ai primi tre motivi, denunziante violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 2, d. lgs. n. 28/2013, i ricorrenti assumono, in sintesi, che, pur avendo avviato il tentativo di conciliazione oltre il termine di quindici giorni fissato dal Giudice, il primo incontro davanti al Mediatore (fissato per il 6/3/2016), al quale la controparte non si era presentata, e l’udienza per la verifica davanti al Tribunale (9/6/2016) erano decorsi per interro i tre mesi prescritti. 1. 1. La doglianza è manifestamente fondata, dovendo trovare applicazione il principio enunciato da questa Corte, secondo il quale, in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo -e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone (Sez. 2, n. 40035, 14/12/2021, Rv. 663177). 1. 2. Il quarto motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono per non essere stato giudicato valido il primo esperito tentativo, resta assorbito . La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenz impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittim