Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39584/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 03/04/2025, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 10 e 14 I.n. 110/75 e 648 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], quanto alle doglianze sulla commisurazione della pena e sulla riduzione inferiore ad un terzo della stessa in relazione alle concesse circostanze attenuanti generiche, che «deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen.» (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410 — 01; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211582 - 01); i giudici di merito hanno sottolineato l'obiettiva gravità del fatto (la pericolosità dell'arma completa in tutte le sue componenti, con colpo in canna e cane armato), i precedenti penali dell'imputato, negativamente valutabili, il suo comportamento successivo al reato (ha indirizzato gli operanti nel luogo dove si trovava l'arma non rinvenuta immediatamente dopo la prima perquisizione); il maggiore disvalore penale della condotta è, pertanto, ampiamente illustrata e agganciata a dati fattuali non contestati dal ricorso e la ponderazione degli elementi di mitigazione è stata agganciata ad elementi fattuali specifici; che del tutto generica risulta conseguentemente la connessa doglianza riguardo la necessità di un'ulteriore riduzione della sanzione; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 03/04/2025, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 10 e 14 I.n. 110/75 e 648 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], quanto alle doglianze sulla commisurazione della pena e sulla riduzione inferiore ad un terzo della stessa in relazione alle concesse circostanze attenuanti generiche, che «deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen.» (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410 — 01; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211582 - 01); i giudici di merito hanno sottolineato l'obiettiva gravità del fatto (la pericolosità dell'arma completa in tutte le sue componenti, con colpo in canna e cane armato), i precedenti penali dell'imputato, negativamente valutabili, il suo comportamento successivo al reato (ha indirizzato gli operanti nel luogo dove si trovava l'arma non rinvenuta immediatamente dopo la prima perquisizione); il maggiore disvalore penale della condotta è, pertanto, ampiamente illustrata e agganciata a dati fattuali non contestati dal ricorso e la ponderazione degli elementi di mitigazione è stata agganciata ad elementi fattuali specifici; che del tutto generica risulta conseguentemente la connessa doglianza riguardo la necessità di un'ulteriore riduzione della sanzione; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 39584/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris