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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 novembre 2023

Cassazione n. 29353/2024

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24535/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA], n. 201, è elettivamente domiciliato. –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati per legge. -controricorrenti- Avverso la sentenza n. 14126/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 12/10/2023, depositata il 28/11/2023 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato

1. Con atto depositato il 10/01/2023, [OSCURATO:PERSONA] impugnò il decreto della Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del 14/11/2022, con cui era stata rigettata la sua domanda di ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento rubricato al n. 6101/20 per aver omesso la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni di reddito con specifica determinazione del reddito complessivo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della giustizia non si costituirono.

Con sentenza n. 14126/2023, depositata il 28/11/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettò il ricorso, evidenziando come il ricorrente avesse omesso di indicare specificamente quale fosse il reddito imponibile suo e degli altri familiari risultante dall’ultima dichiarazione e se vi fossero o meno redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.

2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Si difendono con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76-79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito rigettato il ricorso, valorizzando la genericità della dichiarazione da lui resa in merito al reddito proprio e dei propri familiari, senza specificare quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare e se vi fossero eventuali redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva.

Ad avviso del ricorrente, i giudici non avevano considerato che l'articolo 79, comma 1, pur richiedendo l'allegazione di apposita dichiarazione da parte dell'istante, non imponeva una specifica indicazione delle varie componenti di reddito che avevano condotto alla determinazione del reddito complessivo, né l'indicazione della natura del reddito percepito, ma solo la dichiarazione dell’istante, sotto la propria responsabilità, del reddito complessivo determinato secondo le modalità indicate dall'articolo 76.

2. Preliminarmente, occorre osservare come questa Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 9344 del 8/4/2024, abbia chiesto la rimessione alle Sezioni unite della questione, analoga a quella di specie, relativa alla necessità di individuare il rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, ossia se esso possa ravvisarsi nel ricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta dell’uno o dell’altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riserva dell’organo decidente.

Ritiene allora il Collegio che sia opportuno rinviare a nuovo ruolo, in attesa che si pronuncino sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24535/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA], n. 201, è elettivamente domiciliato. –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati per legge. -controricorrenti- Avverso la sentenza n. 14126/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 12/10/2023, depositata il 28/11/2023 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato 1. Con atto depositato il 10/01/2023, [OSCURATO:PERSONA] impugnò il decreto della Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del 14/11/2022, con cui era stata rigettata la sua domanda di ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento rubricato al n. 6101/20 per aver omesso la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni di reddito con specifica determinazione del reddito complessivo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della giustizia non si costituirono. Con sentenza n. 14126/2023, depositata il 28/11/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettò il ricorso, evidenziando come il ricorrente avesse omesso di indicare specificamente quale fosse il reddito imponibile suo e degli altri familiari risultante dall’ultima dichiarazione e se vi fossero o meno redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. 2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Si difendono con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia. Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76-79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito rigettato il ricorso, valorizzando la genericità della dichiarazione da lui resa in merito al reddito proprio e dei propri familiari, senza specificare quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare e se vi fossero eventuali redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva. Ad avviso del ricorrente, i giudici non avevano considerato che l'articolo 79, comma 1, pur richiedendo l'allegazione di apposita dichiarazione da parte dell'istante, non imponeva una specifica indicazione delle varie componenti di reddito che avevano condotto alla determinazione del reddito complessivo, né l'indicazione della natura del reddito percepito, ma solo la dichiarazione dell’istante, sotto la propria responsabilità, del reddito complessivo determinato secondo le modalità indicate dall'articolo 76. 2. Preliminarmente, occorre osservare come questa Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 9344 del 8/4/2024, abbia chiesto la rimessione alle Sezioni unite della questione, analoga a quella di specie, relativa alla necessità di individuare il rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, ossia se esso possa ravvisarsi nel ricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta dell’uno o dell’altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riserva dell’organo decidente. Ritiene allora il Collegio che sia opportuno rinviare a nuovo ruolo, in attesa che si pronuncino sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle S