CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 dicembre 1972
Cassazione n. 37065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/12/1972 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti dell'8 luglio 2019, con cui Tascini .Tommaso era stato condannato alla pena complessiva di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro due- milacinquecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (due cessioni rispettivamente di gr. 0,2 e gr. 1,8 di cocaina di cui ai capi F e G agli acquirenti Tahai e Ciccocioppo). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.. Si deducono la carenza e l'illogicità dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, essendo state ritenute erroneamente inattendibili le testimonianze dei due soggetti trovati in possesso di stupefacente. Il ricorrente osserva chek nella sentenza impugnata si è fatto riferimento alle dichiarazioni non convincenti né risolutive del Ciccocioppo. La Corte di merito ha al- tresì osservato che l'imputato aveva intrapreso contatti per realizzare un lavoro edile, mentre in realtà il Ciccocioppo voleva organizzare una cena di lavoro al ristorante del quale il Tascini era titolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'inadeguatezza dell'apparato argomenta- tivo della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cessione di stupefacenti ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Al riguardo, la lettura offerta dalla Corte di appello dell'intera vicenda fattuale appare sostenuta da una motivazione che ne evidenzia efficacemente le chiavi inter- pretative. I giudici del gravame, invero, hanno ritenuto che i conversanti facessero riferi- mento a sostanze stupefacenti per il linguaggio convenzionale usato, tipicamente al- lusivo, in ordine al quale il ricorrente non aveva esposto una convincente lettura alternativa. Sul punto va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui Ot l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Oltre alla plausibile ricostruzione circa il contenuto delle conversazioni intercet- tate, la Corte di appello ha adeguatamente chiarito le ragioni dell'ipotizzato stretto collegamento tra detti colloqui e il successivo sequestro della sostanza stupefacente disposto nei confronti degli acquirenti Tahai e Ciccotosto, avvenuto pochissimo tempo dopo. In proposito, la Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha ricono- sciuto la responsabilità del Tascini alla luce del tenore delle conversazioni intercettate e del sequestro di cocaina operato nei confronti dei suoi interlocul:ori. Nella sentenza impugnata si è chiarito che, nel corso delle telefonate intercettate, il Tascini aveva parlato con gli acquirenti di stupefacenti e non di lavoro o di una cena da organizzare nel proprio locale e che non erano state evidenzial:e ragioni di natura diversa, per le quali l'imputato avrebbe dovuto incontrare successivamente gli inter- locutori; si è poi precisato che anche gli acquirenti non avevano fornito spiegazioni convincenti e risolutive del motivo dell'incontro con l'imputato nonché del possesso di stupefacenti riscontrato subito dopo tale riunione. Alla luce di quanto esposto, si comprendono agevolmente le ragioni, per le quali il successivo sequestro di droga era stato considerato quale riscontro oggettivo dell'interpretazione dei colloqui captati. In ragione del comprovato collegamento tra i dialoghi predetti e il successivo sequestro della cocaina, la vicenda criminosa è stata correttamente inquadrata in un contesto unitario di traffici di droga. La valenza pro- batoria del significato delle conversazioni, il cui oggetto è stato logicamente ricon- dotto a vicende di stupefacenti, ha consentito di individuare un nesso tra le stesse ed il sequestro. Gli elementi acquisiti a carico del Tascini, pertanto, non consistevano esclusiva- mente nelleStW....,dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione, bensì 271 At• 1- i erano inaividuati altres, ì riscontri oggettivi tratti dalla successiva attività di inda- gine ed analizzati dalla Corte di merito con particolare attenzione e rigore. Inoltre, il ricorrente non ha svolto deduzioni critiche con riguardo ai punti, che hanno segnato lo sviluppo decisionale, e si è sottratto ad uno specifico confronto con le considerazioni attinenti al significato delle conversazioni captate e alla valutazione degli ulteriori elementi di indagine, sostanzialmente riproponendo le medesime argo- mentazioni alle quali la sentenza impugnata ha fornito una risposta completa ed ./ esauriente. ci 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del