Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 03049/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorson. 7519/2021 propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.tiRosario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa da ll’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1656 /20 2 0 de l la C orte d ’Appello d i Firenze pubblicatain data 10/09/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. (committente) conveniva avanti il Tribunale di Firenze la [OSCURATO:SOCIETA]. (garante), al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore dell’importo di euro 100.142,43,in forza di tre Appalto -Svincolo ritenute a garanzia – Polizze fideiussorie polizze fideiussorie che l’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato per ottenere lo svincolo anticipato delle ritenute a garanzia (previste nel contratto di appalto del 6.8.2003 in ragione del 10% sugli acconti che sarebbero via via maturati sul corrispettivo), nonché al risarcimento dei danni subìti per complessivi euro 194.650,00.

Non essendo risultate le opere correttamente eseguite da [OSCURATO:SOCIETA] ed essendosi HDI obbligata in siffatta evenienza alla restituzione degli importi anticipatamente svincolati per il caso di inadempimento contrattuale dell’appaltatrice, la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva deciso di escutere le polizze assicurative de quibus.

Il Tribunale di Firenze accoglieva la sola domanda fondata sull’escussione delle polizze, basando la decisione sulla lettura congiunta degli artt. 4 e 10 del contratto di appalto, escludendo la sussistenza di un’altra garanzia che sarebbe stata idonea a precludere a [OSCURATO:SOCIETA] l’escussione delle dette polizze in virtù dell’art. 7 delle [OSCURATO:PERSONA] di assicurazione e rilevando il difetto di prova in ordine al dolo della committente e l’inverosimiglianza dell’errore in cui sarebbe incorsa la garante (siccome operatore professionale del settore), nonché la mancata possibilità di riconoscerlo da parte dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Sull’impugnazione diHDI, la Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello, affermando che, alla luce degli artt. 4 e 10 del contratto di appalto, l’appaltatore, al fine di conseguire, in occasione dei singoli pagamenti effettuati in corso d’opera, anche le ritenute in garanzia del 10%, aveva sostituito le stesse con la stipula con HDI delle tre polizze assicurative per cui era causa, che nel detto contratto non erano state previste altre forme di garanzia, che l’errore prospettato da HDI era privo dei requisiti dell’essenzialità e della riconoscibilità da parte dell’altro contraente e che l’appellante non aveva dimostrato l’esistenza di un dolo omissivo, essendosi limitata ad allegare, peraltro in termini generici, una “omissione ad hoc”.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento non ha svolto difese.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

All’esito della camera di consiglio del 4 - 2 - 2026 il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale escluso che le polizze poste a suo carico costituissero il deposito cauzionale del 10% e per non aver ritenuto che il contratto di appalto contemplasse, agli artt. 4 e 7, due diversi e consecutivi tipi di garanzia, tra iquali quella da essa assunta era di tipo suppletivo.

1.1. Il motivo è infondato.

La odierna ricorrente sostiene che la garanzia da essa prestata, essendo stata acquisita nel corso del contratto in occasione della liquidazione anticipata delle ritenute accantonate sui s.a.l., non poteva essere quella primaria del 10%, bensì necessariamente quella di tipo suppletivo, in quanto l’appalto di lavori è di norma affidato dietro acquisizione ab origine di idonea cauzione fideiussoria o reale a garanzia della buona esecuzione dello stesso.

In termini generali, va evidenziato che è sufficiente che l’interpretazione data dal giudice a un contratto sia una delle possibili interpretazioni (Cass.nn. 7500/2007 e 24539/2009), non essendo, quindi, necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile (Cass. n. 10131/2006).

In particolare, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'artt. 1362 e ss. c.c. o, sulla base delle disposizioni attuali, di motivazione non rispettosa del minimo costituzionale (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iterlogico seguito per giungere alla decisione).

Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione deicanoni asseritamente violati eai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass.n. 22536/2007).

D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni.

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. nn. 9461/2021, 28319/2017, 27136/2017,24539/2009, 7500/2007).

Nel caso di specie la ricorrente sollecita una interpretazione possibile, ma alternativa delle clausole contrattuali, senza peraltro considerare, da un lato,che l’utilizzo del termine “deposito” al singolare, anziché al plurale, era coerente, in realtà, con la previsione astratta contenuta nell’art. 10 del contratto d’appalto (secondo cui “ogni singola ritenuta a garanzia potrà essere sostituita, su richiesta dell’appaltatore, con il rilascio di fideiussione assicurativa di primaria compagnia”); dall’altro lato, che non emerge in alcuna parte del detto contratto (o, comunque, la odierna ricorrentenon ha indicato clausole dello stesso da cui ciò possa evincersi) l’esistenza di un’altra cauzione prioritaria rispetto alla fideiussione prestata dalla HDI.

La considerazione secondo cui, in assenza di una garanzia prestata già dall’origine del rapporto a copertura del 10%, [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe certamente affidato i lavori alla [OSCURATO:SOCIETA] rappresenta, poi, una asserzione unilaterale meramente ipotetica e apodittica , non suffragata da alcun elemento di carattere oggettivo.

In ogni caso, la motivazione resa sul punto dalla corte di merito è congrua dal punto di vista logico-formale e corretta sul piano giuridico, avendo la stessa evidenziato, proprio sulla base degli artt. 1362 e 1363 c.c., che, alla luce degli artt. 4 e 10 del contratto di appalto, l’appaltatore, al fine di conseguire, in occasione dei singoli pagamenti effettuati in corso d’opera, anche le ritenute in garanzia del 10%, aveva sostituito le stesse con la stipula con HDI delle tre polizze assicurative per cui era causa; avendo altresì evidenziatoche non era possibile desumere l’esistenza di una diversa polizza fideiussoria dalla locuzione “rivalendosi (…) sul deposito a garanzia del 10% prestato e garantito da apposita polizza fideiussoria assicurativa”, poichétale locuzione, opportunamente coordinata con la previsione dell’art. 10,faceva riferimento alle ritenute di garanzia che, in via concorrenziale o alternativa, sarebbero rimaste nella disponibilità del committente, oppure sarebbero state sostituite con le polizze di cui è causa.

A supporto della correttezza dell’interpretazione letterale eseguita dal giudice di merito e dell’inconsistenza degli argomenti della ricorrente, va, altresì, evidenziato che, sulla base del senso letterale e complessivo delle clausole contenute negli artt. 4 e 10 del contratto di appalto, l’art.4 disciplinava il caso in cui la polizza assicurativa verso terzi fosse stata annullata o, comunque, avesse perso efficacia (nella cui evenienza era previsto che la committente avrebbe potuto stipularne una direttamente rivalendosi per il relativo prezzo sull’importo del primo s.a.l. o sul deposito a garanzia del 10% prestato e garantito da apposita polizza fideiussoria assicurativa); l’art.10regolamentava le ritenute a garanzia del 10%, che la committente avrebbe avuto diritto di operare in occasione dei pagamenti in corso d’opera degli acconti mensili, fatta salva la possibilità per l’appaltatrice di sostituirle con il rilascio di fideiussione assicurativa di primaria compagnia.

Orbene, avendo la committente preteso la copertura assicurativa offerta per i pagamenti integrali (vale a dire, comprensivadelle ritenute del 10%) in corso d’opera (in occasione dei s.a.l. mensili), in conseguenza degli inadempimenti ascritti all’appaltatrice, è evidente che è stata fatta valere la garanzia contemplata dall’art. 7 del contratto di appalto, vale a dire proprio quella prestata dalla HDI eoggetto della presente causa.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia il “vizio di motivazione per illogicità – omesso esame di fatto storico principale”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che essa aveva ragionevolmente fatto affidamento sul fatto di non essere l’unico fideiussore a dover sopportare le conseguenze risarcitorie di un eventuale inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA], dovendo intervenire semmai in seconda battuta.

2.1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, l’accoglimento della doglianza in esame (che per la maggior parte reitera i rilievi critici già formulati con il primo motivo) presupporrebbe la fondatezza del primo motivo che, come visto, si è, invece, rivelato destituito di fondamento.

In secondo luogo, la proposizione di motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5. c.p.c. è preclus a nella presente sede, ex art. 348 - ter co.5 c.p.c. vigente ratione temporis, essendosi in presenza di una cd. doppia conforme e non avendo la ricorrente neppure dedotto che le due decisioni di merito si fondassero su differenti ragioni inerenti ai fatti (Cass. nn . 5947/2023 e 26774/2016).

In terzo luogo, va ricordato che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.

U, n. 8053/2014).

Ebbene, la ricorrente ha del tutto omesso di indicare quale sarebbe il fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso, limitandosi solo a sollecitare, come detto, una differente interpretazione delle clausole contrattuali.

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1431c.c., in relazione all’art. 1176 c.c., per non aver la corte d’appello considerato, quanto al dedotto errore in cui era incorsa la compagnia di assicurazione, che è tutelabile anche una situazione soggettiva di cd. ignoranza e che le altre parti contrattuali le avevano taciuto che la garanzia che andava a emettere non era, nonostante le apparenze, suppletiva e, quanto al dolo omissivo, che, una volta verificato che le sue polizze erano suppletive, non avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti o particolari indagini.

3.1. Il motivo è infondato.

Non è configurabile alcuna violazione di legge, se solo si considera che la corte d’appello, al fine di escludere la configurabilità di un errore, ha analizzato i due requisiti indefettibili della essenzialità e della riconoscibilità dello stesso da parte dell’altro contraente, escludendoli;avuto riguardo al primo, perché HDI – impresa assicurativa del settore - si era limitata a confidare nell’esistenza di un’altra polizza o garanzia avente carattere principale sulla base di un equivoco nella lettura del contratto e senza preoccuparsi di accertarne l’esistenza e, in relazione al secondo, in quanto neppure un comportamento improntato a ordinaria diligenza da parte della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto rilevare l’errore in cui sarebbe incorsa la controparte; quanto al presunto dolo omissivo, ha evidenziato che l’appellante non aveva dimostrato l’esistenza dello stesso, essendosi limitata ad allegare, peraltro in termini generici, una “omissione ad hoc”.

Anche con il presente motivo la ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie.

In proposito, va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione, come nel caso di specie, di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità(Cass. n. 3340/2019, n. 24155/2017, n. 195/2016).

La rilevanza dell'errore, come causa di annullamento del negozio, è caratterizzata dal duplice profilo della sua essenzialità e della riconoscibilità, intesa, quest'ultima, come capacità di rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle circostanze del contratto che alle qualità dei contraenti.

A tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile, quoad effectum, la concreta ed effettiva conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa la ratiodella norma di cui all'art. 1431 c.c., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva; la relativa valutazione del giudice di merito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 31078/2019, Cass.

S.U. 5900/1997).

A sua volta, il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine a una falsa o distorta rappresentazione della realtà,all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare; ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione.

Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 5734/2019, n. 21074/2009).

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2720 , 2727 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che l’esistenza dell’altra garanzia si doveva necessariamente presumere.

4.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nel rilevare l’inammissibilitàdei precedenti motivi, da intendersi qui per integralmente ripetute,bastando osservare che la ricorrente si limita a prospettare una propria versione dei fatti, e perciò una diversa ricognizione della fattispecie concreta, senza denunciarealcuna effettiva violazione di legge.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia l’”omesso esame di fatto (asserita mancata dimostrazione dell’essenzialità dell’errore e della sussistenza del dolo), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che, trattandosi di cauzione suppletiva, ogni suo onere dimostrativo si esauriva attraverso l’esame diretto delle polizze.

5.1. Il motivo è inammissibile, in via assorbente rispetto a ogni altra ragione, ex art. 348 - ter co. 5 c.p.c., da applicare ratione temporis, vertendosi in ipotesi di doppia conforme.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per la pronuncia ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 115/2002.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso a favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.600,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorson. 7519/2021 propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.tiRosario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa da ll’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1656 /20 2 0 de l la C orte d ’Appello d i Firenze pubblicatain data 10/09/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. (committente) conveniva avanti il Tribunale di Firenze la [OSCURATO:SOCIETA]. (garante), al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore dell’importo di euro 100.142,43,in forza di tre Appalto -Svincolo ritenute a garanzia – Polizze fideiussorie polizze fideiussorie che l’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato per ottenere lo svincolo anticipato delle ritenute a garanzia (previste nel contratto di appalto del 6.8.2003 in ragione del 10% sugli acconti che sarebbero via via maturati sul corrispettivo), nonché al risarcimento dei danni subìti per complessivi euro 194.650,00. Non essendo risultate le opere correttamente eseguite da [OSCURATO:SOCIETA] ed essendosi HDI obbligata in siffatta evenienza alla restituzione degli importi anticipatamente svincolati per il caso di inadempimento contrattuale dell’appaltatrice, la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva deciso di escutere le polizze assicurative de quibus. Il Tribunale di Firenze accoglieva la sola domanda fondata sull’escussione delle polizze, basando la decisione sulla lettura congiunta degli artt. 4 e 10 del contratto di appalto, escludendo la sussistenza di un’altra garanzia che sarebbe stata idonea a precludere a [OSCURATO:SOCIETA] l’escussione delle dette polizze in virtù dell’art. 7 delle [OSCURATO:PERSONA] di assicurazione e rilevando il difetto di prova in ordine al dolo della committente e l’inverosimiglianza dell’errore in cui sarebbe incorsa la garante (siccome operatore professionale del settore), nonché la mancata possibilità di riconoscerlo da parte dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Sull’impugnazione diHDI, la Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello, affermando che, alla luce degli artt. 4 e 10 del contratto di appalto, l’appaltatore, al fine di conseguire, in occasione dei singoli pagamenti effettuati in corso d’opera, anche le ritenute in garanzia del 10%, aveva sostituito le stesse con la stipula con HDI delle tre polizze assicurative per cui era causa, che nel detto contratto non erano state previste altre forme di garanzia, che l’errore prospettato da HDI era privo dei requisiti dell’essenzialità e della riconoscibilità da parte dell’altro contraente e che l’appellante non aveva dimostrato l’esistenza di un dolo omissivo, essendosi limitata ad allegare, peraltro in termini generici, una “omissione ad hoc”. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento non ha svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. All’esito della camera di consiglio del 4 - 2 - 2026 il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale escluso che le polizze poste a suo carico costituissero il deposito cauzionale del 10% e per non aver ritenuto che il contratto di appalto contemplasse, agli artt. 4 e 7, due diversi e consecutivi tipi di garanzia, tra iquali quella da essa assunta era di tipo suppletivo. 1.1. Il motivo è infondato. La odierna ricorrente sostiene che la garanzia da essa prestata, essendo stata acquisita nel corso del contratto in occasione della liquidazione anticipata delle ritenute accantonate sui s.a.l., non poteva essere quella primaria del 10%, bensì necessariamente quella di tipo suppletivo, in quanto l’appalto di lavori è di norma affidato dietro acquisizione ab origine di idonea cauzione fideiussoria o reale a garanzia della buona esecuzione dello stesso. In termini generali, va evidenziato che è sufficiente che l’interpretazione data dal giudice a un contratto sia una delle possibili interpretazioni (Cass.nn. 7500/2007 e 24539/2009), non essendo, quindi, necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile (Cass. n. 10131/2006). In particolare, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'artt. 1362 e ss. c.c. o, sulla base delle disposizioni attuali, di motivazione non rispettosa del minimo costituzionale (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iterlogico seguito per giungere alla decisione). Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione deicanoni asseritamente violati eai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass.n. 22536/2007). D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni. Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. nn. 9461/2021, 28319/2017, 27136/2017,24539/2009, 7500/2007). Nel caso di specie la ricorrente sollecita una interpretazione possibile, ma alternativa delle clausole contrattuali, senza peraltro considerare, da un lato,che l’utilizzo del termine “deposito” al singolare, anziché al plurale, era coerente, in realtà, con la previsione astratta contenuta nell’art. 10 del contratto d’appalto (secondo cui “ogni singola ritenuta a garanzia potrà essere sostituita, su richiesta dell’appaltatore, con il rilascio di fideiussione assicurativa di primaria compagnia”); dall’altro lato, che non emerge in alcuna parte del detto contratto (o, comunque, la odierna ricorrentenon ha indicato clausole dello stesso da cui ciò possa evincersi) l’esistenza di un’altra cauzione prioritaria rispetto alla fideiussione prestata dalla HDI. La considerazione secondo cui, in assenza di una garanzia prestata già dall’origine del rapporto a copertura del 10%, [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe certamente affidato i lavori alla [OSCURATO:SOCIETA] rappresenta, poi, una asserzione unilaterale meramente ipotetica e apodittica , non suffragata da alcun elemento di carattere oggettivo. In ogni caso, la motivazione resa sul punto dalla corte di merito è congrua dal punto di vista logico-formale e corretta sul piano giuridico, avendo la stessa evidenziato, proprio sulla base degli artt. 1362 e 1363 c.c., che, alla luce degli artt. 4 e 10 del contratto di appalto, l’appaltatore, al fine di conseguire, in occasione dei singoli pagamenti effettuati in corso d’opera, anche le ritenute in garanzia del 10%, aveva sostituito le stesse con la stipula con HDI delle tre polizze assicurative per cui era causa; avendo altresì evidenziatoche non era possibile desumere l’esistenza di una diversa polizza fideiussoria dalla locuzione “rivalendosi (…) sul deposito a garanzia del 10% prestato e garantito da apposita polizza fideiussoria assicurativa”, poichétale locuzione, opportunamente coordinata con la previsione dell’art. 10,faceva riferimento alle ritenute di garanzia che, in via concorrenziale o alternativa, sarebbero rimaste nella disponibilità del committente, oppure sarebbero state sostituite con le polizze di cui è causa. A supporto della correttezza dell’interpretazione letterale eseguita dal giudice di merito e dell’inconsistenza degli argomenti della ricorrente, va, altresì, evidenziato che, sulla base del senso letterale e complessivo delle clausole contenute negli artt. 4 e 10 del contratto di appalto, l’art.4 disciplinava il caso in cui la polizza assicurativa verso terzi fosse stata annullata o, comunque, avesse perso efficacia (nella cui evenienza era previsto che la committente avrebbe potuto stipularne una direttamente rivalendosi per il relativo prezzo sull’importo del primo s.a.l. o sul deposito a garanzia del 10% prestato e garantito da apposita polizza fideiussoria assicurativa); l’art.10regolamentava le ritenute a garanzia del 10%, che la committente avrebbe avuto diritto di operare in occasione dei pagamenti in corso d’opera degli acconti mensili, fatta salva la possibilità per l’appaltatrice di sostituirle con il rilascio di fideiussione assicurativa di primaria compagnia. Orbene, avendo la committente preteso la copertura assicurativa offerta per i pagamenti integrali (vale a dire, comprensivadelle ritenute del 10%) in corso d’opera (in occasione dei s.a.l. mensili), in conseguenza degli inadempimenti ascritti all’appaltatrice, è evidente che è stata fatta valere la garanzia contemplata dall’art. 7 del contratto di appalto, vale a dire proprio quella prestata dalla HDI eoggetto della presente causa. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia il “vizio di motivazione per illogicità – omesso esame di fatto storico principale”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che essa aveva ragionevolmente fatto affidamento sul fatto di non essere l’unico fideiussore a dover sopportare le conseguenze risarcitorie di un eventuale inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA], dovendo intervenire semmai in seconda battuta. 2.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, l’accoglimento della doglianza in esame (che per la maggior parte reitera i rilievi critici già formulati con il primo motivo) presupporrebbe la fondatezza del primo motivo che, come visto, si è, invece, rivelato destituito di fondamento. In secondo luogo, la proposizione di motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5. c.p.c. è preclus a nella presente sede, ex art. 348 - ter co.5 c.p.c. vigente ratione temporis, essendosi in presenza di una cd. doppia conforme e non avendo la ricorrente neppure dedotto che le due decisioni di merito si fondassero su differenti ragioni inerenti ai fatti (Cass. nn . 5947/2023 e 26774/2016). In terzo luogo, va ricordato che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, n. 8053/2014). Ebbene, la ricorrente ha del tutto omesso di indicare quale sarebbe il fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso, limitandosi solo a sollecitare, come detto, una differente interpretazione delle clausole contrattuali. 3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1431c.c., in relazione all’art. 1176 c.c., per non aver la corte d’appello considerato, quanto al dedotto errore in cui era incorsa la compagnia di assicurazione, che è tutelabile anche una situazione soggettiva di cd. ignoranza e che le altre parti contrattuali le avevano taciuto che la garanzia che andava a emettere non era, nonostante le apparenze, suppletiva e, quanto al dolo omissivo, che, una volta verificato che le sue polizze erano suppletive, non avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti o particolari indagini. 3.1. Il motivo è infondato. Non è configurabile alcuna violazione di legge, se solo si considera che la corte d’appello, al fine di escludere la configurabilità di un errore, ha analizzato i due requisiti indefettibili della essenzialità e della riconoscibilità dello stesso da parte dell’altro contraente, escludendoli;avuto riguardo al primo, perché HDI – impresa assicurativa del settore - si era limitata a confidare nell’esistenza di un’altra polizza o garanzia avente carattere principale sulla base di un equivoco nella lettura del contratto e senza preoccuparsi di accertarne l’esistenza e, in relazione al secondo, in quanto neppure un comportamento improntato a ordinaria diligenza da parte della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto rilevare l’errore in cui sarebbe incorsa la controparte; quanto al presunto dolo omissivo, ha evidenziato che l’appellante non aveva dimostrato l’esistenza dello stesso, essendosi limitata ad allegare, peraltro in termini generici, una “omissione ad hoc”. Anche con il presente motivo la ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie. In proposito, va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione, come nel caso di specie, di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità(Cass. n. 3340/2019, n. 24155/2017, n. 195/2016). La rilevanza dell'errore, come causa di annullamento del negozio, è caratterizzata dal duplice profilo della sua essenzialità e della riconoscibilità, intesa, quest'ultima, come capacità di rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle circostanze del contratto che alle qualità dei contraenti. A tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile, quoad effectum, la concreta ed effettiva conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa la ratiodella norma di cui all'art. 1431 c.c., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva; la relativa valutazione del giudice di merito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 31078/2019, Cass. S.U. 5900/1997). A sua volta, il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine a una falsa o distorta rappresentazione della realtà,all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare; ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 5734/2019, n. 21074/2009). 4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2720 , 2727 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che l’esistenza dell’altra garanzia si doveva necessariamente presumere. 4.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nel rilevare l’inammissibilitàdei precedenti motivi, da intendersi qui per integralmente ripetute,bastando osservare che la ricorrente si limita a prospettare una propria versione dei fatti, e perciò una diversa ricognizione della fattispecie concreta, senza denunciarealcuna effettiva violazione di legge. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia l’”omesso esame di fatto (asserita mancata dimostrazione dell’essenzialità dell’errore e della sussistenza del dolo), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che, trattandosi di cauzione suppletiva, ogni suo onere dimostrativo si esauriva attraverso l’esame diretto delle polizze. 5.1. Il motivo è inammissibile, in via assorbente rispetto a ogni altra ragione, ex art. 348 - ter co. 5 c.p.c., da applicare ratione temporis, vertendosi in ipotesi di doppia conforme. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per la pronuncia ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 115/2002. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso a favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.600,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pres
Sentenza Cassazione n. 03049/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris