CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 50777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27-06-2023 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza con riferimento al primo e al secondo motivo e rigetto del ricorso quanto al primo motivo. iDEPOBITATA [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 giugno 2022, il Tribunale di Salerno condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di arresto ed euro 6.000 di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, a lei contestato per avere realizzato, in difformità del permesso di costruire n. 327 del 2007, cinque vani di accesso lungo una parete precedentemente interrata, così ponendo in essere un mutamento della destinazione d'uso con suddivisione in più ambienti a uso residenziale dotati di impianti igienici; fatto accertato in Salerno il 5 gennaio 2011. Con sentenza del 27 giugno 2023, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena a carico dell'imputata in mesi 4 di arresto ed euro 4.000 di multa, concedendo il beneficio della non menzione e confermando nel resto la decisione del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello campana, la Anello, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con i primi quattro, esposti congiuntamente, la difesa deduce il vizio di motivazione, la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, la mancata assunzione di una prova decisiva e l'erronea applicazione degli art. 110 cod. pen. e 44 lett. b) del d. P.R. n. 380 del 2001, censurando innanzitutto il rigetto da parte della Corte di appello delta richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'audizione dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe consentito di individuare l'epoca di esecuzione delle opere e l'autore delle stesse, in una vicenda in cui l'immobile, all'atto del sequestro, si trovava nello stesso stato in cui era stato acquistato dalla ricorrente. Ed invero la mancata ultimazione delle opere al momento del sopralluogo del 5 gennaio 2011 non dimostra affatto che gli interventi abusivi siano ad ascriversi, al di là di ogni ragionevole dubbio, alla Anello, posto che l'acquisto è avvenuto il 21 settembre 2010, mentre la segnalazione delle opere abusive risale al 17 settembre 2010. Inoltre, non sarebbero dimostrative della compartecipazione della ricorrente alta consumazione dell'abuso edilizio né te iniziative volte al ripristino dello stato dei luoghi, posto che l'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 indica nel proprietario il solo soggetto legittimato a intervenire sull'immobile anche per eliminare i precedenti abusi, né la mancata prova di una controversia instaurata nei confronti del precedente proprietario, stante la mancanza di mezzi economici in capo all'Anello per poter intraprendere un costoso contenzioso civile nei confronti del venditore. Con il quinto motivo, infine, oggetto di doglianza è l'erronea applicazione degli art. 24 e 26 cod. pen., avendo la Corte di appello inflitto all'imputata una pena illegale, irrogando, unitamente all'arresto, la pena della multa in luogo dell'arresto, sebbene si proceda per reati contravvenzionali. 3. Il Procuratore generate ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza con riferimento al primo e al secondo motivo ed il rigetto del ricorso quanto al primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi quattro motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in quanto oggettivamente connessi perché tutti afferenti all'affermazione di responsabilità, sono inammissibili o manifestamente infondati. Manifestamente infondata è la censura relativa alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Va ricordato che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità. La rinnovazione del dibattimento, infatti, postula una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado ed ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.2,n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005,dep.27101/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808; Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv.266820 - 01). [OSCURATO:PERSONA] d'appello, inoltre, ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado. In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977). Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, infatti, può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez.6, n.11907 del 13/12/2013, dep.12/03/2014, Rv.259893;Sez.4, n.47095 del 02/12/2009, Rv.245996). Nella specie, la Corte territoriale, ha evidenziato la completezza del quadro probatorio ed ha esplicitamente motivato circa la non necessità di procedere ad una nuova audizione del tecnico Nocera, con argomentazioni adeguate e scevre da illogicità che si sottraggono al sindacato di legittimità (pp 3 e 4 della sentenza impugnata). Le restanti doglianze sono inammissibili. La Corte territoriale ha enucleato ed esaminato plurimi elementi fattuali, i quali, complessivamente valutati, risultavano dimostrativi della circostanza che le opere abusive erano state realizzate o, quanto meno, proseguite dall'imputata. Le argomentazioni sono congrue e non manifestamente illogiche e si sottraggono al sindacato di legittimità (pp 4 e 5 della sentenza impugnata). A fronte di tale adeguato percorso argomentativo, la ricorrente propone censure, che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ricostruzione e valutazione precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; Sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6, n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). 2. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui - come nella specie- la difformità non presenti profili di merito non valutabili in sede di legittimità e dipenda esclusivamente da un errore materiale relativo alla pena indicata in dispositivo, palesemente rilevabile dall'esame della motivazione in cui si ricostruisca chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena (Sez. 3, n.38259 del 25/09/2007, Rv. 237828; Sez.F, n.35516 del 19/08/2013, Rv.257203; Sez.4, n.43419 del 29/09/2015, Rv.264909; Sez.2, n.13904 del 09/03/2016, Rv.266660). Nel caso in esame, non si profila la dedotta violazione di legge e la conseguente illegalità della pena pecuniaria irrogata, in considerazione del fatto che la motivazione prevale sul dispositivo perché espone chiaramente e inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice dell'appello per determinare la misura e la specie della pena pecuniaria, indicata esattamente in "euro 4.000,00 di ammenda" (peraltro inferiore nel quantum al minimo edittale della pena pecuniaria prevista per il reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2201, pari ad euro 10.329, a seguito del raddoppio dell'entità delle sanzioni pecuniarie effettuato dall'art. 32, comma 47, dl 30 settembre 2003 n. 326) sicché non si giustifica la diversa specie di pena indicata in dispositivo (euro 4.000,00 di "multa"), frutto di evidente errore materiale. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso.inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza dì colpa netta determinazione detta causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. In considerazione della dedaratoria di inammissibilità del ricorso, non può provvedersi in questa sede all'eliminazione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, risultando competente a provvedere il giudice che ha emesso la sentenza (art. 130, comma 1, cod.proc.pen.) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorre