CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 47945/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con ordinanza in data 23 giugno 2023, dichiarava inammissibile l'appello avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma datata 15-12-2022 che aveva condannato il predetto alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di danneggiamento. Riteneva la corte di appello che l'impugnazione non risultava corredata dalla necessaria elezione di domicilio e dal mandato ad impugnare e ciò ai sensi dell'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. introdotto dalla c.d. riforma Cartabia. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 89 D.Lgs 150/2022, 581 commi 1 ter ed 1 quater cod.proc.pen. posto che, ai sensi delle disposizioni transitorie dettate dalla c.d. Legge Cartabia anche la disciplina dettata dall'art. 5131 comma 1 quater cod. proc.pen. doveva essere applicata alle sole sentenze emesse in data successiva il 30 dic:embre 2022 e non anche a quelle pronunciate, come quella in esame, anteriormente detta data. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto. Ed invero, come esattamente rilevato dal ricorso e sottolineato anche dal parere del Procuratore Generale, per effetto della previsione contenuta nell'art. 89 comma terzo D.Lgs 150/2022 le disposizioni della legge Cartabia relative alle impugnazioni si applicano per le sole sentenze pronunciate in data successiva l'entrata in vigore della stessa legge e, quindi, soltanto per le sentenze successive il 30 dicembre 2022. Nel caso in esame risulta invece che la sentenza del Tribunale di Roma aveva data 15 dicembre 2022 così che alla stessa non poteva essere applicata la disciplina dettata dall'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen.. Né rileva in alcun modo la data di deposito della motivazione (3-.3-2023) o di proposizione dell'appello ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) posto che facendo la legc:ie riferimento alla data di pronuncia della sentenza è alla data di lettura del dispositivo che deve univocamente aversi riferimento. Al proposito l'irrilevanza della data di proposizione dell'impugnazione risulta già affermata dalla sentenza a Sezioni Unite secondo cui ai fini clell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (Sez. U. n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236537 - 01). Quanto alla data di deposito della motivazione anch'essa risulta irrilevante essendosi affermato anche recentemente sullo stesso tema che in tema di impugnazioni, il termine al quale la disciplina transitoria di cui all'art. 89, comma ::3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ancora l'applicabilità del nuovo regime previsto dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione (Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, Rv. 285148 - 01). Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi ad altra sezione della corte di appello di Roma per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Roma per l'ulteriore corso. Roma, 9 novembre 2023 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. 91-11 io Pardo , I.A.) ) L'hiukitT IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] mperia