CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 10013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23869/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Piediluco n. 9; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate; [OSCURATO:PERSONA] spa - intimate - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2486/17/15, depositata il 16/03/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2/7/13 cella Commissione tributaria provinciale di Benevento che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella esattoriale per II.DD. ed IVA 2007. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare: -che le imposte precettate erano dovute, anche, dal [OSCURATO:PERSONA], a causa del vincolo di solidarietà con l'obbligata principale [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi di società a ristretta base societaria; -che non vi era vincolo di pregiucizialità con la causa pendente in ordine all'avviso di accertamento orodromico alla cartella di pagamento impugnata, trattandosi di iscrizione a ruolo provvisoria ai sensi dell'art. 15, dPR 602/1973; -che non vi era alcuna norma imp icante l'indicazione nell'atto della riscossione le modalità di calcolo degli interessi; -che non vi era alcun profilo di incostituzionalità da rilevare in ordine alla pretesa dell'agente della riscossione per i suoi compensi quali determinati dalla legge. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi. L'Agenzia delle entrate e l'agente c ella riscossione sono rimasti intimati. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 36C, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia l'insufficienza/la contraddittorietà della sentenza impugnata. La censura è inammissibile. Trattandosi di appello proposto Jopo 1'11 settembre 2012, trova applicazione nel testo applicabile temporalmente l' art. 348 ter, cod. proc. civ., sicchè la censura per vizio motivazionale non è proponibile. Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell'art. 115, comma 8, dPR 917/1986, poiché la CTR non ha considerato la propria eccezione di infondatezza dell'avviso di accertamento prodromico della cartella esattoriale impugnata a causa dell'erroneo riferimento alla disposizione legislativa evocata. La censura è inammissibile. Va infatti ribadito che i motivi di ricorso per cassazione devono avere stretta pertinenza alle rationes decidendi delle sentenze impugnate (cfr. tra le molte, Cass., n. 20910/2017), mentre la critica de qua non ne investe alcuna, benì, addirittura, deduce un vizio dell'atto impositivo presupposto dePa cartella di pagamento impugnata. Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia la nullità cella sentenza impugnata per carenza strutturale radicale della sua motivazione e per extrapetizione in violazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs 546/1992, 112, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod.. proc. civ., poiché la CTR ha affermato la validità del'atto della riscossione impugnato sulla base della fondatezza delle pretese erariali contenute nel prodromico avviso di accertamento. La censura è infondata. Anzitutto devesi rilevare che la motivazione della sentenza impugnata sicuramente è al di sopra d "minimo costituzionale" (v. SU 8053/2014). In secondo luogo il giudice tributario di appello ha risposto ad una questione, sui crediti portati dalla cartella di pagamento impugnata, pacificamente posta con il gravame dal contribuente, sicchè non si ravvisa alcuna violazione cell'art. 112, cod. proc. civ. E' peraltro evidente che quanto ft) merito statuito dalla CTR campana non è ulteriormente sindacabile in questa sede. In conclusione il ricorso va rigetta':o. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione delle intimate. PQM La Corte rigetta il ricorso. n sr.._1i a's \IC, o ei V'tU ( C:, L) vt c (0 Cosi deciso in Roma, 26 gennaio 2022