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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 09961/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del primo motivo di ricorso con annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 settembre 2020, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen. 1.1Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], reiterando l'eccezione relativa alla nullità della notifica del decreto introduttivo del giudizio di appello, rilevando che la Corte di appello aveva provveduto, in data 7 luglio 2020, ad una irrituale ed onnicomprensiva notifica telematica eseguita contestualmente ai sensi dell'art. 157 quarto comma 8 bis (benchè il difensore avesse dichiarato di rifiutare tale notificazione) ed ai sensi dell'art. 161 quarto comma cod.proc.pen., e nonostante ancora nessun tentativo di notificazione al domicilio eletto fosse stato effettuato; aggiunge che del tutto priva di fondamento era l'asserzione della Corte territoriale secondo la quale la mancata notifica all'imputato del decreto di citazione diretta a giudizio innanzi al giudice monocratico non aveva generato una nullità assoluta ed insanabile, non avendo tenuto conto che la notifica era stata eseguita presso lo studio professionale di un avvocato non più difensore dell'imputato, il quale aveva inoltre dichiarato di non aver mai conosciuto il ricorrente.

Il difensore osserva poi che del tutto irragionevole era la motivazione del giudice a quo in ordine alla ulteriore dedotta nullità processuale, riferita alla mancata indicazione dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ex art. 375 cod.proc.pen. della data e dell'ora di comparizione. 1.2 Il difensore eccepisce che, con riferimento alla censura difensiva relativa alla configurabilità del falso cd. grossolano, la Corte territoriale pareva escludere, quasi per dogma giuridico, che la stessa potesse in ogni caso sussistere; era quindi del tutto censurabile la motivazione con la quale la Corte territoriale aveva ritenuto la superfluità dell'accertamento peritale, pure sollecitato dalla difesa con l'atto di appello. 1.3 Il difensore osserva che la motivazione della Corte di appello appariva del tutto carente in merito alla ritenuta insussistenza dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.pen. in luogo del delitto di ricettazione, non essendo dato comprendere, dal tenore della sentenza, in cosa consistessero le modalità di presentazione della merce, niente affatto specificate, che avrebbero portato ad escludere la fattispecie invocata. 1.4 Con riferimento alla richiesta di conversione della pena detentiva, il difensore rileva che la Corte di appello aveva formulato una mera asserzione, del tutto priva di supporto motivazionale, circa le qualità soggettive del ricorrente.1.5 Da ultimo, il difensore censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva stabilito ex officio la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, senza che tale aspetto fosse mai stato affrontato in contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Relativamente alla prima eccezione, si deve rilevare come nel caso in esame non vi sia stata una omessa notifica, ma una notifica irregolare, che non può ritenersi inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, così evidenziando la concreta conoscenza di quest'ultimo in ordine al processo ed ai suoi sviluppi Questa Corte ha infatti direttamente constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che il ricorrente, all'atto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore, per cui deve presumersi che egli abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo legava al difensore; il fatto quindi che la notifica ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen. sia stata effettuata prima di accertare l'inidoneità del domicilio non comporta la nullità della stessa, ma una mera irregolarità, vista la presenza del difensore di fiducia a tutte le fasi del processo e quindi la conoscenza delle stesse in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA], si deve anche rilevare che, come costantemente sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, "l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento". (Sez. 4, Sentenza n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246 - 01), per cui si deve ritenere che anche la notifica eseguita ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. presso il difensore sia valida in quanto eseguita al domicilio eletto.

Le rimanenti eccezioni processuali sono state correttamente rigettate dalla Corte di appello, che ha rilevato che quella relativa alla notifica presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata tardivamente proposta, e quella sulla mancata indicazione del giorno e dell'ora dell'interrogatorio era infondata in quanto l'imputato era stato reso edotto della possibilità di recarsi a rendere l'interrogatorio (pag.5 sentenza di appello) entro cinque giorni da relativo invito (con precisa indicazione del luogo), per cui era stato messo in grado di rendere l'interrogatorio entro quel termine (non risulta che il ricorrente si sia mai presentato presso il luogo indicato); in altri termini, si deve ritenere che nel caso in esame vi sia stata una indicazione generica della data e dell'ora, ma non mancante tale da impedire l'effettuazione dell'incombente che, con una minima diligenza da parte del ricorrente, si sarebbe potuto effettuare. 1.2 Sul secondo motivo di ricorso, si deve ribadire come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che "Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno." (Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01). 1.3 La Corte di appello ha anche escluso che si potesse ritenere configurabile l'ipotesi di cui all'art. 712 cod.pen., viste le modalità di presentazione della merce (vendita sull'arenile marittimo, come spiegato nella sentenza di primo grado) e la mancanza di fatture o altra documentazione fiscale a dimostrazione del legittimo acquisto della stessa.

Quanto alla mancata conversione della pena detentiva, si deve rilevare che la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.; ciò è esattamente quello che è stato fatto dalla Corte di appello, con la motivazione contenuta nell'ultima pagina della sentenza impugnata; infine, si deve osservare che il giudice di appello, quando non abbia provveduto il giudice di primo grado, bene può pronunciare "ex officio" la revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e della non menzione concesse con sentenza precedente, senza con ciò violare il principio del divieto della reformatio in peius poiché detta revoca opera di diritto.2.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 02/02/2022 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del primo motivo di ricorso con annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 settembre 2020, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen. 1.1Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], reiterando l'eccezione relativa alla nullità della notifica del decreto introduttivo del giudizio di appello, rilevando che la Corte di appello aveva provveduto, in data 7 luglio 2020, ad una irrituale ed onnicomprensiva notifica telematica eseguita contestualmente ai sensi dell'art. 157 quarto comma 8 bis (benchè il difensore avesse dichiarato di rifiutare tale notificazione) ed ai sensi dell'art. 161 quarto comma cod.proc.pen., e nonostante ancora nessun tentativo di notificazione al domicilio eletto fosse stato effettuato; aggiunge che del tutto priva di fondamento era l'asserzione della Corte territoriale secondo la quale la mancata notifica all'imputato del decreto di citazione diretta a giudizio innanzi al giudice monocratico non aveva generato una nullità assoluta ed insanabile, non avendo tenuto conto che la notifica era stata eseguita presso lo studio professionale di un avvocato non più difensore dell'imputato, il quale aveva inoltre dichiarato di non aver mai conosciuto il ricorrente. Il difensore osserva poi che del tutto irragionevole era la motivazione del giudice a quo in ordine alla ulteriore dedotta nullità processuale, riferita alla mancata indicazione dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ex art. 375 cod.proc.pen. della data e dell'ora di comparizione. 1.2 Il difensore eccepisce che, con riferimento alla censura difensiva relativa alla configurabilità del falso cd. grossolano, la Corte territoriale pareva escludere, quasi per dogma giuridico, che la stessa potesse in ogni caso sussistere; era quindi del tutto censurabile la motivazione con la quale la Corte territoriale aveva ritenuto la superfluità dell'accertamento peritale, pure sollecitato dalla difesa con l'atto di appello. 1.3 Il difensore osserva che la motivazione della Corte di appello appariva del tutto carente in merito alla ritenuta insussistenza dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.pen. in luogo del delitto di ricettazione, non essendo dato comprendere, dal tenore della sentenza, in cosa consistessero le modalità di presentazione della merce, niente affatto specificate, che avrebbero portato ad escludere la fattispecie invocata. 1.4 Con riferimento alla richiesta di conversione della pena detentiva, il difensore rileva che la Corte di appello aveva formulato una mera asserzione, del tutto priva di supporto motivazionale, circa le qualità soggettive del ricorrente.1.5 Da ultimo, il difensore censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva stabilito ex officio la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, senza che tale aspetto fosse mai stato affrontato in contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Relativamente alla prima eccezione, si deve rilevare come nel caso in esame non vi sia stata una omessa notifica, ma una notifica irregolare, che non può ritenersi inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, così evidenziando la concreta conoscenza di quest'ultimo in ordine al processo ed ai suoi sviluppi Questa Corte ha infatti direttamente constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che il ricorrente, all'atto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore, per cui deve presumersi che egli abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo legava al difensore; il fatto quindi che la notifica ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen. sia stata effettuata prima di accertare l'inidoneità del domicilio non comporta la nullità della stessa, ma una mera irregolarità, vista la presenza del difensore di fiducia a tutte le fasi del processo e quindi la conoscenza delle stesse in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA], si deve anche rilevare che, come costantemente sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, "l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento". (Sez. 4, Sentenza n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246 - 01), per cui si deve ritenere che anche la notifica eseguita ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. presso il difensore sia valida in quanto eseguita al domicilio eletto. Le rimanenti eccezioni processuali sono state correttamente rigettate dalla Corte di appello, che ha rilevato che quella relativa alla notifica presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata tardivamente proposta, e quella sulla mancata indicazione del giorno e dell'ora dell'interrogatorio era infondata in quanto l'imputato era stato reso edotto della possibilità di recarsi a rendere l'interrogatorio (pag.5 sentenza di appello) entro cinque giorni da relativo invito (con precisa indicazione del luogo), per cui era stato messo in grado di rendere l'interrogatorio entro quel termine (non risulta che il ricorrente si sia mai presentato presso il luogo indicato); in altri termini, si deve ritenere che nel caso in esame vi sia stata una indicazione generica della data e dell'ora, ma non mancante tale da impedire l'effettuazione dell'incombente che, con una minima diligenza da parte del ricorrente, si sarebbe potuto effettuare. 1.2 Sul secondo motivo di ricorso, si deve ribadire come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che "Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno." (Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01). 1.3 La Corte di appello ha anche escluso che si potesse ritenere configurabile l'ipotesi di cui all'art. 712 cod.pen., viste le modalità di presentazione della merce (vendita sull'arenile marittimo, come spiegato nella sentenza di primo grado) e la mancanza di fatture o altra documentazione fiscale a dimostrazione del legittimo acquisto della stessa. Quanto alla mancata conversione della pena detentiva, si deve rilevare che la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.; ciò è esattamente quello che è stato fatto dalla Corte di appello, con la motivazione contenuta nell'ultima pagina della sentenza impugnata; infine, si deve osservare che il giudice di appello, quando non abbia provveduto il giudice di primo grado, bene può pronunciare "ex officio" la revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e della non menzione concesse con sentenza precedente, senza con ciò violare il principio del divieto della reformatio in peius poiché detta revoca opera di diritto.2. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/02/2022 Il consigliere
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