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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:C:1997:219
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61996C0329 - IT Avviso legale importante | 61996C0329 Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 24 aprile 1997. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Mancato recepimento della direttiva 92/43/CEE. - [OSCURATO:PERSONA]329/96. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-03749 Conclusioni dell avvocato generale 1 In questa causa la Commissione chiede alla Corte di dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che, non avendo emanato e/o non avendo comunicato alla Commissione entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato. 2 La direttiva 92/43 prevede varie misure dirette alla conservazione o al ripristino di habitat naturali e di specie della fauna e della flora selvatiche che presentano un interesse per la Comunità. 3 L'art. 23, n. 1, della direttiva dispone che: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica.

Essi ne informano immediatamente la Commissione». 4 La Repubblica ellenica non ha negato di non aver recepito la direttiva, ma fa valere talune difficoltà tecniche.

Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono dedurre tali difficoltà in un procedimento del genere. 5 Ne consegue che la Commissione può ottenere dalla Corte la dichiarazione richiesta.

Conclusione 6 Di conseguenza, ritengo che la Corte debba: «1) dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato; 2) condannare la Repubblica ellenica alle spese di questo giudizio». (1) - GU L 206, pag. 7.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996C0329 - IT Avviso legale importante | 61996C0329 Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 24 aprile 1997. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Mancato recepimento della direttiva 92/43/CEE. - [OSCURATO:PERSONA]329/96. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-03749 Conclusioni dell avvocato generale 1 In questa causa la Commissione chiede alla Corte di dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che, non avendo emanato e/o non avendo comunicato alla Commissione entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato. 2 La direttiva 92/43 prevede varie misure dirette alla conservazione o al ripristino di habitat naturali e di specie della fauna e della flora selvatiche che presentano un interesse per la Comunità. 3 L'art. 23, n. 1, della direttiva dispone che: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione». 4 La Repubblica ellenica non ha negato di non aver recepito la direttiva, ma fa valere talune difficoltà tecniche. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono dedurre tali difficoltà in un procedimento del genere. 5 Ne consegue che la Commissione può ottenere dalla Corte la dichiarazione richiesta. Conclusione 6 Di conseguenza, ritengo che la Corte debba: «1) dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato; 2) condannare la Repubblica ellenica alle spese di questo giudizio». (1) - GU L 206, pag. 7.
Sentenza Corte di giustizia UE/1997 — Fons Iuris — Fons Iuris