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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 24428/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36258/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 4990/19 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l’11 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/7/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Fra il 29 dicembre 2015 e il 2 dicembre 2016 vennero notificati a [OSCURATO:PERSONA] tre avvisi di accertamento attributivi di maggiore Irpef per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Gli atti impositivi traevano origine dall’emersione, in capo al contribuente, di numerose operazioni di accreditamento bancario — in presenza di indici di capacità contributiva quali spese per mutuo, assicurazione ed autovettura — a fronte dell’assenza di red diti dichiarati per le annualità in questione.

2. Gli avvisi furono impugnati con separati ricorsi dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre a contestare la sussistenza di vizi procedimentali, sostenne che gli accreditamenti in questione erano riconducibili alla sua attività ― lecita, abituale ed esclusiva ― di giocatore e scommettitore.

La C.T.P. di Roma, riuniti i ricorsi, li respinse.

3. L’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] fu rigettato dalla C.T.R. del Lazio.

I giudici d’appello ritennero che il contribuente non avesse offerto prove idonee a confortare l’assunto in base al quale gli indici desumibili dalle movimentazioni bancarie non fossero riconducibili a reddito imponibile.

In particolare, osservarono che gli scontrini dal medesimo prodotti non consentivano di identificarlo come il vincitore delle somme che vi erano riportate e, soprattutto, non erano riferibili, per date e importo, ai versamenti su conti corrente presi in esame dall’Amministrazione.

Sul punto, inoltre, ritennero di non attribuire rilevanza alle dichiarazioni a conferma rese da terzi in sede extraprocessuale e prodotte dal [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi di riscontro; rilevarono infine, quanto alle sanzioni applicate, che le stesse erano giustificate dal comportamento omissivo del contribuente.

4. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da successiva memoria.

L’amministrazione ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 38, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 115 cod. proc. civ., nonché «errore di percezione ex art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ.».Il ricorrente, in particolare, sostiene che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere che tutti gli atti impositivi fossero fondati su indagini bancarie, quando quello inerente all’anno 2009 era stato invece «emesso in base al solo meccanismo del “redditometro” di cui all’art. 38 d.P.R. 600/1973».

Siffatto errore, ad avviso del contribuente, avrebbe assunto uno specifico rilievo in relazione all’onere probatorio fattone conseguire a suo carico; in caso di accertamento tramite “redditometro”, infatti, egli avrebbe potuto limitarsi a dimostrare «la propria capacità economica tout court (proveniente da redditi esenti ovvero soggetti a ritenuta) che gli ha consentito le spese sostenute», anziché fornire, come invece richiesto, la ben più gravosa prova della provenienza del denaro utilizzato per i versamenti su conto corrente.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Innanzitutto, il ricorrente non riporta né richiama il contenuto dell’atto impositivo relativo all’anno 2009, donde dovrebbe evincersi la fondatezza della premessa del proprio ragionamento, attinente alla metodica di accertamento utilizzata dall’Amministrazione.

Sul punto, peraltro, la sentenza impugnata afferma con chiarezza che l’accertamento tramite “redditometro” «per gli anni 2009 e 2010 […] è stato solo l’impulso da cui è scaturita la successiva attività di controllo dell’ufficio», effettuata con ricorsoad indagini bancarie.

In ogni caso, il ricorrente non indica neppure le prove che egli avrebbe offerto (o potuto offrire) per vincere la presunzione che sorregge il meccanismo accertativo di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973; in altri termini, la censura non specifica quali sarebbero i contenuti sottratti al giudizio il cui esame avrebbe condotto a una decisione diversa, risultando così formulata in termini ostativi al suo scrutinio nel merito.

2. Il secondo mezzo denunzia violazione dell’art. 2002 cod. civ.Il ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere l’inidoneità probatoria delle ricevute di vincita da lui depositate per l’anno 2009 in considerazione del fatto che non si trattava di documenti nominativi.

Osserva, al riguardo, che la normativa fiscale dell’epoca non prevedeva il rilascio di ricevute nominative, autorizzando il ritiro della vincita sulla sola base del relativo possesso.

3. Il terzo motivo ha ad oggetto il medesimo punto della decisione impugnata, che il ricorrente censura anche sotto il duplice profilo della violazione di legge, con riferimento all’art. 115 cod. proc. civ., e della nullità della sentenza per errore di percezione in riferimento al mezzo di prova così offerto.

3.1. I due motivi, evidentemente connessi e perciò meritevoli di scrutinio congiunto, sono inammissibili.

Invero, nel ritenere che le prove documentali offerte dal ricorrente non fossero idonee a far ritenere assolto l’onere di sua spettanza, la pronuncia impugnata ha esposto due argomenti distinti e concorrenti.

Per un verso, infatti, i giudici d’appello hanno osservato che le ricevute di vincita prodotte dal [OSCURATO:PERSONA] non conducevano ad identificarlo come l’effettivo percettore del denaro; ma, per altro verso, hanno comunque rilevato che le stesse non corrispondevano, per importi e date, ai movimenti bancari oggetto di contestazione.

Siffatto ultimo rilievo, di per sé sufficiente a supportare il rigetto della pretesa del contribuente, non viene minimamente intaccato dalle censure, che, pertanto, non colgono la ratio decidendi, perché nulla deducono in punto ad un argomento decisivo della motivazione relativa al profilo della prova.

4. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 2697 cod. civ.

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui non ha attribuito rilevanza alle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, delle quali il contribuente aveva depositato copia in giudizio.

Il ricorrente richiama, al riguardo, alcune pronunzie di questa Corte che hanno ritenuto l’ammissibilità – con la conseguente valutazione in giudizio come prove indiziarie — delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale offerte dal privato, in ossequio al principio di «parità delle armi tra fisco e contribuente» e al fine di dare piena attuazione alla regola del “giusto processo” di cui all’art. 6 CEDU.

4.1. Il motivo è infondato.

La C.T.R. ha operato una valutazione complessiva del materiale probatorio, alla luce degli elementi acquisiti per le cure dell’ufficio, ritenendolo sufficiente a supportare la pretesa erariale e non controvertibile sulla sola base delle dichiarazioni di terzi offerte dal contribuente, alle quali, come lo stesso ha rilevato, va tutt’al più riconosciuta valenza indiziaria sul piano probatorio (v. fra le altre Cass. n. 29757/2018; Cass. n. 8987/2013).

Invero, dall'applicazione di tale ultimo principio, ripetutamente affermato da questa Corte, discende il fatto che «le presunzioni derivanti dagli accertamenti bancari determinano l'insorgenza di un preciso ed analitico onere della prova a carico del contribuente che non può essere assolto solo attraverso il ricorso a dichiarazioni di terzi, le quali non possono assurgere al rango di prove esclusive della provenienza del reddito accertato, potendo concorrere a formare il convincimento del giudice ma non a giustificarlo senza ulteriori elementi» (così Cass. n. 6405/2021); nel caso di specie, tuttavia, tali elementi non sono stati affatto esplicitati.

5. Infine, con il quinto motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 38, settimo comma, del d.P.R. n. 600/1973, censurando la sentenza d’appello nella parte in cui ha affermato che «il preventivo contraddittorio fra le parti si è svolto regolarmente».

Il ricorrente lamenta invece il fatto che l’amministrazione non si era preoccupata di prendere in considerazione tutti i documenti da lui prodotti, né di consentirgli di produrne di ulteriori o di chiedergli gli opportuni chiarimenti con riguardo alle movimentazioni bancarie effettuate; assume pertanto che l’atto impositivo sarebbe stato emesso in violazione «dei principi di collaborazione, buona fede, cooperazione e lealtà scolpiti dallo Statuto del Contribuente».

5.1. La censura, per come formulata, non supera il vaglio di ammissibilità per violazione del principio di autosufficienza.

Il ricorrente, infatti, non esplicita le ragioni della propria doglianza, omettendo totalmente di indicare quali documenti non sarebbero stati esaminati dall’Ufficio e quali conseguenze ciò avrebbe comportato sul piano della genuinità dell’accertamento e del rispetto delle garanzie del contribuente.

L’assolvimento di siffatto onere, peraltro, era reso necessario dal fatto che la sentenza impugnata, proprio nell’affermare che «il preventivo contraddittorio fra le parti si è svolto regolarmente», ha corroborato tale assunto richiamando il fatto che «alcuni versamenti sono stati ritenuti giustificati dagli accertatori», con ciò evidenziando la necessità che il [OSCURATO:PERSONA] indicasse gli elementi di prova contraria, in relazione alla pretesa erariale, che erano invece stati ignorati.

6. In conclusione, il ricorso è complessivamente meritevole di rigetto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma pari al contributo unificato già versato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere all’amministrazione le spese del giudizio, che liquida in € 6.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , d.P.R. 115 del 2002, come modificato dalla l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36258/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 4990/19 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l’11 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/7/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Fra il 29 dicembre 2015 e il 2 dicembre 2016 vennero notificati a [OSCURATO:PERSONA] tre avvisi di accertamento attributivi di maggiore Irpef per gli anni 2009, 2010 e 2011. Gli atti impositivi traevano origine dall’emersione, in capo al contribuente, di numerose operazioni di accreditamento bancario — in presenza di indici di capacità contributiva quali spese per mutuo, assicurazione ed autovettura — a fronte dell’assenza di red diti dichiarati per le annualità in questione. 2. Gli avvisi furono impugnati con separati ricorsi dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre a contestare la sussistenza di vizi procedimentali, sostenne che gli accreditamenti in questione erano riconducibili alla sua attività ― lecita, abituale ed esclusiva ― di giocatore e scommettitore. La C.T.P. di Roma, riuniti i ricorsi, li respinse. 3. L’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] fu rigettato dalla C.T.R. del Lazio. I giudici d’appello ritennero che il contribuente non avesse offerto prove idonee a confortare l’assunto in base al quale gli indici desumibili dalle movimentazioni bancarie non fossero riconducibili a reddito imponibile. In particolare, osservarono che gli scontrini dal medesimo prodotti non consentivano di identificarlo come il vincitore delle somme che vi erano riportate e, soprattutto, non erano riferibili, per date e importo, ai versamenti su conti corrente presi in esame dall’Amministrazione. Sul punto, inoltre, ritennero di non attribuire rilevanza alle dichiarazioni a conferma rese da terzi in sede extraprocessuale e prodotte dal [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi di riscontro; rilevarono infine, quanto alle sanzioni applicate, che le stesse erano giustificate dal comportamento omissivo del contribuente. 4. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da successiva memoria. L’amministrazione ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 38, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 115 cod. proc. civ., nonché «errore di percezione ex art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ.».Il ricorrente, in particolare, sostiene che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere che tutti gli atti impositivi fossero fondati su indagini bancarie, quando quello inerente all’anno 2009 era stato invece «emesso in base al solo meccanismo del “redditometro” di cui all’art. 38 d.P.R. 600/1973». Siffatto errore, ad avviso del contribuente, avrebbe assunto uno specifico rilievo in relazione all’onere probatorio fattone conseguire a suo carico; in caso di accertamento tramite “redditometro”, infatti, egli avrebbe potuto limitarsi a dimostrare «la propria capacità economica tout court (proveniente da redditi esenti ovvero soggetti a ritenuta) che gli ha consentito le spese sostenute», anziché fornire, come invece richiesto, la ben più gravosa prova della provenienza del denaro utilizzato per i versamenti su conto corrente. 1.1. Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, il ricorrente non riporta né richiama il contenuto dell’atto impositivo relativo all’anno 2009, donde dovrebbe evincersi la fondatezza della premessa del proprio ragionamento, attinente alla metodica di accertamento utilizzata dall’Amministrazione. Sul punto, peraltro, la sentenza impugnata afferma con chiarezza che l’accertamento tramite “redditometro” «per gli anni 2009 e 2010 […] è stato solo l’impulso da cui è scaturita la successiva attività di controllo dell’ufficio», effettuata con ricorsoad indagini bancarie. In ogni caso, il ricorrente non indica neppure le prove che egli avrebbe offerto (o potuto offrire) per vincere la presunzione che sorregge il meccanismo accertativo di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973; in altri termini, la censura non specifica quali sarebbero i contenuti sottratti al giudizio il cui esame avrebbe condotto a una decisione diversa, risultando così formulata in termini ostativi al suo scrutinio nel merito. 2. Il secondo mezzo denunzia violazione dell’art. 2002 cod. civ.Il ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere l’inidoneità probatoria delle ricevute di vincita da lui depositate per l’anno 2009 in considerazione del fatto che non si trattava di documenti nominativi. Osserva, al riguardo, che la normativa fiscale dell’epoca non prevedeva il rilascio di ricevute nominative, autorizzando il ritiro della vincita sulla sola base del relativo possesso. 3. Il terzo motivo ha ad oggetto il medesimo punto della decisione impugnata, che il ricorrente censura anche sotto il duplice profilo della violazione di legge, con riferimento all’art. 115 cod. proc. civ., e della nullità della sentenza per errore di percezione in riferimento al mezzo di prova così offerto. 3.1. I due motivi, evidentemente connessi e perciò meritevoli di scrutinio congiunto, sono inammissibili. Invero, nel ritenere che le prove documentali offerte dal ricorrente non fossero idonee a far ritenere assolto l’onere di sua spettanza, la pronuncia impugnata ha esposto due argomenti distinti e concorrenti. Per un verso, infatti, i giudici d’appello hanno osservato che le ricevute di vincita prodotte dal [OSCURATO:PERSONA] non conducevano ad identificarlo come l’effettivo percettore del denaro; ma, per altro verso, hanno comunque rilevato che le stesse non corrispondevano, per importi e date, ai movimenti bancari oggetto di contestazione. Siffatto ultimo rilievo, di per sé sufficiente a supportare il rigetto della pretesa del contribuente, non viene minimamente intaccato dalle censure, che, pertanto, non colgono la ratio decidendi, perché nulla deducono in punto ad un argomento decisivo della motivazione relativa al profilo della prova. 4. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 2697 cod. civ. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui non ha attribuito rilevanza alle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, delle quali il contribuente aveva depositato copia in giudizio. Il ricorrente richiama, al riguardo, alcune pronunzie di questa Corte che hanno ritenuto l’ammissibilità – con la conseguente valutazione in giudizio come prove indiziarie — delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale offerte dal privato, in ossequio al principio di «parità delle armi tra fisco e contribuente» e al fine di dare piena attuazione alla regola del “giusto processo” di cui all’art. 6 CEDU. 4.1. Il motivo è infondato. La C.T.R. ha operato una valutazione complessiva del materiale probatorio, alla luce degli elementi acquisiti per le cure dell’ufficio, ritenendolo sufficiente a supportare la pretesa erariale e non controvertibile sulla sola base delle dichiarazioni di terzi offerte dal contribuente, alle quali, come lo stesso ha rilevato, va tutt’al più riconosciuta valenza indiziaria sul piano probatorio (v. fra le altre Cass. n. 29757/2018; Cass. n. 8987/2013). Invero, dall'applicazione di tale ultimo principio, ripetutamente affermato da questa Corte, discende il fatto che «le presunzioni derivanti dagli accertamenti bancari determinano l'insorgenza di un preciso ed analitico onere della prova a carico del contribuente che non può essere assolto solo attraverso il ricorso a dichiarazioni di terzi, le quali non possono assurgere al rango di prove esclusive della provenienza del reddito accertato, potendo concorrere a formare il convincimento del giudice ma non a giustificarlo senza ulteriori elementi» (così Cass. n. 6405/2021); nel caso di specie, tuttavia, tali elementi non sono stati affatto esplicitati. 5. Infine, con il quinto motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 38, settimo comma, del d.P.R. n. 600/1973, censurando la sentenza d’appello nella parte in cui ha affermato che «il preventivo contraddittorio fra le parti si è svolto regolarmente». Il ricorrente lamenta invece il fatto che l’amministrazione non si era preoccupata di prendere in considerazione tutti i documenti da lui prodotti, né di consentirgli di produrne di ulteriori o di chiedergli gli opportuni chiarimenti con riguardo alle movimentazioni bancarie effettuate; assume pertanto che l’atto impositivo sarebbe stato emesso in violazione «dei principi di collaborazione, buona fede, cooperazione e lealtà scolpiti dallo Statuto del Contribuente». 5.1. La censura, per come formulata, non supera il vaglio di ammissibilità per violazione del principio di autosufficienza. Il ricorrente, infatti, non esplicita le ragioni della propria doglianza, omettendo totalmente di indicare quali documenti non sarebbero stati esaminati dall’Ufficio e quali conseguenze ciò avrebbe comportato sul piano della genuinità dell’accertamento e del rispetto delle garanzie del contribuente. L’assolvimento di siffatto onere, peraltro, era reso necessario dal fatto che la sentenza impugnata, proprio nell’affermare che «il preventivo contraddittorio fra le parti si è svolto regolarmente», ha corroborato tale assunto richiamando il fatto che «alcuni versamenti sono stati ritenuti giustificati dagli accertatori», con ciò evidenziando la necessità che il [OSCURATO:PERSONA] indicasse gli elementi di prova contraria, in relazione alla pretesa erariale, che erano invece stati ignorati. 6. In conclusione, il ricorso è complessivamente meritevole di rigetto. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma pari al contributo unificato già versato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere all’amministrazione le spese del giudizio, che liquida in € 6.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , d.P.R. 115 del 2002, come modificato dalla l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
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