CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10239/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i.-ricorrente-controla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-nonché controil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dellegale rappresentante pro tempore.-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Campanian. 423/2025 depositata il 13/01/2025.Numero registro generale 3285/2025Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 10239/2026Data pubblicazione 19/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Domenico [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento n. 6666 del23/12/2022 relativo ad omesso versamento IMU 2017, in relazione ad unitàimmobiliare sita nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (NA) alla ViaEuropa n. 22, deducendo il diritto alla esenzione IMU, quale prima casa.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli rigettò il ricorso; laCGT di secondo grado della Campania, con sentenza n. 423/01/2025,pronunciata in data 03/12/2024 e depositata in data 13/01/2025, harigettato il gravame del contribuente; ha osservato, in particolare, che ilricorrente non aveva fissato la residenza anagrafica, ma solo la dimoraabituale presso l’immobile per cui chiedeva l’esenzione d’imposta. La CGTdi II grado ha precisato, inoltre, quanto alla eccezione di prescrizione delNAPPO, che la decadenza deve intendersi riferita al termine entro il qualel'ente deve notificare l'avviso di accertamento per l'IMU (cinque anni dalladata in cui il pagamento deve essere effettuato), mentre la prescrizioneindica il periodo entro il quale il diritto di credito dell'ente si estingue se nonvengono intraprese azioni di recupero (cinque anni dalla notifica dell'avvisodi accertamento), termine che inizia a decorrere dalla scadenza dei sessantagiorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto. Nel caso dispecie, il Concessionario non era incorso nella decadenza di cui all’art. 1,comma 161, l. n. 296/2006, in quanto al caso in esame si applica lanormativa emergenziale COVID di cui all’art. 67 co. 1 del D.L. n. 18 del2020, in forza del quale l’ente riscossore aveva termine sino al 27/03/2023per affidare al vettore postale l’avviso di accertamento per mancatopagamento IMU per l’anno 2017, termine che risulta rispettato.2. Avverso la sentenza della CGT di II grado della Campania [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Numero registro generale 3285/2025Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 10239/2026Data pubblicazione 19/04/20263. In data 13/9/2025 è stata depositata proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.4. Il ricorrente ha depositato nei termini richiesta di decisione di cui alsecondo comma dell’art. 380 bis c.p.c., con memoria con la quale sono statiribaditi i motivi di ricorso.5. [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito, mentre il Comune è restato intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006 e dell’art. 2948 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CGT di secondo gradodella Campania confuso e/o equiparato il termine di decadenza con iltermine di prescrizione della pretesa tributaria.Il ricorrente rimarca il principio per cui ai fini della tempestività dellainterruzione del decorso del termine di prescrizione occorre che l’attointerruttivo pervenga entro il termine di cui all’art. 2948 c.c. alla conoscenzadel debitore. Nella specie, per l’avviso di accertamento IMU anno 2017 itermini di decadenza e prescrizione coincidevano con il 31/12/2022, checon l’aggiunta dei termini da sospensione emergenziale Covid-19 (+ 85giorni) sono stati postposti al 26/03/2023. Ciononostante, l’avviso diaccertamento impugnato è giunto nella sfera di conoscenza del contribuentesolo il 27/06/2023, ben oltre i termini di prescrizione previsti dallanormativa di riferimento ordinaria e/o in considerazione di quellaemergenziale.1.1. Il motivo è infondato. L’art.1, comma 161, della l. n. 296 del 2006stabilisce che: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza,procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parzialio ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omessedichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anchea mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un appositoavviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devonoNumero registro generale 3285/2025Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 10239/2026Data pubblicazione 19/04/2026essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati oavrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono esserecontestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degliarticoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esuccessive modificazioni”.Tale termine è espressamente indicato come decadenziale.È dunque principio consolidato che l'esercizio del potere impositivo èassoggettato solo al rispetto di tale termine di decadenza, insuscettibiled'interruzione, a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridicotributario.A differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, ai fini dellaverifica del rispetto del termine di decadenza assume rilevanza la data nellaquale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica delprimo atto impositivo e non quello, eventualmente successivo, diconoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 9749 del 19/04/2018; conf., in motivazione, Cass., Sez. U,Sentenza n. 40543 del 17/12/2021).Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, nel caso di specieil Concessionario non è incorso nella decadenza di cui all’art. 1, comma 161,l. n. 296/2006, in quanto - applicata la normativa emergenziale COVID dicui all’art. 67 co. 1 del D.L. n. 18 del 2020 - la Soges aveva termine sino al27/03/2023 per affidare al vettore postale l’Avviso di Accertamento - primoInvero, l’atto è stato affidato al vettore postale per la notificazione in data30/01/2023, come si evince dalla relata prodotta già in primo grado edunque nel rispetto del termine decadenziale.Errato è quindi il richiamo operato dal ricorrente all’istituto dellaprescrizione e al principio per il quale, in tale materia, rileva il momento incui l’atto entra nella sfera di conoscenza del destinatario. Invero comeNumero registro generale 3285/2025Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 10239/2026Data pubblicazione 19/04/2026affermato da Cass., sez. 5, n. 30227/2025, una cosa è il termine fissato dallegislatore, espressamente indicato, nella norma sopra riportata, comedecadenziale, per la notifica dell'avviso di accertamento; altro è lasoggezione del credito da riscuotere, dopo il suo accertamento e la sualiquidazione, al termine di prescrizione (in questo senso, oltre a [OSCURATO:PERSONA].U, n. 40543/2021, cit., già, Sez. 6 - 5, n. 9749/2018, Rv. 647734 - 01).2. Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.13 del D.L. n. 201/2011, art. 14 delle preleggi, Art. 23 Cost. e dell’art. 2967c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per avere la CGTdi secondo grado della Campania, con motivazione apparente, omessol’esame di un punto decisivo controversia oggetto di discussione tra le parti,ossia aver omesso di considerare che il sig. [OSCURATO:PERSONA], sin dal primo grado digiudizio, aveva rappresentato che l’unità immobiliare indicata era stataricompresa in un atto di compravendita in cui era previsto che le partiacquirenti si avvalevano delle vigenti agevolazioni fiscali, testualmente“poiché: - l’appartamento acquistato non ha caratteristiche di lusso nonrientrando nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - di risiedere nel Comunein cui si trova l’appartamento acquistato; - di non essere titolare esclusivadei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazionenel territorio del Comune in cui è situato l’appartamento acquistato”.2.1. Il motivo è infondato. Nel caso di specie è stato correttamenteaccertato che [OSCURATO:PERSONA] non ha fissato la residenza anagrafica nell’immobileoggetto dell’accertamento tributario, fatto non contestato nel ricorso, ilquale affida il motivo ad un argomento inconferente (la dedottadichiarazione nell’atto di compravendita di risiedere nel Comune in cui sitrova l’appartamento acquistato).È infatti ormai consolidato il principio per cui, ai fini della agevolazione IMUè necessario, tra l’altro, che il contribuente abbia fissato la residenzaanagrafica nell’appartamento oggetto di imposizione (Cass. n. 5445/2025;Numero registro generale 3285/2025Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 10239/2026Data pubblicazione 19/04/2026Cass. n. 33877/2025; Cass. n. 33826/2025), circostanza non avvenuta nelcaso di specie.3. Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.52 lett. d) del D. Lgs n. 546 del 1992, dell’art. 1, comma 162, Legge n.296/2006 e dell’art. 1, comma 87, Legge n. 549/1995, nonché violazionedell’art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere la CGT di secondo grado della Campania, conmotivazione apparente, erroneamente applicato la normativa di riferimento,in relazione all’eccepito difetto di sottoscrizione dell’atto.3.1. Va dato conto che la sentenza ha affermato che la Soges,concessionario per la riscossione, è soggetto che agisce in forza di contrattopubblico (n. rep 1859 del 19.07.2021 registrato all’Agenzia delle Entrate diNola in pari data al n. 15560) siglato ad esito di regolare gara pubblica concui il Comune ha trasferito integralmente il suo potere di accertamento eriscossione dei tributi locali.Tale concessionario (soggetto privato in tal caso esercente pubblichefunzioni) esercita il potere di riscossione tramite il proprio legalerappresentante Presidente e funzionario responsabile dell’atto (come sievince in calce allo stesso), unico legittimato alla sottoscrizione dell’atto diaccertamento, elaborato e notificato dal Concessionario ai sensi di legge enon dal Comune (che, come detto, aveva dato in concessione a terzi ilproprio potere).Si tratta, secondo la sentenza, pacificamente di atto ancora nella faseaccertativa.Al riguardo, il ricorrente lamenta che nel caso di specie, il citato avviso diaccertamento IMU non reca nessuna sottoscrizione da parte del funzionariodell’Ente locale (quale Ente creditore) nominato per la gestione del tributo,né vi è traccia agli atti dell’esistenza di apposita deliberazione della giuntacomunale.3.2. Anche tale motivo è infondato.Numero registro generale 3285/2025Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 10239/2026Data pubblicazione 19/04/2026Correttamente la sentenza della CGT di II grado ha ritenuto non applicabilel’art. 52 lett. d) del d.lgs. n. 546 del 1992 al caso di specie, trattandosi dinorma che fa riferimento ad un visto di esecutività da apporre “sui ruoli”,con inequivocabile riferimento alla riscossione a mezzo ruolo di cui alD.P.R. n. 602 del 1973.Nel caso in esame, l’atto era senza dubbio ancora nella fase accertativa.Pertanto, poiché in fase di accertamento non occorre il visto diesecutorietà, il quale attiene alla fase di riscossione coattiva, ed èsufficiente la sottoscrizione del legale rappresentante della concessionariaanche il presente motivo non può trovare accoglimento.Quanto alla sottoscrizione si richiama l’arresto di questa Corte n.15962/2025.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate indispositivo.5. La conferma della proposta di definizione del ricorso sulla scorta delleragioni già ivi espresse impone l’ulteriore condanna ai sensi dell’art. 96,terzo e quarto comma, c.p.c. (secondo il disposto dell’art. 380-bis c.p.c.). P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 700,00, oltre a € 200,00 per esborsi,spese generali e gli accessori come per legge; condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 700,00 aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; condanna il ricorrente alpagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di €500,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 3285/2025Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 10239/2026Data pubblicazione 19/04/2026quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.2.2026Il PresidenteUgo Candia