CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30848/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla attribuzione in capo all'imputato della qualifica di amministrazione di fatto, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché tende ad ottenere un' inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, è altresì inammissibile poiché fondato su motivi generici e apparenti in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione, priva di una argomentata critica, dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione completa e scevra da aporie argomentative (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il