CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 11338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Palermo ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente dal G.I.P. del Tribunale di Trapani in ordine al delitto di estorsione. Con un unico motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto da ricondursi nell'alveo dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sul rilievo che l'indagato aveva agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto - suscettibile di essere tutelato in sede giudiziaria - avendo chiesto alla parte lesa un ristoro economico per avere costei pubblicato su alcuni social network un video che il ricorrente aveva ritenuto per sé diffamatorio. Si censura la motivazione dell'ordinanza impugnata che aveva fondato l'estorsione sull'utilizzo di metodi minacciosi e di frasi intimidatorie, anziché sull'elemento psicologico caratterizzante l'agire dell'autore del fatto. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per essere il motivo manifestamente infondato. 1. Per come evidenziato nella requisitoria della P.G. presso questa Corte, di cui il Collegio condivide il contenuto, la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto è stata esplicitamente affrontata e correttamente risolta dal Tribunale di Palermo. A prescindere dalla considerazione - di non poco rilievo - sulla (in)sussistenza di una situazione giuridica astrattamente azionabile (la prospettazione difensiva allude alla possibilità di richiedere un risarcimento del danno per la pubblicazione di un video che rappresenta la commissione di un reato in luogo pubblico, del che è ampiamente lecito dubitare), occorre sottolineare che la richiesta estorsiva è stata rivolta a soggetto diverso da quello che avrebbe posto in essere la condotta diffusiva del video e dunque l'ipotetico illecito nei confronti del ricorrente. Su fattispecie analoga, ai fini che interessano, la Corte di legittimità (ex multis Sez. 5, n. 28639 del 25/05/2021) ha chiarito che "è configurabile il delitto di sequestro a scopo di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in concorso con il reato di cui all'art. 605 c.p., quando la pretesa di adempimento di un credito sia effettuata con minaccia o violenza non nei riguardi del debitore, bensì di un terzo, ed a tale condotta seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso soggetti diversi dal debitore, sicché in presenza arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causa delle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per l'estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa" (ex multis v. Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272017 - 01; Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Rv. 267123 - 01). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). 3. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazi