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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 30765/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9610/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dei componenti del Collegio dei Curatori, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] PRIMATESTA, Avv. [OSCURATO:PERSONA]e Dott. [OSCURATO:PERSONA] CREMONESI, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Orta - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Gmbh ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore Dott. [OSCURATO:PERSONA] VISTARINI e Stefanie HILLEBRAND, con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 3588/2019, pubblicata in data 27/8/2019, dalla Corte d’Appello di Milano; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza qui impugnata la Corte di Appello di Milano ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1684/2017, emessa dal Tribunale di Milano in data 3-9/2/2017, con la quale, in accoglimento della domanda in tal senso formulata dal Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,era stata disposta la revoca “ai sensi dell’art. 67, comma 1 n. 2, L.F.” del pagamento della somma di euro 687.161,50 ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] Gmbh nel corso dei sei mesi antecedenti la proposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di una procedura di concordato preventivo (seguita dalla dichiarazione del suo fallimento); talepagamento era stato eseguito “a mezzo di escussione del deposito cauzionale” effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,in relazione ad un contratto di locazione concernente un bene immobile ad uso non abitativo concluso con la [OSCURATO:PERSONA] Gmbh,e “del successivo trattenimento” di tale somma da parte di quest’ultima.

La corte del merito haricordato, osservato e ritenuto , per quanto qui ancora di interesse, che: (i) in data 4.8.2011 era stato dalla [OSCURATO:PERSONA] Gmbh concesso in locazione alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. un immobile e quest’ultima società aveva versato alla locataria la somma di euro 687.161,50, “pari a sei (6) mensilità del canone a titolo di deposito cauzionale produttivo di interessi legali a garanzia dell’adempimento degli obblighi di pagamento dei canoni e degli eventuali danni per mancata manutenzione ordinaria o danneggiamento del bene immobile”, con la ulteriore previsione dell’obbligo a carico della conduttrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di “sostituire il [OSCURATO:PERSONA] mediante consegna alla locatrice di una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da primario istituto di credito, a garanzia dei predetti obblighi contrattuali, per un importo pari a sei (6) mensilità del canone, ossia pari ad euro 687.161,50”; (ii) a differenza di quanto osservato dal Tribunale, doveva ritenersi che avesse avuto luogo la costituzione di un pegno irregolare da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in favore della [OSCURATO:PERSONA] Gmbh, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni concernenti il pagamento dei canoni di locazione e l’eventuale risarcimento del danno per danneggiamenti dell’immobile locato, con l’ulteriore conseguenza giuridica che la somma consegnata alla locatrice a titolo di deposito cauzionale doveva ritenersi trasferita in proprietà a quest’ultima; (iii) pertanto nessun pagamento attuato con mezzi anomali risultava essere stato ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] Gmbh, in seguito alla manifestazione, compiuta con lettera del 29.10.2012 alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della volontà di trattenere definitivamente la somma di euro 687.161,50, al fine di conseguire il soddisfacimento per un corrispondente importo dei propri diritti di credito concernenti somme di maggior entità sorti in seguito allo svolgimento del contratto di locazione; (iv) anche se con la predetta manifestazione di volontà si fosse voluto ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] Gmbh aveva comunque perseguito la compensazione tra i propri crediti (concernenti l’ammontare dei canoni di locazione scaduti e non pagati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) e il diritto di credito di quest’ultima concernente la restituzione della cauzione, tale compensazione avrebbe dovuto essere considerata ammissibile ai sensi dell’art. 56 l. fall.;(v) sebbene, infatti, l’obbligazione del locatore, avente ad oggetto la restituzione della somma costituita dalla cauzione versata dal conduttore, debbaessere dal locatore adempiutanormalmente nel momento in cui il contratto giunge al termine ed il bene immobile viene rilasciato, non poteva logicamente ritenersi che al locatore fosse precluso di scegliere di restituire la cauzione prima del tempo e che dunque fosse, per contro,obbligato a trattenerla; (vi) tale conclusione era vieppiù confermata dal fatto che le parti avevano negozialmente previsto l’obbligo per la conduttrice di sostituire la somma versata come deposito cauzionale con una garanzia bancaria a prima richiesta, così confermandosi anche la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] Gmbh fosse stata abilitata contrattualmente a disporre con immediatezza delle somme così vincolate.

2. La sentenza, pubblicata il 27/8/2019, è stata impugnata dal Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] Gmbh ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1851 c.c., sul rilievo che erroneamente la Corte di appello avrebbe qualificato il deposito cauzionale come pegno irregolare, trattandosi invece di un versamento di somme che non avevano trasferito alla società locatrice la proprietà delle somme versate a tale titolo.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 2786, 2787, 1362 e segg. c.c., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe mal interpretato la volontà negoziale delle parti in ordine al trasferimento alla locataria del diritto di disporre delle somme date a titolo di deposito cauzionale. 2.1 I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.

Va infatti ricordato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di locazione, il cosiddetto deposito cauzionale versato dal conduttore ha carattere di pegno irregolare, in quanto la somma di denaro che lo costituisce passa in proprietàdel locatore, mentre il conduttore medesimo ha in relazione ad essa un diritto di credito solo dal momento in cui, venuta meno la funzione del deposito, può chiederne la restituzione(Cass. Sez. 3, 03/05/1976, n. 1564; Cass. Sez. 3, 26/01/1980, n. 646; v. più recentemente, Cass. n. 2711/2021, in motivazione).

La natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventino - diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso, che ha diritto di soddisfarsi, pertanto, non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796 -2798 cod. civ. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori, per effetto di un'operazione contabile, parimenti estranea all'ambito di operatività della compensazione (così, Cass. Sez. 1, 01/02/2008).

Ebbene, la Corte di appello si è attenuta correttamente ai principi di diritto sopra ricordati e qui di nuovo riaffermati, con la conseguenza che le censure proposte per contro dal fallimento ricorrente non meritano positivo apprezzamento.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 56 l. fall., in ordine al profilo della ritenuta ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto della compensazione al caso di specie, sul rilievo che non si sarebbe verificata la genetica insorgenza di entrambi i crediti posti in compensazione prima della dichiarazione di fallimento, presupposto invece indispensabile per l’applicazione dell’art. 56 l. fall. 3.1 Il motivo è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare.

Sul punto va precisato che vi sono in realtà due rationes decidendiautonome che sostengono il provvedimento impugnato, e cioè, da un lato, quella fondata sulla qualificazione del deposito cauzionale come pegno irregolare (con le conseguenze giuridiche già sopra illustratee per le quali le doglianze sollevate dal ricorrente nei primi due motivi di ricorso sono state ritenute infondate), dall’altro quella basata sul ritenuto profilo della rinuncia del locatore a trattenere la sommaconsegnata come deposito cauzionale, con la conseguenza che i due crediti (quello del conduttore alla restituzione della caparra e quello del locatore ai canoni di locazione non pagati) erano da considerarsientrambi antecedenti al fallimento e dunque compensabiliex art.56 l. fall.

Orbene, proprio in ragione del rigetto delle censure avanzate in relazione alla prima delle due rationes decidendi, per come proposte nei primi due motivi di ricorso, occorre ora ritenere privo di interesse il ricorrente a coltivare la pretesa dell’accoglimento del terzo motivo che attinge, per l’appunto, la seconda ragione decisoria che sorregge il provvedimento impugnato, posto che anche l’eventuale accoglimento della terza doglianza non potrebbe mai determinare l’accoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art.13 del d.P.R. n. 115 del 2002(Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9610/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dei componenti del Collegio dei Curatori, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] PRIMATESTA, Avv. [OSCURATO:PERSONA]e Dott. [OSCURATO:PERSONA] CREMONESI, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Orta - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Gmbh ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore Dott. [OSCURATO:PERSONA] VISTARINI e Stefanie HILLEBRAND, con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 3588/2019, pubblicata in data 27/8/2019, dalla Corte d’Appello di Milano; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza qui impugnata la Corte di Appello di Milano ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1684/2017, emessa dal Tribunale di Milano in data 3-9/2/2017, con la quale, in accoglimento della domanda in tal senso formulata dal Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,era stata disposta la revoca “ai sensi dell’art. 67, comma 1 n. 2, L.F.” del pagamento della somma di euro 687.161,50 ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] Gmbh nel corso dei sei mesi antecedenti la proposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di una procedura di concordato preventivo (seguita dalla dichiarazione del suo fallimento); talepagamento era stato eseguito “a mezzo di escussione del deposito cauzionale” effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,in relazione ad un contratto di locazione concernente un bene immobile ad uso non abitativo concluso con la [OSCURATO:PERSONA] Gmbh,e “del successivo trattenimento” di tale somma da parte di quest’ultima. La corte del merito haricordato, osservato e ritenuto , per quanto qui ancora di interesse, che: (i) in data 4.8.2011 era stato dalla [OSCURATO:PERSONA] Gmbh concesso in locazione alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. un immobile e quest’ultima società aveva versato alla locataria la somma di euro 687.161,50, “pari a sei (6) mensilità del canone a titolo di deposito cauzionale produttivo di interessi legali a garanzia dell’adempimento degli obblighi di pagamento dei canoni e degli eventuali danni per mancata manutenzione ordinaria o danneggiamento del bene immobile”, con la ulteriore previsione dell’obbligo a carico della conduttrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di “sostituire il [OSCURATO:PERSONA] mediante consegna alla locatrice di una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da primario istituto di credito, a garanzia dei predetti obblighi contrattuali, per un importo pari a sei (6) mensilità del canone, ossia pari ad euro 687.161,50”; (ii) a differenza di quanto osservato dal Tribunale, doveva ritenersi che avesse avuto luogo la costituzione di un pegno irregolare da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in favore della [OSCURATO:PERSONA] Gmbh, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni concernenti il pagamento dei canoni di locazione e l’eventuale risarcimento del danno per danneggiamenti dell’immobile locato, con l’ulteriore conseguenza giuridica che la somma consegnata alla locatrice a titolo di deposito cauzionale doveva ritenersi trasferita in proprietà a quest’ultima; (iii) pertanto nessun pagamento attuato con mezzi anomali risultava essere stato ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] Gmbh, in seguito alla manifestazione, compiuta con lettera del 29.10.2012 alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della volontà di trattenere definitivamente la somma di euro 687.161,50, al fine di conseguire il soddisfacimento per un corrispondente importo dei propri diritti di credito concernenti somme di maggior entità sorti in seguito allo svolgimento del contratto di locazione; (iv) anche se con la predetta manifestazione di volontà si fosse voluto ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] Gmbh aveva comunque perseguito la compensazione tra i propri crediti (concernenti l’ammontare dei canoni di locazione scaduti e non pagati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) e il diritto di credito di quest’ultima concernente la restituzione della cauzione, tale compensazione avrebbe dovuto essere considerata ammissibile ai sensi dell’art. 56 l. fall.;(v) sebbene, infatti, l’obbligazione del locatore, avente ad oggetto la restituzione della somma costituita dalla cauzione versata dal conduttore, debbaessere dal locatore adempiutanormalmente nel momento in cui il contratto giunge al termine ed il bene immobile viene rilasciato, non poteva logicamente ritenersi che al locatore fosse precluso di scegliere di restituire la cauzione prima del tempo e che dunque fosse, per contro,obbligato a trattenerla; (vi) tale conclusione era vieppiù confermata dal fatto che le parti avevano negozialmente previsto l’obbligo per la conduttrice di sostituire la somma versata come deposito cauzionale con una garanzia bancaria a prima richiesta, così confermandosi anche la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] Gmbh fosse stata abilitata contrattualmente a disporre con immediatezza delle somme così vincolate. 2. La sentenza, pubblicata il 27/8/2019, è stata impugnata dal Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] Gmbh ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1851 c.c., sul rilievo che erroneamente la Corte di appello avrebbe qualificato il deposito cauzionale come pegno irregolare, trattandosi invece di un versamento di somme che non avevano trasferito alla società locatrice la proprietà delle somme versate a tale titolo. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 2786, 2787, 1362 e segg. c.c., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe mal interpretato la volontà negoziale delle parti in ordine al trasferimento alla locataria del diritto di disporre delle somme date a titolo di deposito cauzionale. 2.1 I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. Va infatti ricordato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di locazione, il cosiddetto deposito cauzionale versato dal conduttore ha carattere di pegno irregolare, in quanto la somma di denaro che lo costituisce passa in proprietàdel locatore, mentre il conduttore medesimo ha in relazione ad essa un diritto di credito solo dal momento in cui, venuta meno la funzione del deposito, può chiederne la restituzione(Cass. Sez. 3, 03/05/1976, n. 1564; Cass. Sez. 3, 26/01/1980, n. 646; v. più recentemente, Cass. n. 2711/2021, in motivazione). La natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventino - diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso, che ha diritto di soddisfarsi, pertanto, non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796 -2798 cod. civ. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori, per effetto di un'operazione contabile, parimenti estranea all'ambito di operatività della compensazione (così, Cass. Sez. 1, 01/02/2008). Ebbene, la Corte di appello si è attenuta correttamente ai principi di diritto sopra ricordati e qui di nuovo riaffermati, con la conseguenza che le censure proposte per contro dal fallimento ricorrente non meritano positivo apprezzamento. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 56 l. fall., in ordine al profilo della ritenuta ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto della compensazione al caso di specie, sul rilievo che non si sarebbe verificata la genetica insorgenza di entrambi i crediti posti in compensazione prima della dichiarazione di fallimento, presupposto invece indispensabile per l’applicazione dell’art. 56 l. fall. 3.1 Il motivo è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare. Sul punto va precisato che vi sono in realtà due rationes decidendiautonome che sostengono il provvedimento impugnato, e cioè, da un lato, quella fondata sulla qualificazione del deposito cauzionale come pegno irregolare (con le conseguenze giuridiche già sopra illustratee per le quali le doglianze sollevate dal ricorrente nei primi due motivi di ricorso sono state ritenute infondate), dall’altro quella basata sul ritenuto profilo della rinuncia del locatore a trattenere la sommaconsegnata come deposito cauzionale, con la conseguenza che i due crediti (quello del conduttore alla restituzione della caparra e quello del locatore ai canoni di locazione non pagati) erano da considerarsientrambi antecedenti al fallimento e dunque compensabiliex art.56 l. fall. Orbene, proprio in ragione del rigetto delle censure avanzate in relazione alla prima delle due rationes decidendi, per come proposte nei primi due motivi di ricorso, occorre ora ritenere privo di interesse il ricorrente a coltivare la pretesa dell’accoglimento del terzo motivo che attinge, per l’appunto, la seconda ragione decisoria che sorregge il provvedimento impugnato, posto che anche l’eventuale accoglimento della terza doglianza non potrebbe mai determinare l’accoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art.13 del d.P.R. n. 115 del 2002(Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib
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