CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 1983
Cassazione n. 00638/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/05/1983 avverso la sentenza del 18/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di VERBANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 gennaio 2021, il Giudice di Pace di Verbania ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di Euro 400,00 di multa in relazione al delitto di minaccia, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], profferendo nei suoi confronti le espressioni: <<Adesso vengo giù con i miei amici, ti taglio il naso, ti taglio la gola, ti uccido», commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 15 aprile 2015. 2. L'impugnazione dell'imputato, ancorché denominata 'Atto di appello', deve intendersi alla stregua di un ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, in quanto proposta avverso sentenza di condanna del giudice di pace che ha applicato la sola pena pecuniaria; essa è affidata a due motivi, che censurano la motivazione che correda il provvedimento impugnato, (sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.) per avere rappresentato un'inadeguata ed insufficiente valutazione delle prove dichiarative e per non avere spiegato (quanto al richiesto elemento soggettivo del reato) in che termini la parte offesa si fosse sentita intimidita dalle espressioni rivoltele. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La doglianza in punto di valutazione delle prove consta di rilievi declinati in spregio al principio affermato dal diritto vivente secondo cui:« L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile in Cassazione, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento. (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 21479401). Le censure al riguardo spiegate si traducono, quindi, in eccezioni volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, come tali estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). Va rammentato che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 3.2. Quanto al denunciato difetto di elemento soggettivo, le eccezioni che si appuntano sulle dichiarazioni della persona offesa si pongono in contrasto con la pacifica ermeneusi di questa Corte, espressasi nel senso di ritenere che:«In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575); peraltro: «Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti.» (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippeddico, Rv. 271623). Criteri, quelli, indicati, cui il Giudice di pace si è attenuto, rendendo una motivazione, che, oltretutto, è corretta in diritto anche in punto di integrazione dell'elemento soggettivo del reato, posto che è jus receptum che, nel delitto di minaccia, il dolo, quale componente del fatto contestato, consiste nella cosciente volontà di minacciare ad altri un ingiusto danno ed è diretto a provocare la intimidazione del soggetto passivo, senza che sia necessario che in tale volontà sia compreso il proposito di tradurre in atto il male minacciato: infatti, oggetto del delitto è unicamente l'azione intimidatrice (Sez. 1, n. 7382 del 11/06/1985, Rv. 170186), indipendentemente dal fine avuto di mira (Sez. 5, n. 50573 del 24/10/2013, Rv. 257765). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]