Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 30284/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 893/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16517/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 059khg) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Torino, all’esito di trattazione orale, dato atto dell’implicita riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen., ha confermato la pronuncia emessa in primo grado, in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarata colpevole dei reati, d cui, rispettivamente, all’art. 385 cod. pen. e all’art. 497-bis, commi 1 e 2, cod. pen.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30284/2025 Roma, lì, 04/09/2025 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena.

La Corte di appello con la sentenza impugnata ha nei fatti riconosciuto fondato l'appello, ritenendo tuttavia che il primo provvedimento dovesse trovare conferma avendo il Tribunale implicitamente riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 497-bis, comma 1, cod. pen., come emergerebbe in modo evidente dalla determinazione della pena base per il reato più grave.

Ciò deriva, secondo la Corte di merito, dal fatto che la pena base utilizzata dal primo giudice coinciderebbe con quella prevista dal comma 1 dell'art. 497-bis cod. pen.

A questa pena, aggiunge la Corte di appello, il primo giudice ha sottratto un terzo, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata e sulla recidiva.

Tale ragionamento, tuttavia, non è in alcun modo stato esplicitato dal giudice di primo grado che a ben vedere in motivazione ha dato conto di un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti “sulle aggravanti e sulla recidiva”.

L'utilizzo del plurale, quanto ad aggravanti, sgombra il campo da implicite riqualificazioni ed apre all'unica chiave di lettura possibile: un erroneo riconoscimento di una circostanza aggravante in luogo di un'autonoma fattispecie di reato.

Il primo giudice, quindi, non aveva “implicitamente riqualificato il fatto ai sensi del primo comma dell'art. 497-bis”, bensì errato nel considerare l'autonoma fattispecie di reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, una circostanza aggravante, ulteriore rispetto a quella dell'art. 61 n. 2 c.p. e alla recidiva, e come tale sottoponendola a bilanciamento.

Quello che si è verificato non è quindi un errore di calcolo bensì un errore di diritto che avrebbe imposto, ed impone, un annullamento della sentenza, avendo avuto influenza decisiva sul dispositivo. 2.2.Col secondo motivo deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in particolare il contrasto tra dispositivo e motivazione in relazione alla condanna ex art. 592 del codice di rito.

La Corte di appello, all'esito dell'udienza, pronunciava dispositivo con il quale confermava la pronuncia di primo grado e condannava l'imputato alle spese processuali del grado.

Con ordinanza del 3 Marzo 2025 la Corte di appello disponeva la correzione dell'errore materiale contenuto “nel dispositivo letto in udienza della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Torino in data 04/02/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dovendosi aggiungere dopo “[OSCURATO:PERSONA] gli artt. 592 e 605 c.p.p.” la seguente frase “dato atto dell’implicita riqualificazione del fatto del reato di cui all'art. 497-bis comma 1 c.p.” e dovendosi eliminare dopo “[OSCURATO:PERSONA]” la seguente frase “e condanna la medesima al pagamento delle spese processuali del grado”.

Come è noto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, oramai nettamente prevalente, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice non è assoluta ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione, che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.

Si duole tuttavia la difesa che il rimedio adottato dalla Corte d'appello, nella specie l'ordinanza di correzione di errore materiale, al fine di risolvere l'evidente discrasia, non sia quello previsto dalla legge e in ogni caso non abbia raggiunto lo scopo di uniformare dispositivo e motivazione.

Invero, tale rimedio non appare applicabile quando si sia di fronte ad un errore di diritto qual è quello del caso di specie ove è stata disposta con dispositivo la condanna alle spese del procedimento come conseguenza del rigetto di un'impugnazione dichiarata fondata nel merito e nelle motivazioni.

La giurisprudenza si è soffermata altresì sul concetto di modifica delle statuizioni della sentenza impugnata, chiarendo che l'accoglimento della tesi dell'impugnante - e la conseguente esenzione dalle spese di cui all'art. 592 - deve riverberarsi sulla parte dispositiva del provvedimento impugnato e non su aspetti meramente motivazionali.

Circostanza che con riferimento a quanto contenuto nella parte motiva della sentenza appare essere avvenuta nel caso di specie dove l'impugnazione è stata dichiarata fondata.

Tuttavia, il richiamo all'art. 592, ad oggi ancora presente nel dispositivo, in quanto non emendato nemmeno a seguito dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, risulta essere in palese contrasto con quanto contenuto nella parte motiva della sentenza e portatore di effetti sfavorevoli in capo all'imputato.

Quindi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena e, in subordine, per l'annullamento senza rinvio della stessa nella parte in cui fa richiamo all'art. 592 del codice di rito.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

1.1. Il primo motivo è privo di pregio.

Ed invero, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, oltre che dall’atto di appello, la difesa si era limitata a lamentare che il Tribunale aveva erroneamente qualificato il fatto sussumendolo nella fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 497-bis c.p. in luogo di quella di cui al primo comma, trascurando che nel caso di specie la condotta si era esaurita nel possesso di documento di identità apparentemente rilasciato da autorità straniera – rumena – che per stessa ammissione dell’imputata doveva ritenersi contraffatto all’estero, con la conseguenza che, in assenza di richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia prevista dall’art. 10 cod. pen., non si potesse procedere nei confronti della predetta in relazione alla fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 497- bis. e che pertanto la condotta dell’imputata rientra esclusivamente nella previsione del primo comma dello stesso articolo, che sanziona il mero possesso del documento falso per uso personale.

A fronte di tale deduzione, che, in buona sostanza, lamentava l’erronea applicazione del comma secondo dell’art. 497-bis in luogo del primo comma del medesimo articolo che contempla la diversa fattispecie del possesso di documento falso per uso personale punendola con la più lieve pena della reclusione da due a cinque anni - laddove per quella di cui al secondo comma la pena è aumentata da un terzo alla metà - la Corte di merito ha giustamente ritenuto fondato l’appello nel senso che esso aveva correttamente rappresentato che il caso di specie andasse rapportato al primo e non al secondo comma dell’art. 497-bis, ha tuttavia rilevato che di fatto la pena considerata ed applicata dal primo giudice era quella di cui al primo comma, avendo egli posto come pena base la pena di anni due di reclusione costituente la pena minima prevista per la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 497-bis.

Su tale base ha quindi concluso che il Tribunale avesse di fatto già considerato la fattispecie di cui all’art. 497-bis, e non quella di cui al secondo comma e che fosse piuttosto incorso nell’errore di ritenere la fattispecie di cui al comma secondo un’aggravante in luogo di una fattispecie integrante reato autonomo.

In effetti in tali termini si era espresso il Tribunale che facendo riferimento alla pena base prevista per il reato di cui al primo comma dell’art. 497-bis e al contempo riconoscendo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, oltre che sulla recidiva, sulle contestate aggravanti, aveva, appunto, doppiamente errato sia nel ritenere ricorrere nel caso di specie la fattispecie di cui all’art.497-bis comma 2, sia nel qualificare tale fattispecie coma circostanza aggravante.

In realtà il Tribunale si era limitato a qualificare il fatto nei termini di cui all’imputazione che contemplava la contestazione della fattispecie di cui al primo comma dell’art. 497-bsi aggravata dalla circostanza di cui al comma secondo del medesimo articolo.

Indi la Corte di appello, recependo l’impostazione in diritto della difesa, ha giustamente escluso che nel caso di specie potesse ravvisarsi la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 497- bis cod. pen., richiamando, in particolare, la pronuncia di questa Corte, Sez. 5, n. 24808 del 18/01/2023, Rv. 284909 – 01, che ha affermato che integra il delitto di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen. il possesso di un documento di identificazione valido per l'espatrio falso - nella specie, il passaporto - nel caso in cui l'imputazione per il concorso nella previa contraffazione del documento, avvenuta all'estero, contestata a norma del secondo comma della disposizione citata, non risulti procedibile per mancanza della richiesta del Ministro della giustizia di cui all'art. 10 cod. pen.

La Corte di merito, pur esprimendosi impropriamente in termini di una intervenuta riqualificazione implicita della fattispecie, da parte del primo giudice, ai sensi del primo comma dell’art. 497-bis, laddove la contestazione contemplava già la qualificazione del fatto ai sensi di tale primo comma, riportando la fattispecie di cui al secondo comma come circostanza aggravante – da qui l’individuazione della pena base da parte del Tribunale nella misura minima di due anni di cui al primo comma dell’art. 497-bis e il giudizio di prevalenza operato anche con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 497-bis qualificata come aggravante – ha comunque giustamente concluso che l’errore in cui era incorso il Tribunale era in buona sostanza consistito nell’affermare la sussistenza dell’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 497-bis, errore che in ogni caso non aveva inciso sulla determinazione della pena dal momento che il primo giudice aveva già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

Sicché, pur venendo meno l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 497-bis come erroneamente qualificata ed applicata dal Tribunale, la pena non poteva che essere confermata in quella originariamente inflitta.

Su tali basi, ed entro tali termini, la Corte territoriale ha quindi correttamente confermato la pronuncia di primo grado in punto di determinazione della pena.

Infondata risulta quindi la doglianza di cui al primo motivo di ricorso. 1.2.Avendo, tuttavia, al contempo, dovuto dare atto della correttezza del percorso argomentativo svolto dall’appellante in punto di diritto che aveva meritato le precisazioni sopra indicate quanto alla natura della fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 497-bis e alle sue connotazioni specifiche che la distinguono da quella di cui al primo comma, la Corte di appello ha quindi ritenuto di esentare l’appellante dalla condanna alle spese del procedimento del grado, risultando in definitiva confermato l’epilogo decisorio di primo grado ma non l’intero percorso valutativo-motivazionale posto a sostegno dello stesso.

Indi ha proceduto, la Corte di merito, coerentemente ad espungere la condanna alle spese dell’appellante, per errore, contenuta nel dispositivo di udienza, ricorrendo alla procedura della correzione dell’errore materiale, di cui ora si duole il ricorrente.

Tale doglianza, proposta col secondo motivo di ricorso, in realtà – e ciò basta ai fini che occupano - non risulta supportata da un effettivo interesse, risultando emendata una statuizione che comportava un onere di pagamento da parte dell’imputata.

Laddove la mera persistenza del richiamo dell’art. 592 cod. proc. pen. contenuto nell’incipit del dispositivo riportato in sentenza deve piuttosto attribuirsi ad una mera, evidente, svista – ad un refuso - non idonea, peraltro, ad insinuare dubbi sull’eliminazione della condanna al pagamento delle spese processuali, effettuata attraverso uno specifico provvedimento della stessa Corte di appello, che, di là del mezzo adoperato, risulta chiaramente intervenuta.

Il mero riferimento residuato all’art. 592 non può evidentemente avere riflessi sfavorevoli in capo all’imputata, né si risolve in un elemento idoneo a far ritenere sussistente la lamentata discrasia tra dispositivo e motivazione, stante la evidente sua presenza per mero refuso.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 09/07/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 893/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16517/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 059khg) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Torino, all’esito di trattazione orale, dato atto dell’implicita riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen., ha confermato la pronuncia emessa in primo grado, in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarata colpevole dei reati, d cui, rispettivamente, all’art. 385 cod. pen. e all’art. 497-bis, commi 1 e 2, cod. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30284/2025 Roma, lì, 04/09/2025 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena. La Corte di appello con la sentenza impugnata ha nei fatti riconosciuto fondato l'appello, ritenendo tuttavia che il primo provvedimento dovesse trovare conferma avendo il Tribunale implicitamente riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 497-bis, comma 1, cod. pen., come emergerebbe in modo evidente dalla determinazione della pena base per il reato più grave. Ciò deriva, secondo la Corte di merito, dal fatto che la pena base utilizzata dal primo giudice coinciderebbe con quella prevista dal comma 1 dell'art. 497-bis cod. pen. A questa pena, aggiunge la Corte di appello, il primo giudice ha sottratto un terzo, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata e sulla recidiva. Tale ragionamento, tuttavia, non è in alcun modo stato esplicitato dal giudice di primo grado che a ben vedere in motivazione ha dato conto di un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti “sulle aggravanti e sulla recidiva”. L'utilizzo del plurale, quanto ad aggravanti, sgombra il campo da implicite riqualificazioni ed apre all'unica chiave di lettura possibile: un erroneo riconoscimento di una circostanza aggravante in luogo di un'autonoma fattispecie di reato. Il primo giudice, quindi, non aveva “implicitamente riqualificato il fatto ai sensi del primo comma dell'art. 497-bis”, bensì errato nel considerare l'autonoma fattispecie di reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, una circostanza aggravante, ulteriore rispetto a quella dell'art. 61 n. 2 c.p. e alla recidiva, e come tale sottoponendola a bilanciamento. Quello che si è verificato non è quindi un errore di calcolo bensì un errore di diritto che avrebbe imposto, ed impone, un annullamento della sentenza, avendo avuto influenza decisiva sul dispositivo. 2.2.Col secondo motivo deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in particolare il contrasto tra dispositivo e motivazione in relazione alla condanna ex art. 592 del codice di rito. La Corte di appello, all'esito dell'udienza, pronunciava dispositivo con il quale confermava la pronuncia di primo grado e condannava l'imputato alle spese processuali del grado. Con ordinanza del 3 Marzo 2025 la Corte di appello disponeva la correzione dell'errore materiale contenuto “nel dispositivo letto in udienza della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Torino in data 04/02/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dovendosi aggiungere dopo “[OSCURATO:PERSONA] gli artt. 592 e 605 c.p.p.” la seguente frase “dato atto dell’implicita riqualificazione del fatto del reato di cui all'art. 497-bis comma 1 c.p.” e dovendosi eliminare dopo “[OSCURATO:PERSONA]” la seguente frase “e condanna la medesima al pagamento delle spese processuali del grado”. Come è noto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, oramai nettamente prevalente, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice non è assoluta ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione, che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. Si duole tuttavia la difesa che il rimedio adottato dalla Corte d'appello, nella specie l'ordinanza di correzione di errore materiale, al fine di risolvere l'evidente discrasia, non sia quello previsto dalla legge e in ogni caso non abbia raggiunto lo scopo di uniformare dispositivo e motivazione. Invero, tale rimedio non appare applicabile quando si sia di fronte ad un errore di diritto qual è quello del caso di specie ove è stata disposta con dispositivo la condanna alle spese del procedimento come conseguenza del rigetto di un'impugnazione dichiarata fondata nel merito e nelle motivazioni. La giurisprudenza si è soffermata altresì sul concetto di modifica delle statuizioni della sentenza impugnata, chiarendo che l'accoglimento della tesi dell'impugnante - e la conseguente esenzione dalle spese di cui all'art. 592 - deve riverberarsi sulla parte dispositiva del provvedimento impugnato e non su aspetti meramente motivazionali. Circostanza che con riferimento a quanto contenuto nella parte motiva della sentenza appare essere avvenuta nel caso di specie dove l'impugnazione è stata dichiarata fondata. Tuttavia, il richiamo all'art. 592, ad oggi ancora presente nel dispositivo, in quanto non emendato nemmeno a seguito dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, risulta essere in palese contrasto con quanto contenuto nella parte motiva della sentenza e portatore di effetti sfavorevoli in capo all'imputato. Quindi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena e, in subordine, per l'annullamento senza rinvio della stessa nella parte in cui fa richiamo all'art. 592 del codice di rito. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1.1. Il primo motivo è privo di pregio. Ed invero, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, oltre che dall’atto di appello, la difesa si era limitata a lamentare che il Tribunale aveva erroneamente qualificato il fatto sussumendolo nella fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 497-bis c.p. in luogo di quella di cui al primo comma, trascurando che nel caso di specie la condotta si era esaurita nel possesso di documento di identità apparentemente rilasciato da autorità straniera – rumena – che per stessa ammissione dell’imputata doveva ritenersi contraffatto all’estero, con la conseguenza che, in assenza di richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia prevista dall’art. 10 cod. pen., non si potesse procedere nei confronti della predetta in relazione alla fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 497- bis. e che pertanto la condotta dell’imputata rientra esclusivamente nella previsione del primo comma dello stesso articolo, che sanziona il mero possesso del documento falso per uso personale. A fronte di tale deduzione, che, in buona sostanza, lamentava l’erronea applicazione del comma secondo dell’art. 497-bis in luogo del primo comma del medesimo articolo che contempla la diversa fattispecie del possesso di documento falso per uso personale punendola con la più lieve pena della reclusione da due a cinque anni - laddove per quella di cui al secondo comma la pena è aumentata da un terzo alla metà - la Corte di merito ha giustamente ritenuto fondato l’appello nel senso che esso aveva correttamente rappresentato che il caso di specie andasse rapportato al primo e non al secondo comma dell’art. 497-bis, ha tuttavia rilevato che di fatto la pena considerata ed applicata dal primo giudice era quella di cui al primo comma, avendo egli posto come pena base la pena di anni due di reclusione costituente la pena minima prevista per la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 497-bis. Su tale base ha quindi concluso che il Tribunale avesse di fatto già considerato la fattispecie di cui all’art. 497-bis, e non quella di cui al secondo comma e che fosse piuttosto incorso nell’errore di ritenere la fattispecie di cui al comma secondo un’aggravante in luogo di una fattispecie integrante reato autonomo. In effetti in tali termini si era espresso il Tribunale che facendo riferimento alla pena base prevista per il reato di cui al primo comma dell’art. 497-bis e al contempo riconoscendo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, oltre che sulla recidiva, sulle contestate aggravanti, aveva, appunto, doppiamente errato sia nel ritenere ricorrere nel caso di specie la fattispecie di cui all’art.497-bis comma 2, sia nel qualificare tale fattispecie coma circostanza aggravante. In realtà il Tribunale si era limitato a qualificare il fatto nei termini di cui all’imputazione che contemplava la contestazione della fattispecie di cui al primo comma dell’art. 497-bsi aggravata dalla circostanza di cui al comma secondo del medesimo articolo. Indi la Corte di appello, recependo l’impostazione in diritto della difesa, ha giustamente escluso che nel caso di specie potesse ravvisarsi la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 497- bis cod. pen., richiamando, in particolare, la pronuncia di questa Corte, Sez. 5, n. 24808 del 18/01/2023, Rv. 284909 – 01, che ha affermato che integra il delitto di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen. il possesso di un documento di identificazione valido per l'espatrio falso - nella specie, il passaporto - nel caso in cui l'imputazione per il concorso nella previa contraffazione del documento, avvenuta all'estero, contestata a norma del secondo comma della disposizione citata, non risulti procedibile per mancanza della richiesta del Ministro della giustizia di cui all'art. 10 cod. pen. La Corte di merito, pur esprimendosi impropriamente in termini di una intervenuta riqualificazione implicita della fattispecie, da parte del primo giudice, ai sensi del primo comma dell’art. 497-bis, laddove la contestazione contemplava già la qualificazione del fatto ai sensi di tale primo comma, riportando la fattispecie di cui al secondo comma come circostanza aggravante – da qui l’individuazione della pena base da parte del Tribunale nella misura minima di due anni di cui al primo comma dell’art. 497-bis e il giudizio di prevalenza operato anche con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 497-bis qualificata come aggravante – ha comunque giustamente concluso che l’errore in cui era incorso il Tribunale era in buona sostanza consistito nell’affermare la sussistenza dell’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 497-bis, errore che in ogni caso non aveva inciso sulla determinazione della pena dal momento che il primo giudice aveva già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Sicché, pur venendo meno l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 497-bis come erroneamente qualificata ed applicata dal Tribunale, la pena non poteva che essere confermata in quella originariamente inflitta. Su tali basi, ed entro tali termini, la Corte territoriale ha quindi correttamente confermato la pronuncia di primo grado in punto di determinazione della pena. Infondata risulta quindi la doglianza di cui al primo motivo di ricorso. 1.2.Avendo, tuttavia, al contempo, dovuto dare atto della correttezza del percorso argomentativo svolto dall’appellante in punto di diritto che aveva meritato le precisazioni sopra indicate quanto alla natura della fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 497-bis e alle sue connotazioni specifiche che la distinguono da quella di cui al primo comma, la Corte di appello ha quindi ritenuto di esentare l’appellante dalla condanna alle spese del procedimento del grado, risultando in definitiva confermato l’epilogo decisorio di primo grado ma non l’intero percorso valutativo-motivazionale posto a sostegno dello stesso. Indi ha proceduto, la Corte di merito, coerentemente ad espungere la condanna alle spese dell’appellante, per errore, contenuta nel dispositivo di udienza, ricorrendo alla procedura della correzione dell’errore materiale, di cui ora si duole il ricorrente. Tale doglianza, proposta col secondo motivo di ricorso, in realtà – e ciò basta ai fini che occupano - non risulta supportata da un effettivo interesse, risultando emendata una statuizione che comportava un onere di pagamento da parte dell’imputata. Laddove la mera persistenza del richiamo dell’art. 592 cod. proc. pen. contenuto nell’incipit del dispositivo riportato in sentenza deve piuttosto attribuirsi ad una mera, evidente, svista – ad un refuso - non idonea, peraltro, ad insinuare dubbi sull’eliminazione della condanna al pagamento delle spese processuali, effettuata attraverso uno specifico provvedimento della stessa Corte di appello, che, di là del mezzo adoperato, risulta chiaramente intervenuta. Il mero riferimento residuato all’art. 592 non può evidentemente avere riflessi sfavorevoli in capo all’imputata, né si risolve in un elemento idoneo a far ritenere sussistente la lamentata discrasia tra dispositivo e motivazione, stante la evidente sua presenza per mero refuso. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/07/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30284/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris