Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 21641/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 9, -ricorrente- contro Ministero delle Imprese e del Made in Italy–[OSCURATO:PERSONA] e Marchi (UIBM), in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi del 15.3.2022, n. 35, non notificata.

Oggetto: registrazione brevetto per invenzione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'[OSCURATO:PERSONA] e Marchi (UIBM) ha rifiutato la convalida in Italia del brevetto europeo n. 502017000107204 a nome di [OSCURATO:PERSONA], seguita a livello europeo dal mandatario irlandese FR Kelly e, in Italia, sull'incarico di quest'ultimo, dallo studio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] brevetto era stato depositato con verbale n. 682018000030859 del 28.5.2018, con allegata la richiesta traduzione in italiano.

Secondo l’Ufficio, il deposito della traduzione in lingua italiana non era stato effettuato entro il termine di legge (art. 56 c.p.i.) e, precisamente, secondo quanto affermato dal mandatario italiano, non lo era stato entro il giorno 25.9.2017 (termine utile), atteso che il filedella traduzione, pur depositato, non corrispondeva al brevetto in oggetto, ma si riferiva ad altro dello stesso richiedente, depositato, nella specie, nella mattina dello stesso giorno (cfr. la ministeriale n. 20180000140940 UIBM e il successivo chiarimento, a mezzo e-mail, avuto con la divisione informatica dell'UIBM circa gli orari di deposito delle due diverse domande menzionate, e con particolare riferimento al brevetto in oggetto, l'indicazione dell'orario delle 17:05:06 del 25.9.2017, momento esatto di deposito del filedella traduzione sul portale UIBM).

Lo studio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di reintegrazione ex art.193 c.p.i., allegando uno screenshotdal quale si evinceva che il file, in formato p7m, utilizzato dallo stesso studio come file di traduzione, a firma digitale, per il deposito ai fini della convalida, aveva un orario di creazione posteriore a quello di deposito riconosciuto dall'Ufficio, ossia le 17:10 (diverso dalle 17:05:06, considerato come il momento esatto e ufficiale del deposito del file recante la traduzione in lingua italiana).

L'Ufficio (con provvedimento del 2.8.2019, n. 20190000201930), ritenuta insoddisfacente l'interlocuzione del mandatario, ha respinto la domanda di reintegrazione poiché dalla medesima non emergevano elementi sufficienti per valutare l’adeguatezza organizzativa dello studio mandatario in merito al sistema di controlli che, se adottati, con ogni probabilità avrebbero fatto rilevare l'errore, dovendosi interpretare l'art. 193 c.p.i. nel senso che la diligenza "esimente" presuppone che l'errore, ancorché isolato e statisticamente evitabile, sia ascrivibile ad una organizzazione soddisfacente in tutti i suoi elementi funzionali (Sent.

Comm.

Ric. n. 7/2015).

L'Ufficio ha richiamatol'interpretazione secondo cui il beneficio della reintegrazione può essere accordato quando l'interessato sia incorso in un errore umano determinato da circostanze fuori dell'ordinario (Sent.

Comm.

Ric. n. 5/2008), non riscontrabile nel caso, non emergendo nessun elemento utile per valutare la completa adeguatezza organizzativa dei mandatari incaricati, con particolare riferimento a eventuali meccanismi dirilevazione e correzione dei possibili errori umani in tutte le fasi del processo e/o del feedback sulla correttezza del contenuto dei documenti depositati.

2. Avverso il provvedimento di rifiuto di reintegrazione adottato dall’UIBM il [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 20190000201930 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, accompagnato anche da memor ia, in data 30.8.2021.

La ricorrente ha provveduto a illustrare l’attività organizzativa dello studio delegato al deposito del documento in questione e ha lamentato che solo il 17.4.2018, lo studio [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dall'UIBM una comunicazione in cui si affermava che il deposito della traduzione in questione non poteva essere accolto in quanto risultava allegata la traduzione del testo di altro brevetto europeo (n.

EP3002523) e non quella n.

EP 2271354 (dell'odierna ricorrente).

La ricorrente riteneva, però, che dalle comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] dell'UIBM, a cui la Dragotti si era rivolta il 19.4.2018, e da cui aveva ricevuto risposta il giorno successivo 20.4.2018, non si poteva escludere che un disguido fosse avvenuto, disguido, che sembrava confermato dalla discrepanza dei dati informatici, in cui sarebbe incorso l'UIBM e non la Dragotti e Associati.

Sempre secondo la ricorrente, a seguito di verifiche interne, allo [OSCURATO:PERSONA] risulterebbero effettivamente depositate -nella medesima giornata del 25.9.2017 - due traduzioni italiane di brevetti europei e precisamente: a) una, alla mattina, alle ore 11:37, come risultava dalla ricevuta di presentazione del deposito telematica e come attestato successivamente anche dalla Divisione informatica dell'UIBM, con il file della traduzione del brevetto europeo EP3002523, firmato digitalmente alle 11:28, ovvero qualche minuto prima del deposito; b) e un'altra al pomeriggio, alle ore 17:15, come risultava dalla p.e.c. contenente la ricevuta di presentazione del deposito n. 502017000 l 07204, con il file della traduzione del brevetto europeo EP '354, oggetto del presente procedimento, firmato digitalmente alle 17:10.

Tuttavia, ha osservato la ricorrente, alla Divisione informatica dell'U.I.B.M. risulterebbe essere avvenuto questo secondo deposito alle ore 17:05:06 e non alle 17:15, come dalla p.e.c. dell'U.I.B.M. contenente la ricevuta di presentazione del deposito ricevuto dalla Dragotti; il che non sarebbe spiegabile,poiché il file della traduzione alle 17:10 era stato firmato digitalmente e l'orario del deposito indicato sulla ricevuta di presentazione del deposito non corrispondeva a quello risultante dalla comunicazione del 20 aprile 2018 della divisione informatica dell'UIBM.

3. [OSCURATO:PERSONA] con l’impugnata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha ribadito i principi affermati costantemente secondo cui, in base al favor per l'istituto brevettuale (dovuto al suo contributo per l'accrescimento del processo innovativo industriale), l'art. 193 c.p.i. deve essere interpretato nel senso che la reintegrazione nei diritti del richiedente o del titolare del titolo di proprietà industriale va accordato quando l’organizzazione alla quale si è rivolto tale titolare del diritto, per completare il procedimento amministrativo davanti all'autorità preposta, sia incorsa «in un errore isolato, statisticamente inevitabile, alla stregua di una organizzazione soddisfacente nei suoi elementi funzionali», secondo principi costantemente ribaditi anche da questa Corte (Cass., n. 13889/2015).

Ciò premesso, la Commissione ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché le allegazioni dello Studio di consulenza e assistenza della ricorrente erano dirette a porre nel dubbio e a confutare quanto affermato dall'Ufficio, ossia che quest'ultimo avrebbe ricevuto, con l'invio apparentemente contenente la traduzione del brevetto in questione, altra documentazione, riferibile ad altra privativa, e invece la ricorrente sosteneva che tale ricostruzione non era credibile in quanto non sarebbero combaciati gli orari di invio della e-mail con p.e.c. con quelli di ricevuta, risultando addirittura questi ultimi anteriori a quelli d'invio. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi osservato che era stata posta in dubbio proprio la correttezza dell’operato dell’Ufficio, cosa che tagliava alla radice la tesi dell’errore scusabile di cui si era chiesta vanamente la reintegrazione, visto che la ricorrente allegava un errore di scambio dovuto a negligenza dell’Ufficio (che avrebbe considerato un documento non corrispondente a quello correttamente inviatogli) ovvero all’uso di un sistema informatico malfunzionante da parte dello stesso UIBM.

In entrambi i casi –ha aggiunto la Commissione -non si verteva in tema di errore scusabile della ricorrente ma semmai di errore dell’apparato pubblico di cui non bisognava farsi carico come fosse stato proprio.

La presenza di un errore non scusabile commesso dall’apparato dell’Ufficio e non dallo Studio avrebbe dovuto indurre la ricorrente alla richiesta di accertamento e del riconoscimento della colpa dei funzionari e degli addetti dell’Ufficio anche attraverso la richiesta di una consulenza tecnica sul corretto funzionamento quantomeno nel periodo in esame e non alla domanda di reintegrazione.Di conseguenza la ricorrente aveva allegato un complesso di accadimenti del tutto eccentrici ed estranei rispetto alla fattispecie della reintegrazione di cui ha chiesto l’accoglimento e i cui presupposti sono l’accadimento di un errore scusabile, nonostante l’efficiente organizzazione del richiedente.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione con cinque motivi e anche memoria.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha presentato controricorso e anche memoria. [OSCURATO:PERSONA]

5. In via preliminare il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la nullità della procura ad litem.

In particolare, il Ministero contesta che il sig. [OSCURATO:PERSONA], firmatario della procura per conto della società ricorrente, sia in possesso dei necessari poteri rappresentativi e osserva che, trattandosi di ricorso propostoda una società di diritto straniero, non trova applicazione il principio secondo cui è sufficiente il riferimento nell’intestazione dell’atto ai poteri rappresentativi di colui che ha rilasciato la procura al difensore per poter presumere l’esistenza di detti poteri.

Ciò in quanto nel caso di società straniere il potere rappresentativo di chi ha rilasciato la procura non è verificabile dai pubblici registri italiani e quindi è onere della ricorrente fornirne la prova, trattandosi di dato non soggetto a pubblicità legale.

La censura è infondata.

E’ pur vero che l’art. 75 c.p.c., a norma del quale le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta secondo la legge o lo statuto, si riferisce esclusivamente, per le società, alle persone che dall'atto costitutivo risultano dotate del potere di rappresentanza della società (art. 2328, n. 9, c.c.) per cui solo per queste persone, agevolmente individuabili dai terzi quando siano state adempiute le prescritte formalità, può ritenersi presunta la legitimatio ad processume, perciò, applicabile il principio secondo il quale, quando sia parte in giudizio una persona giuridica privata, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore nella qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando alla parte che la contesta fornire la prova dell'inesistenza del rapporto organico.

Ne consegue che la legittimazione della persona fisica che ha conferito il mandato nel nome di una società costituita all'estero può ritenersi presunta solo se siano state ottemperate le formalità di iscrizione nel registro della società con il deposito dell'atto costitutivo contenente l'indicazione del rappresentante o dei rappresentanti (Cass., n. 13014/1992).

In effetti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, ove il potere rappresentativo non derivi da un atto soggetto a pubblicità legale e la controparte lo contesti, la parte rappresentata è tenuta a dimostrare, tramite pertinente produzione documentale anche ex art. 372 c.p.c., la spettanza di tale potere (Cass., n. 11091/2020).

Va, però, considerato quanto evidenziato correttamente dal ricorrente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. evocando gli artt.3 e 5 della [OSCURATO:PERSONA] del 5 ottobre 1961, ratificata dall’Italia con la legge n.1253 del 1966,che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, stabilendo l’automatico riconoscimento reciproco dei rispettivi atti pubblici, inclusi quelli in forma notarile formati secondo le rispettive leggi.

L’art.3 della Convenzione dispone che l’unica formalità che possa essere richiesta per attestare la veracità della firma, il titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo onde l'atto è munito, è l'apposizione della postilla, qual è definita nell'articolo 4, rilasciata dall'autorità competente dello Stato dal quale emana il documento.

L’art.5, par. 2, dispone che la postilla, quando sia dovutamente compilata, attesta l'autenticità della firma, il titolo secondo il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'identità del sigillo o del bollo onde l'atto è rivestito.Dagli atti emerge il fatto che il Notaio statunitense Jeanne M.Sanford ha certificato la qualità di legale rappresentante del sottoscrittore della procura per nomina fatta dal Consiglio di amministrazione della società in data 16 maggio 2019, e che è stata debitamente formata la apostille sottoscritta dal Segretario di stato dell’Ohio come previsto dalla Convenzione; il tutto è stato oggetto di traduzione italiana asseverata da Notaio.

E’ stato così rispettato l’impianto normativo della Convenzione su tale aspetto e non è quindi consentito dubitare della legittimazione processuale di [OSCURATO:PERSONA] e della veste in cui ha agito in giudizio.

6. Con il primo motivo la ricorrente deduce v iolazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 193 c.p.i. anche in relazione agli artt. 2 e 97 Cost., 12 disp. prel., 1 l. n. 241/1990.

Il motivo mira a dimostrare che la sentenza debba essere cassata ove ha escluso la violazione dell'art. 193 c.p.i., postulando l'insussistenza di un errore scusabile di Cleveland e perciò dicendo inammissibile il ricorso.

La censura non si confronta in modo puntuale e specifico con la motivazione della decisione. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti affermato che la ricorrente non aveva addotto alcun elemento per dimostrare di essere caduta in un errore scusabile, nonostante l’asserita perfetta e consolidata organizzazione dello studio a cui aveva affidato il procedimento di deposito e aveva, invece, illustrato lungamente la propria organizzazione al fine di dimostrare che l’errore era imputabile all’Ufficio e non a una falla nel suo sistema organizzativo, negando, in modo incontestabile la sussistenza di un suo errore, o sostenendo che il suo errore si concretizzerebbe nel solo ritardo nel deposito, avvenuto, però, per cause a lei non imputabili.

L’Ufficio, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, aveva invece lamentato la mancata allegazione delle circostanze che il mandatario fosse dotato di una struttura organizzativa idonea a scongiurare l’accaduto, e in particolare della previsione di adeguati meccanismi di rilevazione e correzione dei possibili errori umani in tutte le fasi del processo e/o di feedback sulla correttezza del contenuto dei documenti depositati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della reintegrazione nei diritti di brevetto disciplinata dall'art. 193, comma 1, del d.lgs. 10.2.2005, n. 30, la nozione di "diligenza richiesta dalle circostanze" -quale parametro della scusabilità della condotta di chi non abbia osservato un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi - va posta in relazione con il quadro reale nel quale l'attività da compiersi si colloca, in modo da poter valutare se un qualche rimprovero possa essere mosso al soggetto che quell'attività ha omesso di svolgere.

Pertanto, il ricorso ad un mandatario specializzato, dovendo quest'ultimo disporre di un sistema interno di controllo e di sorveglianza dei termini che ne escluda generalmente l'involontaria inosservanza -come richiesto dalle direttive comunitarie riguardanti i procedimenti in questione -comporta che solo eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili in base all'esperienza, possano determinare una restitutio in integrum (Cass., n.4387/2015; Cass., n. 7496/2019; Cass., n. 4387/2015; Cass., n. 22264/2012).).

Inoltre, ai fini della restitutio in integrum, l'avere verificato che il mandatario sia dotato di un'organizzazione astrattamente adeguata, ma occorre dimostrare che costui, in concreto, si sia profuso per contrastare il fatto impeditivo, con indicazione di fatti specifici e con idonea documentazione. (Cass., n. 16833/2015).

La sentenza evidenzia che il tentativo di dimostrare la propria non responsabilità nel ritardo, ipotizzando un errore dell’Ufficio,avrebbe dovuto indurre la ricorrente ad altra azione mirata ad accertare tecnicamente la presunta non diligenza dei funzionari o degli addetti dell’UIBM e sulla base di questacorretta motivazione, fondata sulla non congruenza delle argomentazioni prospettate e degli elementi di fatto dedotti in relazione all’azione proposta e al provvedimento impugnato, ha dichiarato inammissibile il ricorso.7.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia, violazione degli artt. 136-septies c.p.i.; 112 e 277 c.p.c., 24 e 111 Cost.Il motivo mira a dimostrare la nullità della sentenza nella parte in cui essa omette del tutto la pronuncia sulla domanda principale di Cleveland e ripropone per intero la domanda asseritamente negletta che chiedeva l’annullamento del ricorso per la non corrispondenza dei dati comunicati dalla UIBM e la sua segnalazione tardiva.

La censura è inammissibile perché trascura completamente il fatto che il provvedimento impugnato dinanzi alla Commissione dei ricorsi era il provvedimento n.2019000201930 del 2.8.2019, recante rigetto dell’istanza di reintegrazione ex art.193 c.p.i. e non già il provvedimento di rigetto della domanda di Cleveland, che non risulta neppure menzionato in ricorso.

La sentenza impugnata si rapporta correttamente all’oggetto dell’impugnazione (ossia al provvedimento di diniego della reintegrazione ex art.193 c.p.i.) e ritiene che proprio l’aver messo in dubbio la corrispondenza dei dati evidenzia la non ammissibilità della domanda di reintegrazione poiché «l’errore allegato costituisce uno dei due seguenti: o un errore di scambio compiuto dalla negligenza dell’Ufficio (che avrebbe considerato un documento non corrispondente a quello correttamente inviatogli dallo Studio della ricorrente) ovvero all’uso di un sistema informatico malfunzionante da parte dello stesso Ufficio».

Va inoltre aggiunto che alle censure della ricorrente non seguiva alcuna domanda di accertamento della colpa dell’Ufficio e, giustamente, rileva la stessa sentenza per cui non si configura alcuna ipotesi riconducibile all’ipotesi di omessa pronuncia per violazione degli artt. 136 septies c.p.i.; 112 e 277 c.p.c., 24 e 111 Cost.Anche la doglianza sulla tardiva comunicazione non incide sulla dichiarazione di inammissibilità sull’unico oggetto del ricorso impugnatorio di Cleveland dinanzi alla Commissione.8.Con il terzo motivo, la ricorrente, in subordine, deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt.136 sexies c.p.i. e 61 c.p.c. e degli artt. 1 e 6 l. n. 241/1990.

Il motivo verte sulla mancata assunzione di decisive misure istruttorie e lamenta che, censiti i temi istruttori espressamente riconosciuti dirimenti e pur munita di tutti i necessari poteri-doveri d'ufficio, la Commissione non abbia disposto le necessarie corrispondenti misure istruttorie.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce, in ogni caso, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Il motivo verte sul fatto che, a dispetto della domanda principale di Cleveland recante richiesta di accertare l'errore commesso dall'UIBM, la sentenza abbia omesso di pronunciare su questo fatto decisivo pur ampiamente discusso tra le parti nel giudizio dinanzi alla Commissione.

9. Il terzo e il quarto motivo sono connessi e possono essere trattati unitariamente.

Le censure sono inammissibili perché non si confrontano anch’esse con la ratio decidendi e continuano a focalizzarsi sulla eventuale presenza di un errore dell’Ufficio e sul mancato suo accertamento, criticando la decisione della Commissione che non aveva ammesso la prova testimoniale né aveva chiesto di ufficio una consulenza tecnica, anche se non chiesta dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, correttamente, che tali deduzioni e tali accertamenti fossero prodromici rispetto ad una domanda di accertamento e/o riconoscimento della colpa dei funzionari o degli addetti dell’UIBM che non era stata proposta e non avessero rilievo e pertinenza rispetto alla richiesta di reintegrazione (negata dall’Ufficio con il provvedimento impugnato) che per lo stesso motivo era stata considerata inammissibile.10.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce v iolazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 3,24 e 113 Cost.

Il motivo prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 3, c.p.i. ove assegna per intero la nomina dei componenti della Commissione al "Ministro dello sviluppo economico" mentre l'UIBM è una Direzione Generale del predetto Ministero con conseguente difetto di indipendenza strutturale.

La questione di legittimità costituzionale posta è manifestamente infondata.

Preliminarmente si ricorda che la Commissione dei Ricorsi è un organo di giurisdizione speciale, i cui componenti sono scelti nell’ambito dei magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d’appello o tra i professori di materie giuridiche delle Università o degli Istituti superiori dello Stato e sono nominati con decreto del Ministro dello [OSCURATO:PERSONA](ora MIMIT).

Occorre inoltre premettere che la Corte Costituzionale ha affermato che «non si può minimamente dubitare che la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi sia legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

È, infatti, pacifico nella giurisprudenza del giudice della legittimità che, quando decide sui ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti, la predetta Commissione ha natura di organo di giurisdizione speciale, un organo che, essendo preesistente all'entrata in vigore della Costituzione, non contraddice il divieto di istituzione di giudici speciali disposto dall'art. 102, secondo comma, della Costituzione medesima.

Ed, invero, la composizione della Commissione (formata da persone scelte fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori), le garanzie di indipendenza o di "terzietà" della Commissione stessa, le regole in base alle quali è modellato il procedimento (ispirate al principio del contradittorio e alla discussione pubblica del ricorso e connotate, quanto alla pronunzia e alla forma delle sentenze e delle ordinanze, dal rinvio alle norme del codice di procedura civile), l'oggetto del giudizio (tutela di diritti soggettivi), la forma della decisione (operata con un provvedimento denominato per legge "sentenza") e la impugnabilità di quest'ultima avanti la Corte di cassazione, sono indici sicuri, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, sentenze nn. 226 del 1976, 12 del 1971 e 114 del 1970), conducenti alla conclusione che la Commissione de qua sia da qualificare come giudice ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale)» (Corte Cost. n. 158/1995, poi ripresa da Corte Cost. 271/2002).

Inoltre, più in generale, anche questa Corte ha più volte ribadito che la Costituzione non impone che le garanzie di indipendenza da assicurare ai giudici delle giurisdizioni speciali siano identiche o corrispondenti a quelle stabilite per i magistrati ordinari (ex multis Cass., S.U., n. 26033/2013); la Corte Costituzionale ha puntualizzato che: « è evidente che l'indipendenza dell'Istituto deve ricercarsi nei modi in cui esso svolge le sue funzioni, non già in quelli coi quali si provvede a regolare la nomina dei suoi membri […] Una volta che la nomina sia avvenuta, cessa ogni vincolo che eventualmente sussista tra il Governo che nomina e la persona che viene nominata, a null'altro tenuta senon all'obbedienza alla legge» (Corte cost., n.1/1967; n.196/1982). 11.Per quanto esposto, il ricorso va complessivamente rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.500,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 201

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 9, -ricorrente- contro Ministero delle Imprese e del Made in Italy–[OSCURATO:PERSONA] e Marchi (UIBM), in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi del 15.3.2022, n. 35, non notificata. Oggetto: registrazione brevetto per invenzione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA] e Marchi (UIBM) ha rifiutato la convalida in Italia del brevetto europeo n. 502017000107204 a nome di [OSCURATO:PERSONA], seguita a livello europeo dal mandatario irlandese FR Kelly e, in Italia, sull'incarico di quest'ultimo, dallo studio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] brevetto era stato depositato con verbale n. 682018000030859 del 28.5.2018, con allegata la richiesta traduzione in italiano. Secondo l’Ufficio, il deposito della traduzione in lingua italiana non era stato effettuato entro il termine di legge (art. 56 c.p.i.) e, precisamente, secondo quanto affermato dal mandatario italiano, non lo era stato entro il giorno 25.9.2017 (termine utile), atteso che il filedella traduzione, pur depositato, non corrispondeva al brevetto in oggetto, ma si riferiva ad altro dello stesso richiedente, depositato, nella specie, nella mattina dello stesso giorno (cfr. la ministeriale n. 20180000140940 UIBM e il successivo chiarimento, a mezzo e-mail, avuto con la divisione informatica dell'UIBM circa gli orari di deposito delle due diverse domande menzionate, e con particolare riferimento al brevetto in oggetto, l'indicazione dell'orario delle 17:05:06 del 25.9.2017, momento esatto di deposito del filedella traduzione sul portale UIBM). Lo studio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di reintegrazione ex art.193 c.p.i., allegando uno screenshotdal quale si evinceva che il file, in formato p7m, utilizzato dallo stesso studio come file di traduzione, a firma digitale, per il deposito ai fini della convalida, aveva un orario di creazione posteriore a quello di deposito riconosciuto dall'Ufficio, ossia le 17:10 (diverso dalle 17:05:06, considerato come il momento esatto e ufficiale del deposito del file recante la traduzione in lingua italiana). L'Ufficio (con provvedimento del 2.8.2019, n. 20190000201930), ritenuta insoddisfacente l'interlocuzione del mandatario, ha respinto la domanda di reintegrazione poiché dalla medesima non emergevano elementi sufficienti per valutare l’adeguatezza organizzativa dello studio mandatario in merito al sistema di controlli che, se adottati, con ogni probabilità avrebbero fatto rilevare l'errore, dovendosi interpretare l'art. 193 c.p.i. nel senso che la diligenza "esimente" presuppone che l'errore, ancorché isolato e statisticamente evitabile, sia ascrivibile ad una organizzazione soddisfacente in tutti i suoi elementi funzionali (Sent. Comm. Ric. n. 7/2015). L'Ufficio ha richiamatol'interpretazione secondo cui il beneficio della reintegrazione può essere accordato quando l'interessato sia incorso in un errore umano determinato da circostanze fuori dell'ordinario (Sent. Comm. Ric. n. 5/2008), non riscontrabile nel caso, non emergendo nessun elemento utile per valutare la completa adeguatezza organizzativa dei mandatari incaricati, con particolare riferimento a eventuali meccanismi dirilevazione e correzione dei possibili errori umani in tutte le fasi del processo e/o del feedback sulla correttezza del contenuto dei documenti depositati. 2. Avverso il provvedimento di rifiuto di reintegrazione adottato dall’UIBM il [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 20190000201930 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, accompagnato anche da memor ia, in data 30.8.2021. La ricorrente ha provveduto a illustrare l’attività organizzativa dello studio delegato al deposito del documento in questione e ha lamentato che solo il 17.4.2018, lo studio [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dall'UIBM una comunicazione in cui si affermava che il deposito della traduzione in questione non poteva essere accolto in quanto risultava allegata la traduzione del testo di altro brevetto europeo (n. EP3002523) e non quella n. EP 2271354 (dell'odierna ricorrente). La ricorrente riteneva, però, che dalle comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] dell'UIBM, a cui la Dragotti si era rivolta il 19.4.2018, e da cui aveva ricevuto risposta il giorno successivo 20.4.2018, non si poteva escludere che un disguido fosse avvenuto, disguido, che sembrava confermato dalla discrepanza dei dati informatici, in cui sarebbe incorso l'UIBM e non la Dragotti e Associati. Sempre secondo la ricorrente, a seguito di verifiche interne, allo [OSCURATO:PERSONA] risulterebbero effettivamente depositate -nella medesima giornata del 25.9.2017 - due traduzioni italiane di brevetti europei e precisamente: a) una, alla mattina, alle ore 11:37, come risultava dalla ricevuta di presentazione del deposito telematica e come attestato successivamente anche dalla Divisione informatica dell'UIBM, con il file della traduzione del brevetto europeo EP3002523, firmato digitalmente alle 11:28, ovvero qualche minuto prima del deposito; b) e un'altra al pomeriggio, alle ore 17:15, come risultava dalla p.e.c. contenente la ricevuta di presentazione del deposito n. 502017000 l 07204, con il file della traduzione del brevetto europeo EP '354, oggetto del presente procedimento, firmato digitalmente alle 17:10. Tuttavia, ha osservato la ricorrente, alla Divisione informatica dell'U.I.B.M. risulterebbe essere avvenuto questo secondo deposito alle ore 17:05:06 e non alle 17:15, come dalla p.e.c. dell'U.I.B.M. contenente la ricevuta di presentazione del deposito ricevuto dalla Dragotti; il che non sarebbe spiegabile,poiché il file della traduzione alle 17:10 era stato firmato digitalmente e l'orario del deposito indicato sulla ricevuta di presentazione del deposito non corrispondeva a quello risultante dalla comunicazione del 20 aprile 2018 della divisione informatica dell'UIBM. 3. [OSCURATO:PERSONA] con l’impugnata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha ribadito i principi affermati costantemente secondo cui, in base al favor per l'istituto brevettuale (dovuto al suo contributo per l'accrescimento del processo innovativo industriale), l'art. 193 c.p.i. deve essere interpretato nel senso che la reintegrazione nei diritti del richiedente o del titolare del titolo di proprietà industriale va accordato quando l’organizzazione alla quale si è rivolto tale titolare del diritto, per completare il procedimento amministrativo davanti all'autorità preposta, sia incorsa «in un errore isolato, statisticamente inevitabile, alla stregua di una organizzazione soddisfacente nei suoi elementi funzionali», secondo principi costantemente ribaditi anche da questa Corte (Cass., n. 13889/2015). Ciò premesso, la Commissione ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché le allegazioni dello Studio di consulenza e assistenza della ricorrente erano dirette a porre nel dubbio e a confutare quanto affermato dall'Ufficio, ossia che quest'ultimo avrebbe ricevuto, con l'invio apparentemente contenente la traduzione del brevetto in questione, altra documentazione, riferibile ad altra privativa, e invece la ricorrente sosteneva che tale ricostruzione non era credibile in quanto non sarebbero combaciati gli orari di invio della e-mail con p.e.c. con quelli di ricevuta, risultando addirittura questi ultimi anteriori a quelli d'invio. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi osservato che era stata posta in dubbio proprio la correttezza dell’operato dell’Ufficio, cosa che tagliava alla radice la tesi dell’errore scusabile di cui si era chiesta vanamente la reintegrazione, visto che la ricorrente allegava un errore di scambio dovuto a negligenza dell’Ufficio (che avrebbe considerato un documento non corrispondente a quello correttamente inviatogli) ovvero all’uso di un sistema informatico malfunzionante da parte dello stesso UIBM. In entrambi i casi –ha aggiunto la Commissione -non si verteva in tema di errore scusabile della ricorrente ma semmai di errore dell’apparato pubblico di cui non bisognava farsi carico come fosse stato proprio. La presenza di un errore non scusabile commesso dall’apparato dell’Ufficio e non dallo Studio avrebbe dovuto indurre la ricorrente alla richiesta di accertamento e del riconoscimento della colpa dei funzionari e degli addetti dell’Ufficio anche attraverso la richiesta di una consulenza tecnica sul corretto funzionamento quantomeno nel periodo in esame e non alla domanda di reintegrazione.Di conseguenza la ricorrente aveva allegato un complesso di accadimenti del tutto eccentrici ed estranei rispetto alla fattispecie della reintegrazione di cui ha chiesto l’accoglimento e i cui presupposti sono l’accadimento di un errore scusabile, nonostante l’efficiente organizzazione del richiedente. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione con cinque motivi e anche memoria. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha presentato controricorso e anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5. In via preliminare il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la nullità della procura ad litem. In particolare, il Ministero contesta che il sig. [OSCURATO:PERSONA], firmatario della procura per conto della società ricorrente, sia in possesso dei necessari poteri rappresentativi e osserva che, trattandosi di ricorso propostoda una società di diritto straniero, non trova applicazione il principio secondo cui è sufficiente il riferimento nell’intestazione dell’atto ai poteri rappresentativi di colui che ha rilasciato la procura al difensore per poter presumere l’esistenza di detti poteri. Ciò in quanto nel caso di società straniere il potere rappresentativo di chi ha rilasciato la procura non è verificabile dai pubblici registri italiani e quindi è onere della ricorrente fornirne la prova, trattandosi di dato non soggetto a pubblicità legale. La censura è infondata. E’ pur vero che l’art. 75 c.p.c., a norma del quale le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta secondo la legge o lo statuto, si riferisce esclusivamente, per le società, alle persone che dall'atto costitutivo risultano dotate del potere di rappresentanza della società (art. 2328, n. 9, c.c.) per cui solo per queste persone, agevolmente individuabili dai terzi quando siano state adempiute le prescritte formalità, può ritenersi presunta la legitimatio ad processume, perciò, applicabile il principio secondo il quale, quando sia parte in giudizio una persona giuridica privata, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore nella qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando alla parte che la contesta fornire la prova dell'inesistenza del rapporto organico. Ne consegue che la legittimazione della persona fisica che ha conferito il mandato nel nome di una società costituita all'estero può ritenersi presunta solo se siano state ottemperate le formalità di iscrizione nel registro della società con il deposito dell'atto costitutivo contenente l'indicazione del rappresentante o dei rappresentanti (Cass., n. 13014/1992). In effetti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, ove il potere rappresentativo non derivi da un atto soggetto a pubblicità legale e la controparte lo contesti, la parte rappresentata è tenuta a dimostrare, tramite pertinente produzione documentale anche ex art. 372 c.p.c., la spettanza di tale potere (Cass., n. 11091/2020). Va, però, considerato quanto evidenziato correttamente dal ricorrente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. evocando gli artt.3 e 5 della [OSCURATO:PERSONA] del 5 ottobre 1961, ratificata dall’Italia con la legge n.1253 del 1966,che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, stabilendo l’automatico riconoscimento reciproco dei rispettivi atti pubblici, inclusi quelli in forma notarile formati secondo le rispettive leggi. L’art.3 della Convenzione dispone che l’unica formalità che possa essere richiesta per attestare la veracità della firma, il titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo onde l'atto è munito, è l'apposizione della postilla, qual è definita nell'articolo 4, rilasciata dall'autorità competente dello Stato dal quale emana il documento. L’art.5, par. 2, dispone che la postilla, quando sia dovutamente compilata, attesta l'autenticità della firma, il titolo secondo il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'identità del sigillo o del bollo onde l'atto è rivestito.Dagli atti emerge il fatto che il Notaio statunitense Jeanne M.Sanford ha certificato la qualità di legale rappresentante del sottoscrittore della procura per nomina fatta dal Consiglio di amministrazione della società in data 16 maggio 2019, e che è stata debitamente formata la apostille sottoscritta dal Segretario di stato dell’Ohio come previsto dalla Convenzione; il tutto è stato oggetto di traduzione italiana asseverata da Notaio. E’ stato così rispettato l’impianto normativo della Convenzione su tale aspetto e non è quindi consentito dubitare della legittimazione processuale di [OSCURATO:PERSONA] e della veste in cui ha agito in giudizio. 6. Con il primo motivo la ricorrente deduce v iolazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 193 c.p.i. anche in relazione agli artt. 2 e 97 Cost., 12 disp. prel., 1 l. n. 241/1990. Il motivo mira a dimostrare che la sentenza debba essere cassata ove ha escluso la violazione dell'art. 193 c.p.i., postulando l'insussistenza di un errore scusabile di Cleveland e perciò dicendo inammissibile il ricorso. La censura non si confronta in modo puntuale e specifico con la motivazione della decisione. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti affermato che la ricorrente non aveva addotto alcun elemento per dimostrare di essere caduta in un errore scusabile, nonostante l’asserita perfetta e consolidata organizzazione dello studio a cui aveva affidato il procedimento di deposito e aveva, invece, illustrato lungamente la propria organizzazione al fine di dimostrare che l’errore era imputabile all’Ufficio e non a una falla nel suo sistema organizzativo, negando, in modo incontestabile la sussistenza di un suo errore, o sostenendo che il suo errore si concretizzerebbe nel solo ritardo nel deposito, avvenuto, però, per cause a lei non imputabili. L’Ufficio, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, aveva invece lamentato la mancata allegazione delle circostanze che il mandatario fosse dotato di una struttura organizzativa idonea a scongiurare l’accaduto, e in particolare della previsione di adeguati meccanismi di rilevazione e correzione dei possibili errori umani in tutte le fasi del processo e/o di feedback sulla correttezza del contenuto dei documenti depositati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della reintegrazione nei diritti di brevetto disciplinata dall'art. 193, comma 1, del d.lgs. 10.2.2005, n. 30, la nozione di "diligenza richiesta dalle circostanze" -quale parametro della scusabilità della condotta di chi non abbia osservato un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi - va posta in relazione con il quadro reale nel quale l'attività da compiersi si colloca, in modo da poter valutare se un qualche rimprovero possa essere mosso al soggetto che quell'attività ha omesso di svolgere. Pertanto, il ricorso ad un mandatario specializzato, dovendo quest'ultimo disporre di un sistema interno di controllo e di sorveglianza dei termini che ne escluda generalmente l'involontaria inosservanza -come richiesto dalle direttive comunitarie riguardanti i procedimenti in questione -comporta che solo eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili in base all'esperienza, possano determinare una restitutio in integrum (Cass., n.4387/2015; Cass., n. 7496/2019; Cass., n. 4387/2015; Cass., n. 22264/2012).). Inoltre, ai fini della restitutio in integrum, l'avere verificato che il mandatario sia dotato di un'organizzazione astrattamente adeguata, ma occorre dimostrare che costui, in concreto, si sia profuso per contrastare il fatto impeditivo, con indicazione di fatti specifici e con idonea documentazione. (Cass., n. 16833/2015). La sentenza evidenzia che il tentativo di dimostrare la propria non responsabilità nel ritardo, ipotizzando un errore dell’Ufficio,avrebbe dovuto indurre la ricorrente ad altra azione mirata ad accertare tecnicamente la presunta non diligenza dei funzionari o degli addetti dell’UIBM e sulla base di questacorretta motivazione, fondata sulla non congruenza delle argomentazioni prospettate e degli elementi di fatto dedotti in relazione all’azione proposta e al provvedimento impugnato, ha dichiarato inammissibile il ricorso.7. Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia, violazione degli artt. 136-septies c.p.i.; 112 e 277 c.p.c., 24 e 111 Cost.Il motivo mira a dimostrare la nullità della sentenza nella parte in cui essa omette del tutto la pronuncia sulla domanda principale di Cleveland e ripropone per intero la domanda asseritamente negletta che chiedeva l’annullamento del ricorso per la non corrispondenza dei dati comunicati dalla UIBM e la sua segnalazione tardiva. La censura è inammissibile perché trascura completamente il fatto che il provvedimento impugnato dinanzi alla Commissione dei ricorsi era il provvedimento n.2019000201930 del 2.8.2019, recante rigetto dell’istanza di reintegrazione ex art.193 c.p.i. e non già il provvedimento di rigetto della domanda di Cleveland, che non risulta neppure menzionato in ricorso. La sentenza impugnata si rapporta correttamente all’oggetto dell’impugnazione (ossia al provvedimento di diniego della reintegrazione ex art.193 c.p.i.) e ritiene che proprio l’aver messo in dubbio la corrispondenza dei dati evidenzia la non ammissibilità della domanda di reintegrazione poiché «l’errore allegato costituisce uno dei due seguenti: o un errore di scambio compiuto dalla negligenza dell’Ufficio (che avrebbe considerato un documento non corrispondente a quello correttamente inviatogli dallo Studio della ricorrente) ovvero all’uso di un sistema informatico malfunzionante da parte dello stesso Ufficio». Va inoltre aggiunto che alle censure della ricorrente non seguiva alcuna domanda di accertamento della colpa dell’Ufficio e, giustamente, rileva la stessa sentenza per cui non si configura alcuna ipotesi riconducibile all’ipotesi di omessa pronuncia per violazione degli artt. 136 septies c.p.i.; 112 e 277 c.p.c., 24 e 111 Cost.Anche la doglianza sulla tardiva comunicazione non incide sulla dichiarazione di inammissibilità sull’unico oggetto del ricorso impugnatorio di Cleveland dinanzi alla Commissione.8.Con il terzo motivo, la ricorrente, in subordine, deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt.136 sexies c.p.i. e 61 c.p.c. e degli artt. 1 e 6 l. n. 241/1990. Il motivo verte sulla mancata assunzione di decisive misure istruttorie e lamenta che, censiti i temi istruttori espressamente riconosciuti dirimenti e pur munita di tutti i necessari poteri-doveri d'ufficio, la Commissione non abbia disposto le necessarie corrispondenti misure istruttorie. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce, in ogni caso, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il motivo verte sul fatto che, a dispetto della domanda principale di Cleveland recante richiesta di accertare l'errore commesso dall'UIBM, la sentenza abbia omesso di pronunciare su questo fatto decisivo pur ampiamente discusso tra le parti nel giudizio dinanzi alla Commissione. 9. Il terzo e il quarto motivo sono connessi e possono essere trattati unitariamente. Le censure sono inammissibili perché non si confrontano anch’esse con la ratio decidendi e continuano a focalizzarsi sulla eventuale presenza di un errore dell’Ufficio e sul mancato suo accertamento, criticando la decisione della Commissione che non aveva ammesso la prova testimoniale né aveva chiesto di ufficio una consulenza tecnica, anche se non chiesta dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, correttamente, che tali deduzioni e tali accertamenti fossero prodromici rispetto ad una domanda di accertamento e/o riconoscimento della colpa dei funzionari o degli addetti dell’UIBM che non era stata proposta e non avessero rilievo e pertinenza rispetto alla richiesta di reintegrazione (negata dall’Ufficio con il provvedimento impugnato) che per lo stesso motivo era stata considerata inammissibile.10. Con il quinto motivo la ricorrente deduce v iolazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 3,24 e 113 Cost. Il motivo prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 3, c.p.i. ove assegna per intero la nomina dei componenti della Commissione al "Ministro dello sviluppo economico" mentre l'UIBM è una Direzione Generale del predetto Ministero con conseguente difetto di indipendenza strutturale. La questione di legittimità costituzionale posta è manifestamente infondata. Preliminarmente si ricorda che la Commissione dei Ricorsi è un organo di giurisdizione speciale, i cui componenti sono scelti nell’ambito dei magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d’appello o tra i professori di materie giuridiche delle Università o degli Istituti superiori dello Stato e sono nominati con decreto del Ministro dello [OSCURATO:PERSONA](ora MIMIT). Occorre inoltre premettere che la Corte Costituzionale ha affermato che «non si può minimamente dubitare che la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi sia legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale. È, infatti, pacifico nella giurisprudenza del giudice della legittimità che, quando decide sui ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti, la predetta Commissione ha natura di organo di giurisdizione speciale, un organo che, essendo preesistente all'entrata in vigore della Costituzione, non contraddice il divieto di istituzione di giudici speciali disposto dall'art. 102, secondo comma, della Costituzione medesima. Ed, invero, la composizione della Commissione (formata da persone scelte fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori), le garanzie di indipendenza o di "terzietà" della Commissione stessa, le regole in base alle quali è modellato il procedimento (ispirate al principio del contradittorio e alla discussione pubblica del ricorso e connotate, quanto alla pronunzia e alla forma delle sentenze e delle ordinanze, dal rinvio alle norme del codice di procedura civile), l'oggetto del giudizio (tutela di diritti soggettivi), la forma della decisione (operata con un provvedimento denominato per legge "sentenza") e la impugnabilità di quest'ultima avanti la Corte di cassazione, sono indici sicuri, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, sentenze nn. 226 del 1976, 12 del 1971 e 114 del 1970), conducenti alla conclusione che la Commissione de qua sia da qualificare come giudice ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale)» (Corte Cost. n. 158/1995, poi ripresa da Corte Cost. 271/2002). Inoltre, più in generale, anche questa Corte ha più volte ribadito che la Costituzione non impone che le garanzie di indipendenza da assicurare ai giudici delle giurisdizioni speciali siano identiche o corrispondenti a quelle stabilite per i magistrati ordinari (ex multis Cass., S.U., n. 26033/2013); la Corte Costituzionale ha puntualizzato che: « è evidente che l'indipendenza dell'Istituto deve ricercarsi nei modi in cui esso svolge le sue funzioni, non già in quelli coi quali si provvede a regolare la nomina dei suoi membri […] Una volta che la nomina sia avvenuta, cessa ogni vincolo che eventualmente sussista tra il Governo che nomina e la persona che viene nominata, a null'altro tenuta senon all'obbedienza alla legge» (Corte cost., n.1/1967; n.196/1982). 11.Per quanto esposto, il ricorso va complessivamente rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.500,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 201
Sentenza Cassazione n. 21641/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris