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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28539/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse in data 13/5/2024 dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 14,C.

1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, respinse la richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione adottato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli il 12/7/2007 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] concernente le opere abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte d'appello di Napoli in data 16/2/2004, divenuta irrevocabile il 20/6/2005;

2. Contro l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il condannato e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613 cod. proc. pen, denunciando "la violazione di legge e difetto di motivazione in relazione.. all'art. 36 d.P.R. 380/01 nonché il travisamento del fatto".

Le censure difensive risultano fondate sul permesso di costruire in sanatoria n. 134/2009 rilasciato dal responsabile dell'Ufficio tecnico- [OSCURATO:PERSONA] del L Comune di Casal di Principe in data 20/8/2009, che la Corte di appello aveva ritenuto illegittimo e, quindi, del tutto irrilevante.

Il ricorso assume che iii giudice dell'esecuzione avrebbe adottato un provvedimento esorbitante dalle proprie attribuzioni, avendo egli sostanzialmente ritenuto illegittimo un "titolo autorizzativo mai annullato", e in palese violazione di legge, in quanto la Corte non aveva considerato che il permesso era stato rilasciato qualificando il fondo come intercluso, per cui, come precisato dalla più recente giurisprudenza ammthistrativa, non vi era la "necessità di piani attuativi ( piano particolareggiato/piano di lottizzazione) per il rilascio del permesso di costruire".

Tale qualificazione, inoltre, precisa il ricorso, trova riscontro negli elaborati progettuali da cui si evince la collocazione dell'immobile abusivo all'interno di un'area interamente edificata.

I ricorrenti, ancora, hanno rappresentato che: l'ordine di demolizione perde efficacia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria, anche "se non accoglibile o successivamente non accolta", sicché "l'Amministrazione" avrebbe dovuto adottare un nuovo ordine di demolizione". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. E' pacifico, nel panorama giurisprudenziale di legittimità, il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, in presenza di una domanda di sanatoria, ha un ampio potere-dovere di controllo sulla legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 17825 del 29/2/2024, Pellerito, n.m.; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260972; Sez. 3, n. 42164 del 9/7/2013 , Brasiello, Rv. 256679; Sez. 3, n. 40475 del 28/9/2010, Ventrici, Rv. 249306; Sez. 3, n. 17066 del 4/4/2006, Spillantini, Rv. 234321; Sez. 3, n. 46831 del 16/11/2005, Vuocolo, Rv. 232642).

2. Proprio il controllo che compete al giudice dell'esecuzione sul titolo abilitativo esclude che la presentazione dell'istanza di sanatoria o anche il rilascio del titolo abilitativo comporti "automaticamente la caducazione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, altrimenti si finirebbe per svuotare di contenuto il compito che al giudice è demandato e, soprattutto, per vanificare il principio di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, la cui osservanza è, invece, essenziale al fine di garantire la più efficace tutela dell'interesse protetto" (Sez. 3, Sentenza n. 40475 del 28/09/2010, Rv. 249306 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 46831 del 16/11/2005, Rv. 232642 - 01; Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018,B., Rv. 274135; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260972; più recentemente Sez. 3, 30/6/2021, n. 30696, PM in proc.

Mosca, n.m.;Sez. 4, n. 17706 del 24/4/2024, Macchiarolo ed altri, n.m.).

3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha individuato molteplici profili d'illegittimità che viziavano il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Casal di Principe impedendo di ritenere sanato l'intervento edilizio.

Ha, in primo luogo, rilevato che la non conformità originaria dell'organismo edilizio agli strumenti urbanistici era stata esclusa dalla sentenza di condanna della Corte d'appello.

Tale conclusione non risulta essere stata oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.

Ha, poi, rilevato che: l'edificio, all'epoca della realizzazione, ricadeva in parte in zona di rispetto stradale; il programma di fabbricazione vigente all'epoca dell'abuso richiedeva per l'edificazione in quell'area il piano di lottizzazione convenzionato; anche nel piano regolatore generale vigente il titolo abilitativo richiesto è il piano di lottizzazione.

Orbene, è pacifico che non siano mai intervenuti piani attuativi di lottizzazione relativi all'area nella quale ricade l'organismo edilizio in esame.

La Corte territoriale, ancora, ha sottolineato che l'insussistenza della doppia conformità trovava conferma nella nota del Comune di Casal di Principe in data 1/3/2023.

Tale argomento risulta del tutto ignorato nel ricorso.

4. La Corte d'appello, ancora, ha dato atto che, nella parte motiva, il permesso di costruire in sanatoria sosteneva che la "lottizzazione era impossibile" "trattandosi di fondo intercluso" ma ha ritenuto che la "lapidaria motivazione" fosse irrilevante.

E, in effetti, come la giurisprudenza amministrativa richiamata nel ricorso ha precisato, la possibilità di rilasciare il permesso di costruire senza la preventiva approvazione dei piani attuativi in presenza di una normativa generale che li richieda è sì prevista per effetto dell'integrazione della fattispecie giurisprudenziale del cd. fondo intercluso ma la sussistenza di una tale condizione discende dall'accertamento dei relativi presupposi:i (ossia che l'area ricada in una zona integralmente interessata da costruzioni e presenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard minimi prescritti) di cui il titolo abilitativo, data l'eccezionalità della "pressoché completa edificazione della zona" quale "causa di esenzione dell'esigenza del piano attuativo", deve dare contezza ( Consiglio di Stato, Sez. 4, 16 gennaio 2024 n. 534).

Il provvedimento di sanatoria allegato al ricorso, invece, non fa menzione alcuna ai presupposti che conferivano all'area sulla quale insiste il manufatto abusivo, sin dall'epoca di accertamento dei reati, la condizione di fondo intercluso.

La sussistenza di tali presupposti non è nella sanatoria neppure attestata mediante il rinvio ad atti del procedimento: il permesso, infatti, richiama l'istanza di sanatoria depositata il 27/8/2008 e la relazione tecnica a essa allegata, a firma del geom. [OSCURATO:PERSONA], senza però valorizzarle ai fini della prova della sussistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione all'area interessata dall'intervento della condizione di fondo intercluso.

Anche argomenti di ordine logico militano contro la prospettazione difensiva: se il piano regolatore generale entrato in vigore dal 2007 richiedeva per l'area nella quale ricade il manufatto il piano di lottizzazione convenzionata, è legittimo inferire che le condizioni di urbanizzazione dell'area e le opere di urbanizzazione erano tali da rendere ancora necessario, a quell'epoca, la previa approvazione dei piani attuativi per l'edificazione.

A maggior ragione tale conclusione è valida in relazione all'epoca di realizzazione dell'abuso, risultando il manufatto realizzato in epoca precedente al 24/1/2001, non essendo stato neppure allegato che dal 2001 al 2007 siano intervenute opere di demolizione che avessero inciso sulla situazione edificatoria della zona. bir

5. Il provvedimento di sanatoria, pertanto, in quanto adottato in deroga agli strumenti urbanistici senza alcuna motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni che determinavano la qualificazione dell'area quale lotto intercluso, risulta macroscopicamente illegittimo e non giustificava la revoca o la sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse in data 13/5/2024 dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 14,C. 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, respinse la richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione adottato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli il 12/7/2007 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] concernente le opere abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte d'appello di Napoli in data 16/2/2004, divenuta irrevocabile il 20/6/2005; 2. Contro l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il condannato e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613 cod. proc. pen, denunciando "la violazione di legge e difetto di motivazione in relazione.. all'art. 36 d.P.R. 380/01 nonché il travisamento del fatto". Le censure difensive risultano fondate sul permesso di costruire in sanatoria n. 134/2009 rilasciato dal responsabile dell'Ufficio tecnico- [OSCURATO:PERSONA] del L Comune di Casal di Principe in data 20/8/2009, che la Corte di appello aveva ritenuto illegittimo e, quindi, del tutto irrilevante. Il ricorso assume che iii giudice dell'esecuzione avrebbe adottato un provvedimento esorbitante dalle proprie attribuzioni, avendo egli sostanzialmente ritenuto illegittimo un "titolo autorizzativo mai annullato", e in palese violazione di legge, in quanto la Corte non aveva considerato che il permesso era stato rilasciato qualificando il fondo come intercluso, per cui, come precisato dalla più recente giurisprudenza ammthistrativa, non vi era la "necessità di piani attuativi ( piano particolareggiato/piano di lottizzazione) per il rilascio del permesso di costruire". Tale qualificazione, inoltre, precisa il ricorso, trova riscontro negli elaborati progettuali da cui si evince la collocazione dell'immobile abusivo all'interno di un'area interamente edificata. I ricorrenti, ancora, hanno rappresentato che: l'ordine di demolizione perde efficacia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria, anche "se non accoglibile o successivamente non accolta", sicché "l'Amministrazione" avrebbe dovuto adottare un nuovo ordine di demolizione". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. E' pacifico, nel panorama giurisprudenziale di legittimità, il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, in presenza di una domanda di sanatoria, ha un ampio potere-dovere di controllo sulla legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 17825 del 29/2/2024, Pellerito, n.m.; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260972; Sez. 3, n. 42164 del 9/7/2013 , Brasiello, Rv. 256679; Sez. 3, n. 40475 del 28/9/2010, Ventrici, Rv. 249306; Sez. 3, n. 17066 del 4/4/2006, Spillantini, Rv. 234321; Sez. 3, n. 46831 del 16/11/2005, Vuocolo, Rv. 232642). 2. Proprio il controllo che compete al giudice dell'esecuzione sul titolo abilitativo esclude che la presentazione dell'istanza di sanatoria o anche il rilascio del titolo abilitativo comporti "automaticamente la caducazione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, altrimenti si finirebbe per svuotare di contenuto il compito che al giudice è demandato e, soprattutto, per vanificare il principio di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, la cui osservanza è, invece, essenziale al fine di garantire la più efficace tutela dell'interesse protetto" (Sez. 3, Sentenza n. 40475 del 28/09/2010, Rv. 249306 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 46831 del 16/11/2005, Rv. 232642 - 01; Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018,B., Rv. 274135; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260972; più recentemente Sez. 3, 30/6/2021, n. 30696, PM in proc. Mosca, n.m.;Sez. 4, n. 17706 del 24/4/2024, Macchiarolo ed altri, n.m.). 3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha individuato molteplici profili d'illegittimità che viziavano il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Casal di Principe impedendo di ritenere sanato l'intervento edilizio. Ha, in primo luogo, rilevato che la non conformità originaria dell'organismo edilizio agli strumenti urbanistici era stata esclusa dalla sentenza di condanna della Corte d'appello. Tale conclusione non risulta essere stata oggetto di specifica censura da parte del ricorrente. Ha, poi, rilevato che: l'edificio, all'epoca della realizzazione, ricadeva in parte in zona di rispetto stradale; il programma di fabbricazione vigente all'epoca dell'abuso richiedeva per l'edificazione in quell'area il piano di lottizzazione convenzionato; anche nel piano regolatore generale vigente il titolo abilitativo richiesto è il piano di lottizzazione. Orbene, è pacifico che non siano mai intervenuti piani attuativi di lottizzazione relativi all'area nella quale ricade l'organismo edilizio in esame. La Corte territoriale, ancora, ha sottolineato che l'insussistenza della doppia conformità trovava conferma nella nota del Comune di Casal di Principe in data 1/3/2023. Tale argomento risulta del tutto ignorato nel ricorso. 4. La Corte d'appello, ancora, ha dato atto che, nella parte motiva, il permesso di costruire in sanatoria sosteneva che la "lottizzazione era impossibile" "trattandosi di fondo intercluso" ma ha ritenuto che la "lapidaria motivazione" fosse irrilevante. E, in effetti, come la giurisprudenza amministrativa richiamata nel ricorso ha precisato, la possibilità di rilasciare il permesso di costruire senza la preventiva approvazione dei piani attuativi in presenza di una normativa generale che li richieda è sì prevista per effetto dell'integrazione della fattispecie giurisprudenziale del cd. fondo intercluso ma la sussistenza di una tale condizione discende dall'accertamento dei relativi presupposi:i (ossia che l'area ricada in una zona integralmente interessata da costruzioni e presenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard minimi prescritti) di cui il titolo abilitativo, data l'eccezionalità della "pressoché completa edificazione della zona" quale "causa di esenzione dell'esigenza del piano attuativo", deve dare contezza ( Consiglio di Stato, Sez. 4, 16 gennaio 2024 n. 534). Il provvedimento di sanatoria allegato al ricorso, invece, non fa menzione alcuna ai presupposti che conferivano all'area sulla quale insiste il manufatto abusivo, sin dall'epoca di accertamento dei reati, la condizione di fondo intercluso. La sussistenza di tali presupposti non è nella sanatoria neppure attestata mediante il rinvio ad atti del procedimento: il permesso, infatti, richiama l'istanza di sanatoria depositata il 27/8/2008 e la relazione tecnica a essa allegata, a firma del geom. [OSCURATO:PERSONA], senza però valorizzarle ai fini della prova della sussistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione all'area interessata dall'intervento della condizione di fondo intercluso. Anche argomenti di ordine logico militano contro la prospettazione difensiva: se il piano regolatore generale entrato in vigore dal 2007 richiedeva per l'area nella quale ricade il manufatto il piano di lottizzazione convenzionata, è legittimo inferire che le condizioni di urbanizzazione dell'area e le opere di urbanizzazione erano tali da rendere ancora necessario, a quell'epoca, la previa approvazione dei piani attuativi per l'edificazione. A maggior ragione tale conclusione è valida in relazione all'epoca di realizzazione dell'abuso, risultando il manufatto realizzato in epoca precedente al 24/1/2001, non essendo stato neppure allegato che dal 2001 al 2007 siano intervenute opere di demolizione che avessero inciso sulla situazione edificatoria della zona. bir 5. Il provvedimento di sanatoria, pertanto, in quanto adottato in deroga agli strumenti urbanistici senza alcuna motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni che determinavano la qualificazione dell'area quale lotto intercluso, risulta macroscopicamente illegittimo e non giustificava la revoca o la sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore d
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