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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 10512/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2865/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in CREMONA P.[OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 752/2022 depositata il17/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 752/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona del 2018, con la quale, in accoglimento della domanda promossa dalla [OSCURATO:PERSONA], associazione senza scopo di lucro, che cui aderivano i gestori degli esercizi siti all’interno del Centro commerciale «[OSCURATO:PERSONA], il Centro del Cuore», sito in [OSCURATO:PERSONA],CR), che perseguiva anche lo scopo di assicurare il coordinamento, il buon vicinato e la correttezza commerciale fra tutti gli operatori del [OSCURATO:PERSONA], di promuovere l'immagine del Centro, di assicurare la gestione dei servizi comuni, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], società che, dal 2008, aveva gestito un negozio di vendita di gioielli in un immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]' de Stefani, nell'ambito del suddetto [OSCURATO:PERSONA], e che aveva aderito all’associazione, aveva condannato la convenuta al pagamento all’attrice della somma di € 8.100,00, oltre interessi, a titolo di sanzione pecuniaria irrogatale, ai sensi degli artt.16 e 24 dello Statuto, per mancato rispetto degli orari di chiusura fissati per il 2012, in quanto, come contestatole con missive del 2012, la stessa società «quasi quotidianamente, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2012, aveva chiuso il proprio esercizio mezz'ora prima dell'orario di chiusura generale del [OSCURATO:PERSONA]».

In particolare, i giudici di appello, per quanto qui ancora interessa, respinte le doglianze in ordine alla nullità della clausola statutaria di cui all’art.16, hanno ritenuto infondate anche le censure attinenti alla esistenza o meno delle violazioni contestate ed alle modalità procedurali con cui gli organi dell’Associazione le avevano sanzionate, confermando il giudizio de Tribunale in ordine alla genericità delle contestazioni mosse in sede di comparsa di costituzione e risposta (in quanto solo con la memoria ex art.183 comma VI n. 2 c.p.c. la convenuta aveva denunciato, per la prima volta, specifici vizi procedurali) ed all’infondatezza della eccezione di carenza di motivazione, in relazione alla entità delle sanzioni irrogate (unico vizio procedurale tempestivamente e specificamente contestato dalla [OSCURATO:PERSONA]).

La Corte d’appello riportava la valutazione operata dal Tribunale sulla infondatezza della tesi secondo cui parte attrice non aveva provato l'effettivo verificarsi delle violazioni e, comunque, che le dedotte violazioni sarebbero state giustificate dalla necessità della convenuta di proteggere i valori e i gioielli presenti nel proprio esercizio commerciali, in quanto: a) da un lato, «a fronte della allegazione di parte attrice, operata con rinvio per relationem al contenuto delle tre missive, secondo cui la convenuta aveva commesso plurime violazioni, [OSCURATO:PERSONA] aveva di contro sollevato contestazioni generiche e quindi non valorizzabili», non negando di avere chiuso il proprio negozio in anticipo rispetto agli orari stabiliti dalla Associazione, ma sostenendo, invece, che la propria scelta organizzativa fosse in sé giustificata da esigenze di protezione della preziosa merce presente nel proprio esercizio, confermando quindi, in fatto, la chiusura anticipata; b) inoltre, elementi di prova della effettiva chiusura anticipata si ricavavano da due missive della [OSCURATO:PERSONA] del 2012 e del 2013, con le quali la società aveva dedotto le ragioni che giustificavano la necessità di chiudere il negozio anticipatamente per procedere con sicurezza alla rimozione dei preziosi dalle vetrine (stante il pericolo di furti, già subiti nel 2010, la mancanza di sorveglianza armata dal 2011, l’essere la porta di sicurezza, posta in prossimità del negozio, sempre aperta).

Il Tribunale, pur avendo all’esito dell’istruttoria orale espletata, ritenute provate tali circostanze, aveva escluso che esse potessero avere valenza di scusabilità nella violazione delle obbligazioni assunte, potendo la società munirsi di un servizio di vigilanza con guardie armate o comunque chiedere al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione di essere autorizzata «per comprovate esigenze», ai sensi dell’art.16, a praticare un orario più ridotto, come peraltro la società aveva fatto ma solo a dicembre 2013.

Ora la Corte d’appello, confermando le ragioni fondanti la decisione di primo grado, respingeva, in particolare, anche il secondo motivo, con il quale l'appellante censurava l'erronea applicazione del principio di cui all'art. 167, comma 2 c.p.c. e/o dell'art. 155 c.p.c. con riguardo alle contestazioni sollevate relativamente ai profili procedurali, assumendo che «a fronte della carenza di adeguata allegazione dei presupposti legittimanti le sanzioni, non sussisteva l'onere di contestazione a carico del convenuto», e il quarto motivo di gravame, con il quale l’appellante aveva censurato la erronea applicazione del principio di non contestazione in relazione alla mancata prova «dell'effettiva commissione delle violazioni indicate nelle missive di contestazione», assumendo non essere possibile fare applicazione del principio di non contestazione in difetto di specifica allegazione dei fatti da parte dell’attrice.

La Corte territoriale ha rilevato che, nell’atto di citazione, l’Associazione attrice aveva affermato che la società [OSCURATO:PERSONA] srl «si era resa più volte inadempiente rispetto alle direttive del Consiglio di Amministrazione, procedendo all'apertura e chiusura del proprio punto vendita ad orari differenti da quelli prestabiliti, per la cui indicazione faceva riferimento ai documenti 6 e 7 relativi alle circolari inviate agli esercenti» e aveva allegato quindi «che, dopo avere infruttuosamente richiamato la convenuta al rispetto di tali orari ( documenti 8 e 9 )», aveva applicato le sanzioni pecuniarie; la Corte di merito procedeva alla descrizione nel dettaglio del contenuto dei documenti richiamati nell’atto di citazione e precisava che, a fronte di tale allegazione, nella comparsa di costituzione e risposta, la [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA] aveva soltanto «eccepito la carenza dei presupposti per l’irrogazione di eventuali “provvedimenti sanzionatori” nei suoi confronti e in ogni caso l’illegittimità della loro quantificazione», deducendo, inoltre, a pagina 4: «Anzitutto è necessario sottolineare la circostanza che l'accertamento e la contestazione in ordine all’inosservanza degli orari di apertura e di chiusura non sono avvenuti secondo quanto previsto dalla statuto stesso . [OSCURATO:PERSONA] d'asta srl peraltro contesta espressamente i fatti asseritamente accertati.

Di essi la convenuta chiede che venga offerta da controparte specifica prova.

Quand'anche gli stessi dovessero venire accertati e dimostrati non si può rilevare che sostanziale irrilevanza rispetto all'obbligo di osservanza degli orari di apertura degli esercizi del centro commerciale, dei comportamenti della convenuta: sì tratta infatti di scostamenti limitati a pochi minuti( genericamente una ventina) che consentono al personale della gioielleria di proteggere i beni riponendoli nelle casseforti sul retro prevedendo allo stesso tempo eventuali situazioni di pericolo personale proprio e di altri soggetti presenti nella galleria»; aggiungeva la Corte d’appello che la convenuta, con la memoria ex art 183 n 1 c.p.c, si era limitata a ribadire le conclusioni della comparsa di costituzione, mentre solo nella successiva memoria es art 183 n 2 c.p.c «censurava la contestazione massiva di fatti avvenuti in giorni diversi e la mancata indicazione del soggetto accertatore, nonché la correttezza del metodo di irrogazione».

Tanto precisato, la Corte d’appello ha confermato «la assoluta genericità della contestazioni svolte nella comparsa di costituzione, con cui la parte avrebbe dovuto prendere posizione sulle singole contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio anche a mezzo della documentazione allegata che era stata trasmessa alla convenuta in epoca anteriore alla instaurazione del rapporto», e la mancanza di una effettiva contestazione delle circostanze fattuali esonerava l’attrice dall’articolare istanze istruttorie sul punto, essendo del tutto tardiva la specificazione della contestazione formulata nella seconda memoria ex art.183 VI comma c.p.c. o, ulteriormente, nella memoria conclusiva.

In ogni caso, ad avviso della Corte d’appello, per completezza motivazionale, «le contestazioni sono avvenute secondo la procedura prevista dallo Statuto, atteso che dopo un primo sollecito ad attenersi all'orario del Centro, formulato unitamente all'avviso che in mancanza la condotta sarebbe stata sanzionata, erano state formulate le contestazioni specifiche giorno per giorno» e «da un’attenta analisi dei documenti dimessi ( 9-12) si evince che è presente il chiaro riferimento all'art 24 della Statuto che regola sia la fattispecie contestata, vale a dire la inosservanza dell'orario di apertura, sia la sanzione prevista in via edittale fra un minimo ed un massimo per ogni fatto costituente la sanzione» e doveva essere confermato (oltre che per profili di inammissibilità del motivo di gravame, aspecifico) anche il giudizio di primo grado circa l’assenza di valide cause giustificatrici nella condotta della società di «chiudere con sistematicità anticipatamente rispetto all'orario fissato dal Consiglio in assenza di autorizzazione, dal momento che all'epoca la parte aveva omesso di chiederla» e di adeguatezza e congruità della sanzione irrogata.

Avverso la suddetta pronuncia la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 17/1/2023, affidato a unico motivo, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso, notificato il 14/2/2023).

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., dell’art.167, comma 1, e dell’art.115, comma 1, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto sussistente, a carico della società odierna ricorrente un onere di contestazione specifica di fatti costitutivi della pretesa azionata dall’attrice non allegati agli atti processuali ma evincibili solo dai documenti prodotti, «onere dal quale ha ritenuto di derivare l’ “esonero” della controparte dalla prova degli stessi».

2. La censura è inammissibile.

Secondo la tesi della ricorrente, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 167 e 115 comma 1° c.p.c., non essendosi resa conto del fatto che la sentenza di primo grado andava censurata avendo accolto le domande svolte dall’Associazione oggi controricorrente soprattutto alla luce di rilevate – ma asseritamente inesistenti - carenze difensive in punto deduzione di fatti ostativi rispetto alle domande stessa, Al contrario, l’attrice non aveva nell’atto introduttivo in alcun modo precisato i fatti costitutivi fondanti la pretesa, «data e ora delle presunte violazioni, modalità di accertamento», limitandosi ad un rinvio per relationem al contenuto dei documenti prodotti, il che comportava che la contestazione del convenuto non poteva essere più ampia di quella della controparte ed il relativo l’onere, ex art.167 c.p.c., di «prendere posizione» in maniera precisa e puntuale sugli elementi costitutivi dell’avversa pretesa risultava attenuato e non valeva, ancorché fosse generica la contestazione, a sollevare l’attrice dall’onere della prova ex art.115 c.p.c.

Orbene, come si evince anche dagli atti introduttivi trascritti, nella narrativa dell’atto di citazione, causa petendi e petitum venivano correttamente individuati in modo puntuale ed erano supportati da idonea documentazione, così chiarendosi: a) i peculiari rapporti tra le parti (ossia l’affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] d’Asta all’[OSCURATO:PERSONA]: vedi pagg. 1 e 2 citaz. e docc. 6, 7 e 8); b) i fatti che davano origine alla contesa con esatta collocazione temporale degli stessi (l’inosservanza cioè da parte dell’associata agli orari prescritti d’apertura/chiusura degli esercizi: vedi pagg. 2 e 3 citaz. e docc. da 9 a 13); c) il duplice fondamento giuridico sotteso alla pretesa (e dunque la facoltà esercitata giusto Statuto dal CdA dell’Associazione di dettare orari obbligatori ed il correlato potere sanzionatorio per reprimere eventuali condotte difformi: vedi sempre pagg. 1 e 2 citaz., docc. 14 e 15 nonché i già citati docc. 6, 7 e 8 ).

Questa complessiva impostazione dell’atto introduttivo era del tutto rispettosa delle prescrizioni dell’art. 163 comma 3° c.p.c., oltre che coerente rispetto all’onere probatorio che sull’Associazione incombeva, agendo la stessa per far valere l’inadempienza contrattuale della società convenuta e la congruità delle sanzioni applicate all’associato in forza di specifiche clausole statutarie.

A fronte di tale allegazione, la convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e nella prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., che alla prima rinviava, avrebbe dovuto prendere posizione specifica rispetto ai fatti costitutivi dell’azione di inadempimento (vale a dire le infrazioni commesse rispetto all’orario di chiusura dell’esercizio commerciale gestito all’interno del [OSCURATO:PERSONA]) e, invece, si limitava a una contestazione del tutto generica di vizi procedurali e di mancata prova (avendo solo «eccepito la carenza dei presupposti per l’irrogazione di eventuali “provvedimenti sanzionatori” nei suoi confronti e in ogni caso l’illegittimità della loro quantificazione») e neppure forniva tempestiva e puntuale prova contraria in punto an debeatur, non potendo assumere valenza dirimente l’argomentazione, da subito esposta con valenza di causa giustificativa, ossia il fatto che [OSCURATO:PERSONA] d’Asta sarebbe stata costretta talora a chiudere il proprio esercizio anzitempo la sera per prevenire il rischio di furti, amplificato dalla presenza – nelle vicinanze del proprio negozio - di una porta comunicante col parcheggio del [OSCURATO:PERSONA] perennemente non chiusa a chiave.

Invero, il principio di non contestazione, pur essendo stato formalmente introdotto con la modifica dell'art. 115 cod. proc. civ., è stato ritenuto applicabile anche al periodo anteriore all'entrata in vigore della stessa, dal momento che il convenuto era tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti a fondamento della domanda i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (Cass. 26908/2020; Cass. 19896/2015).

Questa Corte (Cass. 21847/2014) aveva già precisato che « In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse».

Vero che questo onere, gravante sul convenuto, si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata perché ci ̀ equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (arg. ex Cass. 17/02/2016, n. 3023; v. pure Cass. 29/09/2020, n. 20525).

Vero anche che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. 6172/2020; Cass. 12748/2016).

In sostanza, l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte dell'attore, la difesa della parte convenuta non pù che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass. 19/10/2016, n. 21075) L’apprezzamento in ordine alla sussistenza della non contestazione, che spetta al giudice del merito, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione (Cass., ord., 28/10/2019, n. 27490), nei limiti in cui lo stesso sia tuttora denunciabile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. novellato.

Nella specie, sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno ampiamente motivato in ordine al fatto che, mentre la parte attrice aveva assolto all’onere di allegazione e prova sulla stessa gravante (avendo chiarito la causa petendi e petitum, anche con richiamo al contenuto, comunque esplicitato sia pure in modo sintetico, dei documenti), la convenuta, per una parte, si era limitata ad una contestazione generica (relativamente ad asseriti vizi procedurali, non contestando la ripetuta e contestata riduzione, senza autorizzazione, dell’orario di chiusura) e, per altra parte, comunque aveva addotto (anche in missive dalla stessa inviate all’Associazione in risposta alle contestazioni) circostanze fattuali che non avevano la voluta valenza giustificativa della condotta.

Trattasi di motivazione corretta conforme ai principi di diritto sopra enunciati.

Peraltro, la ricorrente non censura la parte della motivazione della decisione impugnata relativa alla ritenuta infondatezza, nel merito, delle uniche contestazioni specifiche sollevate.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2865/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in CREMONA P.[OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 752/2022 depositata il17/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 752/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona del 2018, con la quale, in accoglimento della domanda promossa dalla [OSCURATO:PERSONA], associazione senza scopo di lucro, che cui aderivano i gestori degli esercizi siti all’interno del Centro commerciale «[OSCURATO:PERSONA], il Centro del Cuore», sito in [OSCURATO:PERSONA],CR), che perseguiva anche lo scopo di assicurare il coordinamento, il buon vicinato e la correttezza commerciale fra tutti gli operatori del [OSCURATO:PERSONA], di promuovere l'immagine del Centro, di assicurare la gestione dei servizi comuni, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], società che, dal 2008, aveva gestito un negozio di vendita di gioielli in un immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]' de Stefani, nell'ambito del suddetto [OSCURATO:PERSONA], e che aveva aderito all’associazione, aveva condannato la convenuta al pagamento all’attrice della somma di € 8.100,00, oltre interessi, a titolo di sanzione pecuniaria irrogatale, ai sensi degli artt.16 e 24 dello Statuto, per mancato rispetto degli orari di chiusura fissati per il 2012, in quanto, come contestatole con missive del 2012, la stessa società «quasi quotidianamente, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2012, aveva chiuso il proprio esercizio mezz'ora prima dell'orario di chiusura generale del [OSCURATO:PERSONA]». In particolare, i giudici di appello, per quanto qui ancora interessa, respinte le doglianze in ordine alla nullità della clausola statutaria di cui all’art.16, hanno ritenuto infondate anche le censure attinenti alla esistenza o meno delle violazioni contestate ed alle modalità procedurali con cui gli organi dell’Associazione le avevano sanzionate, confermando il giudizio de Tribunale in ordine alla genericità delle contestazioni mosse in sede di comparsa di costituzione e risposta (in quanto solo con la memoria ex art.183 comma VI n. 2 c.p.c. la convenuta aveva denunciato, per la prima volta, specifici vizi procedurali) ed all’infondatezza della eccezione di carenza di motivazione, in relazione alla entità delle sanzioni irrogate (unico vizio procedurale tempestivamente e specificamente contestato dalla [OSCURATO:PERSONA]). La Corte d’appello riportava la valutazione operata dal Tribunale sulla infondatezza della tesi secondo cui parte attrice non aveva provato l'effettivo verificarsi delle violazioni e, comunque, che le dedotte violazioni sarebbero state giustificate dalla necessità della convenuta di proteggere i valori e i gioielli presenti nel proprio esercizio commerciali, in quanto: a) da un lato, «a fronte della allegazione di parte attrice, operata con rinvio per relationem al contenuto delle tre missive, secondo cui la convenuta aveva commesso plurime violazioni, [OSCURATO:PERSONA] aveva di contro sollevato contestazioni generiche e quindi non valorizzabili», non negando di avere chiuso il proprio negozio in anticipo rispetto agli orari stabiliti dalla Associazione, ma sostenendo, invece, che la propria scelta organizzativa fosse in sé giustificata da esigenze di protezione della preziosa merce presente nel proprio esercizio, confermando quindi, in fatto, la chiusura anticipata; b) inoltre, elementi di prova della effettiva chiusura anticipata si ricavavano da due missive della [OSCURATO:PERSONA] del 2012 e del 2013, con le quali la società aveva dedotto le ragioni che giustificavano la necessità di chiudere il negozio anticipatamente per procedere con sicurezza alla rimozione dei preziosi dalle vetrine (stante il pericolo di furti, già subiti nel 2010, la mancanza di sorveglianza armata dal 2011, l’essere la porta di sicurezza, posta in prossimità del negozio, sempre aperta). Il Tribunale, pur avendo all’esito dell’istruttoria orale espletata, ritenute provate tali circostanze, aveva escluso che esse potessero avere valenza di scusabilità nella violazione delle obbligazioni assunte, potendo la società munirsi di un servizio di vigilanza con guardie armate o comunque chiedere al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione di essere autorizzata «per comprovate esigenze», ai sensi dell’art.16, a praticare un orario più ridotto, come peraltro la società aveva fatto ma solo a dicembre 2013. Ora la Corte d’appello, confermando le ragioni fondanti la decisione di primo grado, respingeva, in particolare, anche il secondo motivo, con il quale l'appellante censurava l'erronea applicazione del principio di cui all'art. 167, comma 2 c.p.c. e/o dell'art. 155 c.p.c. con riguardo alle contestazioni sollevate relativamente ai profili procedurali, assumendo che «a fronte della carenza di adeguata allegazione dei presupposti legittimanti le sanzioni, non sussisteva l'onere di contestazione a carico del convenuto», e il quarto motivo di gravame, con il quale l’appellante aveva censurato la erronea applicazione del principio di non contestazione in relazione alla mancata prova «dell'effettiva commissione delle violazioni indicate nelle missive di contestazione», assumendo non essere possibile fare applicazione del principio di non contestazione in difetto di specifica allegazione dei fatti da parte dell’attrice. La Corte territoriale ha rilevato che, nell’atto di citazione, l’Associazione attrice aveva affermato che la società [OSCURATO:PERSONA] srl «si era resa più volte inadempiente rispetto alle direttive del Consiglio di Amministrazione, procedendo all'apertura e chiusura del proprio punto vendita ad orari differenti da quelli prestabiliti, per la cui indicazione faceva riferimento ai documenti 6 e 7 relativi alle circolari inviate agli esercenti» e aveva allegato quindi «che, dopo avere infruttuosamente richiamato la convenuta al rispetto di tali orari ( documenti 8 e 9 )», aveva applicato le sanzioni pecuniarie; la Corte di merito procedeva alla descrizione nel dettaglio del contenuto dei documenti richiamati nell’atto di citazione e precisava che, a fronte di tale allegazione, nella comparsa di costituzione e risposta, la [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA] aveva soltanto «eccepito la carenza dei presupposti per l’irrogazione di eventuali “provvedimenti sanzionatori” nei suoi confronti e in ogni caso l’illegittimità della loro quantificazione», deducendo, inoltre, a pagina 4: «Anzitutto è necessario sottolineare la circostanza che l'accertamento e la contestazione in ordine all’inosservanza degli orari di apertura e di chiusura non sono avvenuti secondo quanto previsto dalla statuto stesso . [OSCURATO:PERSONA] d'asta srl peraltro contesta espressamente i fatti asseritamente accertati. Di essi la convenuta chiede che venga offerta da controparte specifica prova. Quand'anche gli stessi dovessero venire accertati e dimostrati non si può rilevare che sostanziale irrilevanza rispetto all'obbligo di osservanza degli orari di apertura degli esercizi del centro commerciale, dei comportamenti della convenuta: sì tratta infatti di scostamenti limitati a pochi minuti( genericamente una ventina) che consentono al personale della gioielleria di proteggere i beni riponendoli nelle casseforti sul retro prevedendo allo stesso tempo eventuali situazioni di pericolo personale proprio e di altri soggetti presenti nella galleria»; aggiungeva la Corte d’appello che la convenuta, con la memoria ex art 183 n 1 c.p.c, si era limitata a ribadire le conclusioni della comparsa di costituzione, mentre solo nella successiva memoria es art 183 n 2 c.p.c «censurava la contestazione massiva di fatti avvenuti in giorni diversi e la mancata indicazione del soggetto accertatore, nonché la correttezza del metodo di irrogazione». Tanto precisato, la Corte d’appello ha confermato «la assoluta genericità della contestazioni svolte nella comparsa di costituzione, con cui la parte avrebbe dovuto prendere posizione sulle singole contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio anche a mezzo della documentazione allegata che era stata trasmessa alla convenuta in epoca anteriore alla instaurazione del rapporto», e la mancanza di una effettiva contestazione delle circostanze fattuali esonerava l’attrice dall’articolare istanze istruttorie sul punto, essendo del tutto tardiva la specificazione della contestazione formulata nella seconda memoria ex art.183 VI comma c.p.c. o, ulteriormente, nella memoria conclusiva. In ogni caso, ad avviso della Corte d’appello, per completezza motivazionale, «le contestazioni sono avvenute secondo la procedura prevista dallo Statuto, atteso che dopo un primo sollecito ad attenersi all'orario del Centro, formulato unitamente all'avviso che in mancanza la condotta sarebbe stata sanzionata, erano state formulate le contestazioni specifiche giorno per giorno» e «da un’attenta analisi dei documenti dimessi ( 9-12) si evince che è presente il chiaro riferimento all'art 24 della Statuto che regola sia la fattispecie contestata, vale a dire la inosservanza dell'orario di apertura, sia la sanzione prevista in via edittale fra un minimo ed un massimo per ogni fatto costituente la sanzione» e doveva essere confermato (oltre che per profili di inammissibilità del motivo di gravame, aspecifico) anche il giudizio di primo grado circa l’assenza di valide cause giustificatrici nella condotta della società di «chiudere con sistematicità anticipatamente rispetto all'orario fissato dal Consiglio in assenza di autorizzazione, dal momento che all'epoca la parte aveva omesso di chiederla» e di adeguatezza e congruità della sanzione irrogata. Avverso la suddetta pronuncia la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 17/1/2023, affidato a unico motivo, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso, notificato il 14/2/2023). Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., dell’art.167, comma 1, e dell’art.115, comma 1, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto sussistente, a carico della società odierna ricorrente un onere di contestazione specifica di fatti costitutivi della pretesa azionata dall’attrice non allegati agli atti processuali ma evincibili solo dai documenti prodotti, «onere dal quale ha ritenuto di derivare l’ “esonero” della controparte dalla prova degli stessi». 2. La censura è inammissibile. Secondo la tesi della ricorrente, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 167 e 115 comma 1° c.p.c., non essendosi resa conto del fatto che la sentenza di primo grado andava censurata avendo accolto le domande svolte dall’Associazione oggi controricorrente soprattutto alla luce di rilevate – ma asseritamente inesistenti - carenze difensive in punto deduzione di fatti ostativi rispetto alle domande stessa, Al contrario, l’attrice non aveva nell’atto introduttivo in alcun modo precisato i fatti costitutivi fondanti la pretesa, «data e ora delle presunte violazioni, modalità di accertamento», limitandosi ad un rinvio per relationem al contenuto dei documenti prodotti, il che comportava che la contestazione del convenuto non poteva essere più ampia di quella della controparte ed il relativo l’onere, ex art.167 c.p.c., di «prendere posizione» in maniera precisa e puntuale sugli elementi costitutivi dell’avversa pretesa risultava attenuato e non valeva, ancorché fosse generica la contestazione, a sollevare l’attrice dall’onere della prova ex art.115 c.p.c. Orbene, come si evince anche dagli atti introduttivi trascritti, nella narrativa dell’atto di citazione, causa petendi e petitum venivano correttamente individuati in modo puntuale ed erano supportati da idonea documentazione, così chiarendosi: a) i peculiari rapporti tra le parti (ossia l’affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] d’Asta all’[OSCURATO:PERSONA]: vedi pagg. 1 e 2 citaz. e docc. 6, 7 e 8); b) i fatti che davano origine alla contesa con esatta collocazione temporale degli stessi (l’inosservanza cioè da parte dell’associata agli orari prescritti d’apertura/chiusura degli esercizi: vedi pagg. 2 e 3 citaz. e docc. da 9 a 13); c) il duplice fondamento giuridico sotteso alla pretesa (e dunque la facoltà esercitata giusto Statuto dal CdA dell’Associazione di dettare orari obbligatori ed il correlato potere sanzionatorio per reprimere eventuali condotte difformi: vedi sempre pagg. 1 e 2 citaz., docc. 14 e 15 nonché i già citati docc. 6, 7 e 8 ). Questa complessiva impostazione dell’atto introduttivo era del tutto rispettosa delle prescrizioni dell’art. 163 comma 3° c.p.c., oltre che coerente rispetto all’onere probatorio che sull’Associazione incombeva, agendo la stessa per far valere l’inadempienza contrattuale della società convenuta e la congruità delle sanzioni applicate all’associato in forza di specifiche clausole statutarie. A fronte di tale allegazione, la convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e nella prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., che alla prima rinviava, avrebbe dovuto prendere posizione specifica rispetto ai fatti costitutivi dell’azione di inadempimento (vale a dire le infrazioni commesse rispetto all’orario di chiusura dell’esercizio commerciale gestito all’interno del [OSCURATO:PERSONA]) e, invece, si limitava a una contestazione del tutto generica di vizi procedurali e di mancata prova (avendo solo «eccepito la carenza dei presupposti per l’irrogazione di eventuali “provvedimenti sanzionatori” nei suoi confronti e in ogni caso l’illegittimità della loro quantificazione») e neppure forniva tempestiva e puntuale prova contraria in punto an debeatur, non potendo assumere valenza dirimente l’argomentazione, da subito esposta con valenza di causa giustificativa, ossia il fatto che [OSCURATO:PERSONA] d’Asta sarebbe stata costretta talora a chiudere il proprio esercizio anzitempo la sera per prevenire il rischio di furti, amplificato dalla presenza – nelle vicinanze del proprio negozio - di una porta comunicante col parcheggio del [OSCURATO:PERSONA] perennemente non chiusa a chiave. Invero, il principio di non contestazione, pur essendo stato formalmente introdotto con la modifica dell'art. 115 cod. proc. civ., è stato ritenuto applicabile anche al periodo anteriore all'entrata in vigore della stessa, dal momento che il convenuto era tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti a fondamento della domanda i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (Cass. 26908/2020; Cass. 19896/2015). Questa Corte (Cass. 21847/2014) aveva già precisato che « In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse». Vero che questo onere, gravante sul convenuto, si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata perché ci ̀ equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (arg. ex Cass. 17/02/2016, n. 3023; v. pure Cass. 29/09/2020, n. 20525). Vero anche che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. 6172/2020; Cass. 12748/2016). In sostanza, l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte dell'attore, la difesa della parte convenuta non pù che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass. 19/10/2016, n. 21075) L’apprezzamento in ordine alla sussistenza della non contestazione, che spetta al giudice del merito, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione (Cass., ord., 28/10/2019, n. 27490), nei limiti in cui lo stesso sia tuttora denunciabile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. novellato. Nella specie, sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno ampiamente motivato in ordine al fatto che, mentre la parte attrice aveva assolto all’onere di allegazione e prova sulla stessa gravante (avendo chiarito la causa petendi e petitum, anche con richiamo al contenuto, comunque esplicitato sia pure in modo sintetico, dei documenti), la convenuta, per una parte, si era limitata ad una contestazione generica (relativamente ad asseriti vizi procedurali, non contestando la ripetuta e contestata riduzione, senza autorizzazione, dell’orario di chiusura) e, per altra parte, comunque aveva addotto (anche in missive dalla stessa inviate all’Associazione in risposta alle contestazioni) circostanze fattuali che non avevano la voluta valenza giustificativa della condotta. Trattasi di motivazione corretta conforme ai principi di diritto sopra enunciati. Peraltro, la ricorrente non censura la parte della motivazione della decisione impugnata relativa alla ritenuta infondatezza, nel merito, delle uniche contestazioni specifiche sollevate. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame
Sentenza Cassazione n. 10512/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris